COS’È UN FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO E VERSO CHI PUÒ ESSERE APPLICATO?
Il foglio di via
obbligatorio è una misura di prevenzione che ha origini antiche
nell’ordinamento italiano, risalente all’XIX secolo con il nome di “confino” e
diffusamente utilizzata nel periodo fascista verso coloro che contrastavano il
regime. Il foglio di via obbligatorio è oggi previsto dall’articolo 2 del
decreto legislativo 159/2011, meglio noto come Codice antimafia e delle
misure di prevenzione, ed è una misura limitativa della libertà di movimento di
natura amministrativa che opera preventivamente rispetto alla commissione di
reati o indipendentemente dalla commissione di ulteriori reati, sul presupposto
della pericolosità sociale del soggetto che ne è destinatario.
Per applicare il
foglio di via si richiede semplicemente che il Questore ritenga, attraverso un
giudizio prognostico anziché “sulla base di elementi di fatto”, che il soggetto
manifesti con il suo comportamento atteggiamenti riconducibili al concetto
generico di pericolosità sociale. Il modo in cui il foglio di via viene
applicato ad attivisti, militanti di movimenti e sindacati suggerisce che la
pericolosità attribuita a questi individui è principalmente basata sulla
percezione o sull’aspettativa derivante dall’esercizio del diritto di protesta
e dall’appartenenza a gruppi specifici ritenuti turbolenti e problematici,
piuttosto che essere valutata in base ad elementi di fatto riguardanti il
soggetto destinatario della misura.
CHI HA IL POTERE DI EMETTERE UN FOGLIO DI VIA
OBBLIGATORIO?
Il foglio di via obbligatorio viene emesso dal Questore
della provincia in cui si trova il soggetto, senza che vi sia la necessità
dell’intervento di un giudice, quando si ritiene che la pericolosità sociale di
questi possa costituire una minaccia per la sicurezza pubblica.
QUALI SONO I MOTIVI PER CUI PUÒ ESSERE EMESSO UN
FOGLIO DI VIA?
Il foglio di via
dovrebbe essere indirizzato ad individui che sono solitamente coinvolti
in attività criminali, verso coloro che dipendono finanziariamente
da attività illegali e coloro che commettono reati che
minacciano l’integrità fisica o morale dei minori, la salute, la sicurezza o la
pace pubblica (come stabilito dall’articolo 1 del D.lgs. n. 159/2011).
Ove una persona, a seguito di un giudizio prognostico da parte del Questore,
fosse considerata pericolosa per la sicurezza
pubblica e si trovasse al di fuori del loro luogo di residenza, il
Questore potrebbe ordinarne il rimpatrio con una decisione motivata e un foglio
di via obbligatorio. La decisione di applicare questa misura dovrebbe essere
quindi fondata sull’osservanza dei seguenti requisiti: l’appartenenza della
persona a una delle categorie sopra menzionate dell’articolo 1 del D.lgs. n.
159/2011, la valutazione della pericolosità per la sicurezza pubblica e la
presenza della persona al di fuori del suo luogo di residenza.
Nella pratica, in
diverse occasioni i fogli di via obbligatori sono stati applicati nei confronti
di persone la cui pericolosità sociale si è ricavata da un giudizio prognostico
svolto sulla base di comportamenti e azioni strettamente connessi all’esercizio
della protesta pacifica. Un esempio sono attivisti del movimento NO TAV in Val
Susa e NO MUOS in Sicilia, i delegati e dirigenti dei sindacati di base e,
recentemente, gli attivisti per la giustizia climatica.
POSSO ESSERE SOTTOPOSTO A UN FOGLIO DI VIA SENZA
UN’UDIENZA O UN PROCESSO?
Si, il foglio di
via è una misura di prevenzione di natura amministrativa e non vi è necessità
dell’intervento di un giudice. Tuttavia, pur essendo un provvedimento caratterizzato
da ampia discrezionalità del Questore, per la sua adozione è sempre necessario
svolgere un’attenta indagine su tutti gli elementi che giustificano l’adozione
dell’atto, e del quale costituiscono indefettibili presupposti. È quindi
necessario che il Questore svolga approfondite indagini sull’effettiva e reale
pericolosità del soggetto cui il foglio di via obbligatorio è indirizzato,
valutando tutti gli elementi a disposizione nel caso concreto. È necessario che
alla persona cui è indirizzato il potenziale foglio di via venga dato il
diritto di spiegare e vedere prese in considerazione le motivazioni per cui si
trova sul territorio in cui si sono verificati i fatti, valutando con cura
l’esistenza di legami di natura famigliare, professionale, scolastica o ogni
altra motivazione meritevole di tutela per cui il soggetto è in quel luogo. La
valutazione della pericolosità sociale non dovrebbe sottostare a criteri
arbitrari ma attenersi strettamente alla ratio della norma e
al testo di legge.
NB: Se in Questura
ti proponessero di firmare un foglio in cui dichiari che non hai legami con il
luogo in cui ti trovi e lo firmi, questo potrebbe essere una dichiarazione a
tuo sfavore che potrebbe aumentare il rischio di rilascio del foglio di via e
rendere più difficoltoso l’accoglimento del ricorso al TAR. Presta attenzione
ad ogni dichiarazione che firmi e se non te la senti evita di firmare, non è
obbligatorio.
QUALI SONO LE IMPLICAZIONI PER IL MIO LAVORO O
LA MIA EDUCAZIONE SE RICEVO UN FOGLIO DI VIA?
Il foglio di via obbligatorio obbliga la persona che l’ha
ricevuto a lasciare il territorio e a non farvi ritorno per un periodo compreso
tra i 6 mesi e i 4 anni. Di conseguenza, se studi o lavori nel luogo da cui hai
ricevuto il foglio di via obbligatorio da quel momento non potrai più
continuare a svolgere le tue attività. Per questo è fondamentale segnalare
l’esistenza di legami con il luogo fin dal primo momento, perché tra le
valutazioni che la Questura deve fare prima di emettere il foglio di via obbligatorio
vi è anche quella riguardante le motivazioni per cui ti trovi li.
COSA POSSO FARE SE MI VIENE APPLICATO UN FOGLIO
DI VIA OBBLIGATORIO?
Se ti viene
applicato un foglio di via obbligatorio da una municipalità dovrai lasciarne il
territorio entro il tempo concesso dalla Questura e potrai farvi ritorno solo
sulla base di concessioni di questa rilasciate, ad esempio per recarsi dal
proprio legale o per altri motivi burocratici. Tuttavia, la misura può essere
modificata o revocata dal Questore che, su richiesta, può modificare e ridurre
la durata del divieto sulla base di una diversa valutazione. Durante il periodo
di validità del foglio di via è possibile richiedere dei permessi temporanei
alla Questura per transitare nel luogo interdetto per motivi familiari, di
studio, lavoro o altri motivi dimostrabili.
Contro il foglio
di via è possibile presentare memorie alla Questura, fare appello al Prefetto
(entro 30 giorni), al Tribunale Amministrativo Regionale (entro 60 giorni) e
infine al Consiglio di Stato.
COSA SUCCEDE SE NON RISPETTO IL FOGLIO DI VIA?
In base al d.lgs. 15/2011 Il contravventore del foglio di
via obbligatorio è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la
multa fino a 10.000 euro (come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b), D.L.
15 settembre 2023, n. 123, c.d. decreto Caivano; prima di tale modifica era
previsto l’arresto da uno a sei mesi e, inoltre, la violazione del foglio di
via obbligatorio era una contravvenzione mentre ora è divenuto un delitto).
QUAL È LA DIFFERENZA TRA UN FOGLIO DI VIA E
ALTRE MISURE DI PREVENZIONE COME LA SORVEGLIANZA SPECIALE?
Restando
nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia, vi sono
importanti differenze tra il foglio di via obbligatorio e altre misure
applicate dall’autorità giudiziaria, come la sorveglianza speciale. In primis,
è appunto differente la competenza: il foglio di via obbligatorio (così come
l’avviso orale) sono emesse dal Questore con le modalità illustrate sopra. Le
misure applicate dal giudice seguono invece previste dagli articoli 4 e
seguenti del d.lgs 159/2011 e per essere applicate è necessario l’intervento
del giudice competente. I casi in cui possono venire applicate sono molto più
ristretti perché è previsto un elenco tassativo di casi in cui queste misure
possano essere applicate, fermo restando un necessario giudizio rispetto
l’attualità della pericolosità del soggetto.
Coloro che possono
proporre all’autorità giudiziaria l’applicazione di una misura di sicurezza
sono il Questore, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove
dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le
misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e
dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Una
volta avanza la richiesta al giudice competente, la decisione deve avvenire
entro 30 giorni da quello in cui la proposta è stata depositata attraverso
l’adozione di un decreto che deve essere motivato.
Per quel che
riguarda la tipologia delle misure di prevenzione applicabili dalle autorità
giudiziarie queste sono: la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da
quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni, l’obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
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