Il caso
Youssef Siher rivela una nuova frontiera della repressione: competenze
culturali, relazioni sociali e persino ricerche con l’intelligenza artificiale
diventano indizi di pericolosità. È la magistratura predittiva, che pretende di
punire non ciò che una persona ha fatto, ma ciò che potrebbe fare.
L’ordinamento
penale costituzionale italiano si fonda sul principio di materialità e di
offensività del fatto (artt. 25, comma 2, e 27 della Costituzione): il soggetto
può essere assoggettato a sanzione o a restrizione della libertà personale
esclusivamente in ragione di una condotta che leda o ponga in pericolo
concreto un bene giuridico tutelato. Tuttavia, quando si tratta di
“terrorismo” o di “eversione dell’ordine democratico”, si assiste a una
progressiva, perversa torsione del paradigma punitivo e cautelare.
Infatti, nei
procedimenti per reati associativi o istigatori aggravati dalla finalità di
terrorismo, il trattenimento in custodia cautelare in carcere cessa di
dipendere dalla gravità oggettiva e dalla consistenza offensiva del
fatto commesso, per ancorarsi in via preminente alla potenzialità
lesiva ed eversiva della persona, estesa dagli organi inquirenti fino al
massimo grado consentito dall’interpretazione prognostica della biografia, del
capitale culturale e delle competenze tecniche dell’indagato.
Il caso
giudiziario di Youssef Siher — sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla
Procura della Repubblica di Milano il 24 ottobre 2026 in seguito alla creazione
dei canali social denominati “Movimento 17 ottobre” — costituisce un caso
di studio paradigmatico. L’esame congiunto degli atti d’indagine, della
costruzione mediatica del caso, dell’evoluzione legislativa del decennio
2015–2026 e dell’impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale
dimostrano come l’apparato repressivo tenda oggi a neutralizzare preventivamente la
capacità intellettuale e relazionale del soggetto, surrogando con essa la
mancanza di offensività materiale della condotta. In poche parole, la magistratura
sanziona perché si fa predittiva e, in materia di “terrorismo”,
Youssif Siher segna il non invidiabile record di primo detenuto politico di
questo genere di magistratura.
1. Youssif Siher, il profilo
Youssef
Siher è un cittadino italiano di 30 anni, cosiddetto di seconda generazione,
nato nel bresciano da famiglia di origini marocchine, anagraficamente residente
a Mazzano (Brescia) e domiciliato di fatto nell’area metropolitana milanese.
Sotto il profilo linguistico e culturale, è bilingue (madrelingua italiano e
arabo) e parla fluentemente inglese e spagnolo.
Il suo
percorso accademico si è sviluppato interamente presso l’Università degli Studi
di Milano (Statale), dove ha conseguito nel luglio 2020 la laurea triennale in
Comunicazione — discutendo con il professor Nicola Del Corno una tesi storiografica
in Storia delle dottrine politiche sulla Sunnae sulla recezione dei
precetti islamici nelle istituzioni statuali, giudicata dal relatore priva di
connotazione radicale o apologetica — e successivamente la laurea magistrale in
Scienze Politiche, con una tesi sui movimenti islamici in Marocco e i loro
rapporti con la monarchia. Durante gli anni universitari è stato eletto
rappresentante degli studenti nel Senato Accademico nelle liste di UniLab,
formazione studentesca di orientamento moderato e vicina al centrodestra. Nel
2024 ha svolto un tirocinio di ricerca (research trainee) presso
l’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa dell’ISPI (Istituto per gli
Studi di Politica Internazionale).
Sul piano
lavorativo, ha operato come giornalista freelance collaborando con Il
Fatto Quotidiano(occupandosi tra il 2022 e il 2024 di proteste studentesche
e poi di crisi internazionali in Tunisia, Egitto, Sudan, Gaza e Mar Rosso),
con Il Foglio (un singolo articolo sul Pakistan nel 2022) e
con il canale satellitare panarabo Al Mayadeen English, ritenuto
politicamente contiguo a Hezbollah. Da gennaio 2026 lavora come esperto
generalista per Mercor, una startup statunitense di intelligenza
artificiale, occupandosi di valutazione, etichettatura dati (data labeling)
e addestramento di modelli algoritmici. Nel 2024 era stato oggetto di una
segnalazione dei servizi di intelligence italiani per aver fondato e presieduto
l’associazione Organizzazione Alba Nascente (OAN), attiva nel
contrasto all’islamofobia e nelle mobilitazioni pro-Palestina. Nel settembre
2026 ha si è sposato con Sagia Hammoud, trentaduenne mediatrice interculturale
nata e residente a Como, di origini libanesi e palestinesi, attivista dei Giovani
Palestinesi di Milano.
2. Le contestazioni della procura
La mattina
di sabato 24 ottobre 2026, gli operatori della Squadra Mobile, della Digos e
della Polizia Postale di Milano hanno rintracciato Siher in un appartamento di
via Romilli (quartiere Corvetto, Milano), abitazione di un’attivista
pro-Palestina, localizzandolo attraverso il tracciamento tecnico del telefono
cellulare della moglie Sagia Hammoud, poiché il dispositivo di Siher risultava
spento. Condotto in Questura, nella tarda serata del 24 ottobre è stato
sottoposto a fermo di indiziato di delitto su decreto emesso
dal Procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola e dalla pubblico
ministero del pool antiterrorismo Francesca Crupo.
Dall’esame
degli atti allegati al decreto di fermo e alla richiesta di convalida emerge
che a Siher non viene contestata la partecipazione materiale o
l’organizzazione dei violenti scontri e dei saccheggi verificatisi nel
centro di Milano (tra piazza Duomo e San Babila) nel fine settimana del 17 e 18
ottobre 2026. L’addebito riguarda esclusivamente l’attività comunicativa e
digitale posta in essere dopo tali disordini. Il primo nucleo
fattuale raccolto dalla Polizia Postale e dalla Digos attiene alla creazione e
all’amministrazione dei canali “Movimento 17 ottobre” (siglato M1710): domenica
18 ottobre 2026, alle ore 19:58, Siher (in concorso con la moglie) ha attivato
il gruppo Telegram e la pagina Instagram del movimento, contraddistinti da un
logo con una “M” bianca cerchiata su sfondo nero recante le cifre “17” e “10”.
In pochi giorni tali canali hanno raccolto tra i 9.000 e gli 11.000 iscritti,
generando un bacino di visualizzazione potenziale stimato dalla Procura in
150.000 utenti.
Il secondo
nucleo probatorio riguarda gli slogan e i post pubblicati su Instagram e
Telegram, qualificati dall’accusa come atti di istigazione a delinquere e
“dichiarazione di guerra continua”. Tra questi spicca il post recante la
frase “Lo Stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove,
Meloni dichiara guerra al futuro di questo paese e noi dichiariamo guerra a
questo presente infame”, cui si aggiungono l’invito alla “mobilitazione
permanente ogni sabato. Fino alla caduta di questo governo ladro”, con la
convocazione di presidi in otto città italiane per il 24 ottobre, nonché un
messaggio scritto direttamente da Siher su Telegram: “Dobbiamo fare
come la Francia, lì sono ben organizzati e soprattutto attivi”. Nel
provvedimento vengono inoltre richiamati messaggi dal tenore esplicitamente
violento (quali “spaccare gli istituti di credito è giusto” e “banche
tutte al rogo”), i quali risultano tuttavia postati nella chat generale da
profili terzi e anonimi, e non dall’amministratore.
Un terzo
elemento d’accusa concerne le disposizioni orarie programmate e le
comunicazioni private rinvenute sul computer portatile sequestrato a Siher. Il
dispositivo è stato trovato dagli agenti acceso e privo di password sulla
schermata delle chat di coordinamento, a differenza dello smartphone di cui
l’indagato ha rifiutato di fornire il codice di sblocco. Sul notebook la
Polizia Postale ha individuato due messaggi programmati su Telegram per le ore
14:31 e 15:31 di sabato 24 ottobre, mai partiti a causa del sequestro, i quali
contenevano l’indicazione dei tre punti di concentramento cittadini in cui i
manifestanti avrebbero dovuto radunarsi per poi convergere nella piazza finale.
Sul medesimo portatile era attivo l’account WhatsApp Web denominato
“Youssef Siher”, contenente messaggi di terzi che chiedevano informazioni
logistiche sul corteo del 24 ottobre.
Il quarto
pilastro probatorio è rappresentato dal reperimento sui dispositivi di un
documento in formato PDF intitolato “Rivoluzione, istruzioni per l’uso
– Liberamente ispirato dal manuale della Rivoluzione egiziana del 2011”. Il
testo, concepito come guida alla disobbedienza civile contro il governo Meloni,
suggerisce l’equipaggiamento da indossare in piazza (felpe con cappuccio,
occhiali protettivi, kefiah, guanti, kit di primo soccorso), illustra tecniche
di difesa passiva dai gas lacrimogeni (includendo un’illustrazione sul rilancio
del candelotto verso i reparti di polizia), consiglia l’uso di scudi
rudimentali e vernice spray per oscurare i blindati e le telecamere di
sorveglianza, invita a “sfondare” eventuali blocchi di polizia e propone la
creazione di gruppi temporanei sull’applicazione Signal con
amministratori scelti casualmente per monitorare gli spostamenti delle forze
dell’ordine e cancellare le tracce a fine corteo. Infine, un quinto elemento
emerso dall’analisi forense della cronologia web riguarda le interrogazioni
rivolte da Siher a sistemi di intelligenza artificiale generativa, ai quali
aveva chiesto informazioni per l’elaborazione di “strategie
rivoluzionarie”, facendosi assistere dall’IA anche nella redazione del
secondo comunicato del movimento, pubblicato il 23 ottobre, con cui si
annunciava il cambio di tattica per le piazze del giorno seguente.
3. La motivazione cautelare
Il passaggio
cruciale della scheda clinico-giuridica risiede nel modo in cui il Procuratore
Viola e la PM Crupi motivano la sussistenza del periculum libertatis (pericolo di reiterazione del
reato ex art. 274, lett. c, c.p.p. e pericolo di fuga ex art. 274, lett. b,
c.p.p. e art. 384 c.p.p.) a carico di un soggetto totalmente
incensurato.
Nella
richiesta di convalida e di applicazione della custodia in carcere, i
magistrati scrivono testualmente che Siher, sebbene incensurato, “ha
dimostrato una particolare capacità delinquenziale nel senso di saper sfruttare
il suo elevato background culturale ed i suoi contatti”, palesando “particolare
abilità e acume” e competenze informatiche idonee a “sviluppare
una strategia rivoluzionaria”. Analogamente, il pericolo di fuga viene
ritenuto “evidente” non già sulla base di preparativi
materiali di espatrio (biglietti aerei, passaporti falsi o conti esteri), bensì
in ragione del fatto che, pur essendo “italiano di seconda generazione”,
egli possiede “particolari abilità e capacità di muoversi” e
una “rete relazionale che gli consentirebbe di riparare all’estero” e
far perdere le proprie tracce. In questa architettura argomentativa,
l’istruzione superiore, il plurilinguismo e il cosmopolitismo relazionale — che
nella fisiologia dell’ordinamento costituiscono indicatori di pieno inserimento
sociale — subiscono una metamorfosi clinico-criminologica, trasformandosi
nella prova regina della pericolosità terroristica del soggetto. Insomma
Siher non è pericoloso perché stava preparando la fuga ma lo è perché
intelligente e quindi si prevede che sarà pericoloso. La
magistratura predittiva fa quindi il suo ingresso in scena.
4. Accanto alla magistratura predittiva: i media
costruiscono il nemico interno
L’arresto di
Youssef Siher è stato accompagnato da una deflagrazione mediatica che ha agito
in totale autonomia rispetto al perimetro tecnico-giuridico delle
contestazioni, edificando attorno alla figura dell’indagato una narrazione
ipertrofica fondata sulla suggestione del “grande vecchio” o dell’infiltrato
radicale. L’analisi del discorso pubblico prodotto tra il 24 e il 27 ottobre
2026 permette di isolare quattro meccanismi strutturali attraverso i quali
l’hype giornalistico ha preparato e legittimato la torsione preventiva della
misura cautelare.
Il primo
meccanismo consiste in una sistematica distorsione cronologica. Nonostante gli
atti della Procura di Milano chiariscano che i canali social del “Movimento 17
ottobre” sono stati aperti alle ore 19:58 di domenica 18 ottobre — ovvero a guerriglia
urbana ormai esaurita — e che a Siher viene contestata la sola attività
istigatoria successiva, la quasi totalità delle testate d’informazione ha
titolato presentando il trentenne come “la mente degli scontri e dei
saccheggi di sabato e domenica 17 e 18 ottobre”, “il presunto
regista” delle devastazioni o “il capo e ideologo dei maranza
arrestato”.
Questa
sovrapposizione tra l’amplificazione digitale post factum e la
regia materiale ante factumrisponde a una precisa esigenza
psicologico-politica: di fronte a una rivolta giovanile estemporanea, fluida e
priva di rivendicazioni strutturate, l’opinione pubblica e gli apparati di
sicurezza necessitano di un soggetto singolo, razionale e identificabile a cui
imputare la paternità del caos. Come rilevato da osservatori attenti, si è così
alimentata l’illusione ottica che, bloccando il profilo social di Siher la
mattina del 24 ottobre, lo Stato avesse “schiacciato la testa del
serpente”, quando in realtà nella medesima giornata di sabato 24 ottobre si
sono registrati 371 fermati (di cui 110 minorenni) nei cortei nazionali e gravi
scontri di piazza a Bologna, del tutto privi di coordinamento con l’indagato
milanese.
Un secondo
dispositivo retorico dell’hype mediatico risiede nella criminalizzazione del
successo formativo. La stampa conservatrice ha insistito ossessivamente sul
contrasto tra la figura del giovane disagiato di periferia e il curriculum
d’eccellenza di Siher: “Non c’era un maranza dietro il Movimento 17
ottobre. Non c’era neppure un ragazzo disagiato […] C’era, invece, Youssef
Siher […] almeno sulla carta, uno che ce l’ha fatta”. Invece di leggere la
laurea, il master, la conoscenza di quattro lingue e il ruolo nel Senato
Accademico con la lista moderata UniLab come elementi
incompatibili con un profilo di terrorismo stragista o insurrezionale, il
circuito mediatico li ha letti attraverso il prisma della dissimulazione e
del “fallimento del miraggio dell’integrazione”.
Questa
lettura ha generato una ricaduta immediata sul mondo accademico e dei think
tank. L’ISPI si è affrettato a diramare una nota ufficiale per precisare
che lo stage di Siher risaliva al 2024 e che da allora non vi era stata alcuna
collaborazione, mentre su testate come Linkiesta il caso è
stato utilizzato per invocare misure urgenti sulla “sicurezza della
ricerca”, paventando il rischio di infiltrazioni radicali nelle università
italiane. Tale allarme appare del tutto scollegato dalla realtà empirica, ove
si consideri che il relatore di tesi di Siher, il professor Nicola Del Corno,
ha pubblicamente attestato l’assoluto rigore scientifico e l’assenza di
qualsiasi vena estremista o apologetica negli studi del giovane sull’islamismo
politico.
Il terzo
pilastro dell’hype giornalistico ha operato per accumulazione suggestiva di
significanti geopolitici eterogenei, fondendo attivismo filopalestinese,
terrorismo islamista e guerra ibrida russa. Nel giro di quarantotto ore, le
cronache hanno saldato in un unico blocco narrativo la segnalazione
d’intelligence del 2024 relativa alla fondazione dell’Organizzazione Alba
Nascente(OAN) e alla partecipazione di suoi esponenti a una conferenza
stampa alla Camera dei Deputati su invito del parlamentare Aboubakar Soumahoro,
vecchi commenti analitici di Siher sullo statuto di Hamas del 2017 e il suo lavoro
giornalistico per l’emittente Al Mayadeen English, nonché il testo
scritto a quattro mani con la moglie Sagia Hammoud sulla morte del
diciannovenne Ramy Elgaml durante un inseguimento dei carabinieri a Milano nel
novembre 2024. A questo mosaico biografico è stata infine sovrapposta l’ipotesi
di collegamenti operativi con la galassia degli hacker filorussi (NoName)
o con centrali del cosiddetto “terrorismo urbano di matrice islamica”. Sebbene
gli stessi inquirenti milanesi abbiano dovuto dare atto della totale assenza
di evidenze circa contatti con hacker filorussi o entità statuali, il frame
mediatico ha continuato a presentare Siher come il punto di saldatura tra
jihadismo internazionale e sovversione delle piazze europee.
Infine, il
caso è stato immediatamente assorbito nella contesa politica nazionale,
trasformandosi in un test di lealtà ideologica. Mentre esponenti della destra
mediatica (come Italo Bocchino su X) arrivavano a evocare il trattamento
carcerario marocchino (“saresti stato riempito di botte nel momento
dell’arresto, saresti stato buttato in una cella e le chiavi sarebbero state
gettate chissà dove. Ringrazia l’Italia, pentiti”), nel centrosinistra
esplodeva una dura polemica attorno a Maurizio Acerbo (Rifondazione Comunista),
attaccato dal senatore PD Filippo Sensi e da Angelo Bonelli (AVS) per aver
messo in discussione la legittimità del fermo per reati d’opinione.
Al contempo,
tuttavia, l’evidente sproporzione tra l’hype terroristico e la consistenza
delle prove ha generato una convergenza critica trasversale: da Susanna
Marietti (coordinatrice di Antigone) e l’avvocato penalista Mirko
Mazzali, fino a direttori di orientamento opposto come Marco Travaglio (Il
Fatto Quotidiano) e Giuliano Ferrara (Il Foglio, già schedatore di
operai durante gli anni di piombo, ndr), i quali hanno concordemente
ridimensionato la figura dello “stratega del terrore” a quella di un giovane
agitatore , denunciando l’uso inflazionato della categoria di terrorismo e
della custodia cautelare per un reato d’opinione.
5. Alle origini della magistratura predittiva
italiana: legislazione e giurisprudenza
Per
comprendere come la Procura di Milano abbia potuto qualificare l’apertura di un
canale social e il possesso di un file PDF come fattispecie di matrice
terroristica ed eversiva, è necessario esaminare la traiettoria compiuta dalla
legislazione penale italiana nell’ultimo decennio. Tale percorso mostra una
sistematica anticipazione della soglia di punibilità che ha
progressivamente eroso il principio di offensività, istituzionalizzando la
sanzione della pericolosità soggettiva e del “punibile perché si prevede che
commetta reati”, vera legge aurea della magistratura predittiva.
La dottrina
penalistica italiana si è a lungo interrogata sul rapporto tra la legislazione
d’emergenza antiterrorismo e il modello teorico del diritto penale del
nemico (Feindstrafrecht) elaborato dal giurista tedesco Günther
Jakobs. Secondo Jakobs, mentre il “diritto penale del cittadino” attende
l’esteriorizzazione di un fatto lesivo e conserva una finalità rieducativa, il
“diritto penale del nemico” colpisce soggetti che, per la loro presunta
infedeltà permanente all’ordinamento, vengono privati dello status di persona e
sottoposti a una neutralizzazione preventiva basata sulla loro
potenzialità offensiva futura, mediante un’estrema anticipazione della tutela,
la vaghezza delle fattispecie, la sproporzione sanzionatoria e l’abbattimento
delle garanzie processuali.
Se fino alla
metà degli anni Duemiladieci illustri studiosi (tra cui Francesco Palazzo)
preferivano qualificare il sistema italiano come un “diritto penale al
limite” — ossia un sistema che, pur flessibilizzando le garanzie e
arretrando la soglia punitiva, tentava di rimanere entro gli argini
costituzionali di proporzionalità e offensività — gli interventi normativi
dell’ultimo decennio hanno progressivamente varcato tale confine attraverso
quattro tappe fondamentali. La prima fase si è aperta con il D.L. 18
febbraio 2015, n. 7 (convertito nella L. 17 aprile 2015, n. 43), emanato in
risposta al fenomeno dei foreign fighters e agli attentati in
Francia, che ha spostato il focus dalla struttura associativa (art. 270-bis
c.p.) al cosiddetto “lupo solitario”. Tale intervento ha punito il soggetto
passivo dell’arruolamento (art. 270-quater c.p.), l’organizzazione di
trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.) e l’auto-addestramento (self-training,
art. 270-quinquies c.p.), introducendo altresì l’aggravante speciale dell’uso
di strumenti informatici o telematici per i delitti di istigazione e apologia
(art. 414, comma 4, c.p.). Nel 2015, tuttavia, il legislatore aveva ancora
ancorato l’auto-addestramento al requisito che il soggetto, acquisite le
istruzioni, ponesse in essere “comportamenti univocamente finalizzati” alla
commissione delle condotte terroristiche (art. 270-sexies c.p.), cercando così
di evitare la punizione della mera cogitatio o dello studio
teorico.
La seconda
tappa è stata segnata dalla L. 28 luglio 2016, n. 153 e
dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che hanno introdotto i reati di
finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1
c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art.
270-quinquies.2 c.p.) e atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.). Il
dato dogmaticamente più allarmante di questa fase risiede nella rottura del
principio di proporzionalità: il mero finanziatore (art. 270-quinquies.1) viene
punito con la reclusione da 7 a 15 anni, la medesima pena prevista dall’art.
270-bis c.p. per i promotori, capi e dirigenti di un’associazione terroristica
armata. Nel 2018, per effetto della riserva di codice, la circostanza
aggravante trasversale della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico è stata stabilmente codificata nell’art. 270-bis.1 c.p..
Con la terza
tappa, coincidente con il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (cosiddetto
“Decreto Sicurezza 2025”), l’argine garantistico dei “comportamenti univoci” è
stato definitivamente abbattuto. Il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione
di materiale con finalità di terrorismo) incrimina infatti con la
reclusione da 2 a 6 anni chiunque consapevolmente si procuri o detenga
materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni
bellici, armi, sostanze chimiche o su ogni altra tecnica per il compimento di
atti con finalità di terrorismo (art. 270-sexies), senza richiedere
alcun comportamento esecutivo ulteriore. Come evidenziato dalla più recente
dottrina penalistica (Rubeo, Manes), si tratta di un reato a forma libera,
sussidiario e di pericolo presunto, in cui l’ipertrofia della
componente soggettivistica trasforma la pena in mero strumento di “messa in
sicurezza” preventiva della società.
Infine, la
quarta tappa si è consumata con il D.L. 22 ottobre 2026, n. 190,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2026 sull’onda
emotiva degli scontri milanesi del weekend precedente, il quale compie la
saldatura definitiva tra la logica dell’antiterrorismo e la gestione
dell’ordine pubblico di piazza. Esso introduce l’art. 420-bis c.p. (Violenza
organizzata nelle manifestazioni pubbliche) e l’art. 635.1 c.p. (Danneggiamento
commesso da un gruppo organizzato), punendo da 4 a 12 anni chi promuove,
organizza o anche solo istiga telematicamente gruppi di almeno cinque persone
che operino con violenza “anche occasionalmente”, ed estendendo a
tutte queste ipotesi l’arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.).
6. La deriva predittiva della magistratura italiana
Questa
deriva legislativa entra in rotta di collisione frontale con oltre mezzo secolo
di giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di reati
d’opinione e di pericolo. La Corte Costituzionale, con la storica sentenza
n. 65 del 1970, ha salvato l’art. 414 c.p. (istigazione e apologia di
delitto) dalla declaratoria di illegittimità per contrasto con l’art. 21 Cost.
a una condizione tassativa: che la condotta non si esaurisca nella pura
manifestazione di un pensiero radicale o dissidente, ma presenti, per le sue
modalità concrete, un’effettiva e immediata idoneità a provocare la
commissione di delitti. Analogamente, con la sentenza n. 108 del
1974 la Consulta ha dichiarato parzialmente illegittimo
l’art. 415 c.p. (istigazione a disobbedire alle leggi e all’odio fra le classi
sociali) laddove non richiedeva che il fatto fosse commesso “in modo
pericoloso per la pubblica tranquillità”.
Recependo
tali coordinate, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il
delitto di cui all’art. 414 c.p. configura un reato di pericolo
concreto e non presunto, il quale esige dal giudice una rigorosa
valutazione ex ante sulla reale attitudine del discorso, nel
contesto specifico e nel momento storico dato, a innescare il passaggio
all’azione delittuosa da parte dei destinatari (Cass. Pen., Sez. I, sent. n.
48247 del 2019). Allo stesso modo, la Suprema Corte ha statuito che anche
nelle fattispecie antiterrorismo a tutela fortemente anticipata, come
l’auto-addestramento ex art. 270-quinquies c.p., il principio costituzionale di
offensività impone l’accertamento di riscontri fattuali esterni alla mera
acquisizione o consultazione di materiale ideologico o teorico (Cass. Pen.,
Sez. V, sent. n. 13087 del 19 gennaio 2017).
La ragione
per cui nel caso Siher — come in numerosi procedimenti analoghi — questo
consolidato statuto garantistico viene disapplicato nella fase genetica del
procedimento risiede nel meccanismo processuale del doppio binario
cautelare (art. 275, comma 3, c.p.p. e art. 51, comma 3-quater,
c.p.p.). Quando il pubblico ministero innesta su un reato comune (come l’istigazione
ex art. 414 c.p., punita nella forma base da 1 a 5 anni, misura che di per sé
renderebbe ardua o preclusa la custodia in carcere per un incensurato) la finalità
di terrorismo o di eversione ex artt. 270-bis.1 e 270-sexies c.p., si
attiva un regime processuale speciale. In tale regime vige una presunzione
legale relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza
esclusiva della custodia in carcere. Di conseguenza, nella fase del fermo e
della convalida, il baricentro cognitivo del giudice viene spostato
dall’accertamento del pericolo concreto dell’atto (che
richiederebbe la prova quasi impossibile che uno slogan su Instagram determini
causalmente un saccheggio) alla valutazione del pericolo potenziale
dell’autore. La contestazione dell’aggravante terroristica funge così da
“chiave d’accesso” processuale per neutralizzare in carcere (nella sezione
speciale AS2) la potenzialità soggettiva dell’indagato, eludendo nella fase
cautelare il vaglio stringente imposto dalla Cassazione per il giudizio di
merito. Con questa elusione, la magistratura italiana ha strumenti per poter
girare il proprio, personale Minority Report.
7. Intelligenza artificiale, polizia predittiva,
costruzione del terrorista
Il caso
Youssef Siher segna uno spartiacque inedito nella storia giudiziaria italiana
anche sotto il profilo tecnologico: è il primo procedimento per terrorismo ed
eversione in cui l’Intelligenza Artificiale (IA) compare
simultaneamente nel profilo professionale dell’indagato, nel compendio
probatorio d’accusa e nell’infrastruttura di sorveglianza e misurazione del
pericolo utilizzata dagli inquirenti. L’analisi dimostra come i sistemi
algoritmici agiscano da catalizzatori strutturali per sanzionare la
potenzialità della persona anziché il fatto commesso, operando lungo diverse
direttrici convergenti.
Dalle carte
dell’inchiesta milanese emerge un elemento inedito: per fondare l’accusa di
progettazione eversiva e la richiesta di carcere, i pubblici ministeri
valorizzano il fatto che Siher avesse effettuato ricerche interrogando sistemi
di IA generativa per ottenere informazioni sulla “realizzazione di
strategie rivoluzionarie” e per farsi assistere nella stesura del
secondo comunicato del movimento, pubblicato il 23 ottobre. A ciò si aggiunge
la circostanza biografica che Siher lavorasse da gennaio 2026 proprio per la
startup statunitense Mercor nell’addestramento e nella
valutazione di modelli di IA.
Sotto il
profilo tecnico-giuridico, questo passaggio segna la nascita della criminalizzazione
del prompt (prompt incrimination). L’interazione tra un utente
e un modello linguistico di grandi dimensioni (Large Language Model –
LLM) è, per sua natura ontologica, un processo di esternalizzazione cognitiva e
di esplorazione linguistico-probabilistica. Come chiarito anche nei recenti
documenti della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero
dell’Interno (Quaderno n. 1/2025) in riferimento all’art. 3 dell’AI Act
europeo, un sistema di IA generativa produce output testuali assemblando e
rielaborando statisticamente dati preesistenti secondo logiche algoritmiche.
Quando la
Procura utilizza i prompt rivolti da Siher all’IA come prova di un “progetto
finalizzato a porre in essere atti delittuosi, con finalità eversive” e
della sua capacità di “sviluppare una strategia rivoluzionaria”,
essa compie un salto logico radicale. Da un lato, equipara il dialogo con un
software — che appartiene alla sfera del foro interno o, al
più, della ricerca intellettuale preparatoria non punibile — a una vera e
propria concertazione cospirativa. Dall’altro lato, trasforma la
competenza professionale dell’indagato nell’uso dell’IA, acquisita lavorando
per Mercor, in un moltiplicatore della sua pericolosità soggettiva,
ritenendo che un soggetto capace di padroneggiare strumenti generativi possieda
per ciò stesso una “capacità delinquenziale” superiore. In combinato disposto
con il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p., che punisce la mera detenzione di
istruzioni a prescindere da condotte univoche esterne, la generazione
algoritmica di un testo sulle tattiche di protesta diventa
istantaneamente corpo del reato e indice cautelare.
Il secondo
livello in cui l’IA favorisce il sanzionamento della potenzialità eversiva
riguarda gli strumenti investigativi di polizia predittiva (predictive
policing) e di monitoraggio digitale della radicalizzazione. Come
documentato negli studi della Scuola Superiore della Magistratura e del
Ministero dell’Interno, le autorità di pubblica sicurezza e di intelligence
impiegano oggi algoritmi avanzati di Machine Learning (ML) e
di Natural Language Processing (NLP — capaci di analizzare,
rappresentare e comprendere il linguaggio umano su vasta scala) per setacciare
enormi volumi di dati digitali strutturati e non strutturati (social network,
chat aperte, transazioni finanziarie AML/CFT) alla ricerca di “indicatori di
anomalia” e pattern di radicalizzazione.
Questo
paradigma tecnologico altera alle fondamenta la struttura
dell’accertamento penale, determinando anzitutto il passaggio dalla
causalità deterministica alla correlazione probabilistica. Mentre i modelli
tradizionali di indagine muovono da un fatto di reato già commesso (ex post)
per risalire all’autore secondo leggi causali e regole deterministiche, gli
algoritmi predittivi di ML operano ex ante identificando anomalie
statistiche e cluster di rischio non censiti dai modelli tradizionali.
Essi non accertano ciò che un individuo ha fatto, ma calcolano la probabilità
matematica di ciò che un individuo potrebbe fare in
base alla somiglianza del suo profilo semantico, anagrafico e relazionale con
dataset storici di soggetti radicalizzati.
A ciò si
salda l’effetto “Black Box” e la conseguente crisi della legalità
algoritmica. Come avverte la dottrina giurisprudenziale della Scuola
Superiore della Magistratura, gli algoritmi più complessi “generano
risposte non sempre riproducibili, grazie ad un’analisi della realtà superiore
alle capacità umane”, ponendosi in acuta frizione con le garanzie di
trasparenza e di controllo difensivo. Quando un soggetto come Siher — già
inserito nei database d’intelligence nel 2024 per l’associazione Alba
Nascente e monitorato per i suoi scritti sull’Islam politico e sulle
proteste della Generazione Z in Marocco — attiva un canale Telegram con
parole chiave ad alta densità semantica (“guerra”, “rivoluzione”, “caduta del
governo”), i sistemi di monitoraggio algoritmico classificano istantaneamente il
nodo come “minaccia eversiva ad alto rischio”. La predizione della macchina si
cristallizza così in una presunzione investigativa che orienta il pubblico
ministero a leggere ogni elemento neutro della vita dell’indagato (gli studi
universitari, il bilinguismo, i contatti WhatsApp) come conferma del
“progetto eversivo”.
Vi è infine
un terzo meccanismo, più sottile ma decisivo negli atti della Procura di
Milano: l’uso delle metriche algoritmiche dei social network per soddisfare
fittiziamente il requisito giuridico dell’idoneità offensiva (art. 414 c.p.) e
dell’intimidazione della popolazione (art. 270-sexies c.p.).
Nel decreto
di fermo, la PM Crupi scrive che i messaggi di Siher su Instagram e Telegram
avevano creato uno “stato di intimidazione della popolazione” perché “potenzialmente
potevano raggiungere 150mila persone” (a fronte di una base effettiva
di circa 9.000–11.000 iscritti al canale). In questo modo, il funzionamento
dell’algoritmo di raccomandazione proprietario di Meta (Instagram) e di Telegram
— progettato dalle piattaforme per massimizzare il tempo di permanenza (engagement)
spingendo i contenuti polarizzanti nei feed di utenti non iscritti —
viene imputato giuridicamente all’indagato. La reach
potenziale stimata dall’algoritmo della piattaforma diventa la misura
legale del pericolo concreto del reato: l’indagato non viene
tenuto in carcere per il danno che ha effettivamente provocato, ma per la potenzialità
virale che l’architettura algoritmica dei social
media attribuisce alle sue parole.
8. La mutazione genetica
Quando la
rubrica giudiziaria viene inquadrata nelle coordinate del terrorismo o
dell’eversione dell’ordine democratico, il giudizio cautelare sul trattenimento
in carcere subisce una mutazione genetica: il fatto materiale commesso
degrada a mero sintomo occasionale, mentre l’oggettoreale della
misura restrittiva diviene la potenzialità soggettiva della persona,
dilatata dagli inquirenti attraverso una lettura orientata della sua biografia,
della sua cultura e dei suoi strumenti tecnologici.
Nel caso in
esame, l’assenza di una partecipazione materiale agli scontri del 17-18
ottobre, l’inesistenza di una rete associativa armata o di collegamenti con
attori ostili esteri, e la natura eminentemente espressiva e velleitaria dei
post pubblicati non hanno impedito il fermo d’urgenza e la reclusione nella
sezione di Alta Sicurezza 2 di San Vittore. Ciò è stato reso possibile dalla
convergenza di quattro fattori strutturali che operano in stretta sinergia.
Anzitutto, si assiste all’inversione clinico-criminologica del capitale
umano, per cui l’assenza di precedenti penali, la laurea magistrale, il
plurilinguismo, le competenze nel settore dell’IA e lo status di cittadino
italiano di seconda generazione vengono capovolti da fattori di radicamento
sociale in indicatori di “particolare capacità delinquenziale” e
di “pericolo di fuga”. In secondo luogo, interviene l’hype
mediatico pre-giudiziario, che retrodata la responsabilità del soggetto
costruendo l’archetipo rassicurante del “regista occulto” e dell’”infiltrato
accademico”, generando un allarme sociale che la Procura utilizza poi circolarmente come
prova dell’effetto intimidatorio e terroristico della condotta.
A questi
fattori si salda la deriva legislativa del decennio 2015–2026, culminata
nei Decreti Sicurezza n. 48/2025 (art. 270-quinquies.3 c.p.) e n. 190/2026
(art. 420-bis c.p.), che ha progressivamente sostituito il diritto penale del
fatto e del pericolo concreto con fattispecie di pericolo presunto, ossimori
dogmatici (“organizzazione anche occasionale”) e cornici edittali
sproporzionate pensate per attivare il doppio binario cautelare. Infine, agisce
la mediazione algoritmica dell’IA, che da un lato trasforma
l’esplorazione cognitiva privata (il prompt rivolto a un LLM)
in prova di pianificazione eversiva, e dall’altro converte le metriche
commerciali di viralità potenziale dei social network nel requisito oggettivo
dell’offensività penale. In definitiva, il caso Siher dimostra che nel diritto
penale contemporaneo della sicurezza nazionale il confine tra dissenso
radicale, esplorazione intellettuale e terrorismo non è più tracciato dalla
materialità dell’offesa arrecata ai beni giuridici, bensì dalla profilazione
preventiva del tipo d’autore, con un vulnus profondo ai principi scolpiti
negli articoli 13, 21, 25 e 27 della Costituzione repubblicana. Youssef Siher
è, in questo modo, il primo detenuto politico della magistratura predittiva
italiana. Quanti altri ne seguiranno? E con quale conseguenze nella politica e
nella società? La questione è particolarmente seria.
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