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lunedì 20 aprile 2026

Riforma degli Istituti Tecnici: deriva e paradossi del sistema scuola - Diciamo NO!

                                                Castel Maggiore (BO) - 18/04/2026 

Docenticontrolariforma@proton.me


Art. 1 DM 29/26

Con il presente decreto si provvede alla revisione dell’assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, in attuazione degli artt. 26 e 26-bis del decreto legge 144/2022, al fine di poter adeguare i curricoli alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mira ad allineare i curricoli degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese […].

È sufficiente l’incipit del primo articolo del testo della riforma degli Istituti Tecnici a comprendere come essa svilisca il ruolo costituzionale della Scuola Pubblica, appiattendo la funzione del sapere alle necessità del mercato e limitando così nei fatti, come è successo con la Riforma degli Istituti professionali, l’accesso all’Università di chi, a 13 anni, sceglie un percorso che non dovrebbe determinare il corso dell’intera esistenza, bensì indirizzare verso gli svariati possibili che a quell’età dovrebbero ancora potersi aprire. Prima di entrare nel merito di questa pessima Riforma il cui avvio si deve al governo Draghi nell’estate del 2021, ci preme infatti sottolineare – come docenti e come persone – che ciò che ci preoccupa di più al di là del taglio di alcune materie, al di là del taglio dei posti di lavoro, al di là della limitazione alla libertà d’insegnamento, è proprio la volontà di cristallizzare le condizioni di partenza degli studenti limitandone la crescita culturale e personale, quindi, all’atto pratico, di venire meno agli art. 3 e 34 della nostra Costituzione. D’altronde lo scarso rispetto di questo governo per le giovani generazioni si concretizza nell’avere avviato questa Riforma a iscrizioni già avvenute, impedendo così una scelta consapevole visto che chi ha optato per l’Istruzione tecnica a febbraio non è stato informato di ciò che sarà posto in essere da settembre, ovvero un scuola che prepara solo alle esigenze del mercato del proprio territorio in barba alla tanto decantata internazionalizzazione inserita nell’art. 8 del medesimo decreto. Come si fa a non vedere che, diminuendo drasticamente le ore di geografia e delle lingue, si limita la capacità di comprensione del mondo? Come si fa a non comprendere che il passaggio da Lingua e letteratura italiana a Lingua italiana - con un approccio didattico per competenze e con la diminuzione di un’ora nelle quinte- impedisce lo sviluppo dell’immaginario e dell’astrazione in favore di un sapere utile solo al diventare flessibili? Come si fa ad avere la faccia tosta di decantare a destra e a manca le discipline STEM per poi compattare le diverse conoscenze di Scienze della terra, Biologia, Chimica e Fisica in un’unica materia (Scienze sperimentali) passando da 528 ore complessive a 297? Come si fa a sostenere che si voglia incentivare, con questo provvedimento, l’istruzione tecnica quando, ad esempio nell’indirizzo AFM, si decurtano, al quinto anno, le ore di Economia aziendale? Come si fa a non pensare che le tante ore di autonomia lasciate ai singoli Istituti non pregiudichino il valore legale di un titolo di studio che dovrebbe corrispondere a un sapere unitario e nazionale - come dimostra l’Esame di Stato ancora uguale per tutte le tipologie di scuole - ma che, in questo modo, diventa parcellizzato e territoriale? E, last but not least, come si fa a pretendere che il Collegio Docenti si prenda la responsabilità di decidere a quali colleghi tagliare i posti di lavoro in favore dello sviluppo «di competenze coerenti con le esigenze e i fabbisogni formativi espressi dal territorio» (art. 2)?

Noi docenti dell’IISS J.M. Keynes di Castel Maggiore, riuniti in assemblea sindacale il 9 aprile 2026, riteniamo che sia ora di dire basta e purtroppo l’esperienza ci suggerisce che, da sola, la strategia di approvare mozioni contrarie nei C.D., pubblicare documenti critici in merito o scioperare per un giorno possa non essere efficace. Servono anche azioni unitarie, trasversali e durature nel tempo che, partendo dal basso, abbiano come obiettivo mettere in crisi l’organizzazione di un sistema che da anni non ci rispetta più né come lavoratori, né come persone. Abbiamo dunque deciso di costituire un gruppo di lavoro che, facendo rete con tutte le scuole al cui interno ci sia un’opposizione alla Riforma, inceppi quella macchina che, dall’alto, ci ha designato come i pratici esecutori della distruzione della Scuola pubblica. Tra noi non ci sono soltanto insegnanti del Tecnico, ma anche del Liceo perché sappiamo benissimo che l’ultimo tassello di modifica della Riforma della Scuola a pezzi riguarderà quest’ultimi e le discipline considerate, ancora una volta, meno utili al mercato. I nostri obiettivi sono:

- Riuscire a rimandare di un anno l’attuazione della Riforma nel rispetto di studenti e famiglie che devono avere la libertà di scegliere a carte scoperte.

- Opporci nel merito alla Riforma proponendo forme di lotta quotidiane, come ad esempio le dimissioni da quegli incarichi che non facciano parte della funzione docente (da decidere collettivamente secondo quali modalità): cosa succederebbe ai gangli del sistema se nella maggior parte delle scuole, da maggio a giugno per poi continuare a settembre, non collaborassimo più al suo funzionamento burocratico?

- Pensare insieme (nodi diversi di una rete unitaria e trasversale a tutti i sindacati) possibili azioni volte a riaffermare il ruolo della nostra Costituzione, perché la scuola non è solo di chi la fa tutti i giorni bensì di ogni cittadino e cittadina che creda ancora che le persone non si esauriscano nel ruolo produttivo che svolgono ma in un’esistenza complessa e composita, non dettata soltanto dall’utile.

Proprio per questo auspichiamo che chi di noi ha un incarico possa dimettersi nell’immediato e che, nel Collegio Docenti di maggio, si voti in modo contrario all’approvazione dei libri di testo. Invitiamo dunque chiunque condivida le nostre parole e sia preoccupato per quanto sta avvenendo alla nostra Scuola Pubblica (Riforma dei Licei, revisione degli organi collegiali e del Testo Unico) a manifestare il proprio dissenso, a mobilitarsi e a partecipare alle prossime iniziative.

Diciamo NO insieme!

mercoledì 24 agosto 2022

I Mapuche e la Costituzione - Mapuexpress

 


Il 4 settembre, a Ngulumapu (il territorio abitato dai mapuche a ovest della Cordigliera andina, qui per estensione s’intende il Cile, ndt) attraverso un plebiscito, si deciderà se approvare o respingere la Nuova Costituzione, che è stata redatta da 155 elettori costituenti, 17 dei quali in rappresentanza dei Popoli Indigeni. 

I costituenti, nei seggi riservati agli indigeni, provenivano dal Popolo Aymara: Isabella Mamani e Luis Jiménez; del popolo Atacameño: Félix Galleguillos; dal Popolo di Chango Fernando Tirado; dal Popolo Colla: Isabel Godoy; dal popolo Diaguita: Eric Chinga; del popolo Kawashkar: Margarita Vargas. Dal popolo Mapuche: Adolfo Millabur, Alexis Caiguan, Elisa Loncón, Francisca Linconao, Natividad Llanquileo, Rosa Catrileo e Victorino Antilef; dal popolo Rapa Nui: Tiare Aguilera, dal popolo Quechua: Wilfredo Bacian e dal popolo Yagán: Lidia González.

Si tratta di un processo storico e senza precedenti, che si presenta come una soluzione istituzionale di fronte alla crisi sociale e politica, alle mobilitazioni sociali iniziate nell’ottobre 2019, alla successiva repressione statale e alle sistematiche violazioni dei diritti umani del governo di Sebastián Piñera: omicidi, torture, stupri, carcerazioni politiche e le oltre 400 mutilazioni oculari compiute dai Carabineros de Chile, crimini che attualmente restano impuniti. 

Tutto questo ha origine dopo le storiche mobilitazioni e la loro uscita istituzionale: l’Accordo di Pace, e il successivo plebiscito nazionale, nel contesto della pandemia di Coronavirus, che ha visto una partecipazione storica di oltre 7 milioni di persone che hanno votato a favore della realizzazione di una nuova Costituzione redatta dai cittadini. 

Le mobilitazioni del 2019, avviate principalmente dagli studenti delle scuole superiori di Santiago, e poi divenute di massa nella stragrande maggioranza dei territori, denunciavano l’aumento delle tariffe della metropolitana, nonché le disuguaglianze e le ingiustizie sociali, la segregazione, la povertà, la corruzione, l’accesso limitato a beni di prima necessità come salute, educazione, pensioni. Più in generale, la mobilitazione ha evidenziato il malessere collettivo rispetto al modello neoliberista in Cile e in Wallmapu (la terra dei Mapuche, ndt). 

Per quanto riguarda le Popolazioni Indigene, e in particolare nel territorio mapuche, da molti anni prima dell’esplosione sociale, varie comunità e organizzazioni mapuche avevano denunciato e si erano mobilitate di fronte all’usurpazione e all’espropriazione del territorio, all’installazione di megaprogetti estrattivi, alla persecuzione giuridico-poliziesca della protesta sociale Mapuche, alla repressione e alle violazioni dei diritti umani, alle detenzioni politiche, alle montature, al razzismo e alla discriminazione, tra le altre cose.

È stato così che è nata la proposta collettiva per la realizzazione di un’Assemblea Costituente, che ponesse fine, da un lato alla Costituzione entrata in vigore durante la dittatura civico-militare (di Pinochet, ndt), e che, dall’altro lato, gettasse le basi per una nuova forma di relazioni tra la società/comunità e le istituzioni, un rapporto gravemente segnato e condizionato dai vizi della classe politica che detiene l’amministrazione dello Stato in alleanza con i gruppi economici.

L’imposizione di un modello neoliberista e di un progetto di società della dittatura civico-militare è stata fonte di grandi disuguaglianze sociali e della privatizzazione dei servizi più elementari per la popolazione, ha disarticolato il tessuto sociale per mettere al centro la privatizzazione e l’economia di mercato, l’individualismo e il consumismo come valori principali per la società. Questo modello è stato amministrato e approfondito dai governi neoliberisti della Concertación, ma ha prodotto anche un terreno fertile affinché i popoli del Cile potessero gridare la loro indignazione contro gli abusi della classe politica alleata con i gruppi che hanno fatto dello Stato il proprio business.

Come organizzazioni mapuche, abbiamo sperimentato quello che è stato lo smembramento e la riduzione del nostro territorio e della nostra cultura, come conseguenza dell’espansione dello Stato cileno, dall’arrivo di coloni alla privatizzazione del territorio da parte di aziende e individui, all’estrattivismo. L’emarginazione del popolo mapuche in diverse aree si è verificata storicamente anche nell’ambito costituzionale, dove si stabiliscono le linee guida per la società e le istituzioni. 

Nelle questioni indigene, alcune rivendicazioni sollevate dal percorso istituzionale indigeno, tra le altre, sono: il riconoscimento costituzionale dei Popoli Indigeni come nazioni preesistenti attraverso uno Stato plurinazionale e plurilingue; il riconoscimento di propri ordinamenti giuridici; il diritto alla cultura, all’identità, alla cosmovisione, all’educazione, alla salute e alla lingua; il diritto all’autodeterminazione, all’autonomia e all’autogoverno; il riconoscimento e la tutela della terra e del territorio; il diritto, se lo si desidera, alla piena partecipazione alla vita politica, culturale, sociale ed economica; la fine della militarizzazione e la libertà dei prigionieri politici in territorio mapuche.

A livello latinoamericano, nel caso degli Stati nazionali, questi erano costituiti da un potere creolo, nell’ambito di un patto sociale che non considerava affatto i popoli indigeni (Villoro, 1998). Nel caso del popolo mapuche, si può osservare una situazione molto simile al resto delle comunità indigene del continente, rispetto al “riconoscimento” dei diritti, perché ciò che ha storicamente caratterizzato il rapporto dello Stato cileno con i Mapuche è l’indifferenza totale, la negazione, il razzismo e la segregazione. 

Ne è prova il fatto che in nessuna delle costituzioni scritte fino a quella attualmente in vigore non ci sia nemmeno un concetto, una parola, una frase, un’idea relativa al tema menzionato. Non sia mai stata riconosciuta la preesistenza delle nazioni-popoli originari, né, ancor meno, siano state recepite le nostre legittime rivendicazioni. Infine, che nella stesura delle precedenti costituzioni vi sia mai stata la partecipazione di rappresentanze dei popoli indigeni attraverso seggi specifici riservati ad esse. 

È per questo che in questo nuovo testo costituzionale vediamo un’opportunità storica, una possibilità di stabilire una presenza all’interno di uno spazio che storicamente ci è stato negato. Si tratta dunque di un mezzo per avanzare verso livelli più elevati di riconoscimento, garanzie e rispetto da parte della Stato e della società cilena verso i popoli delle nazioni indigene.

Siamo naturalmente consapevoli che la proposta di una nuova Costituzione, per quel che riguarda il riconoscimento dei nostri diritti, non soddisfa pienamente tutte le nostre aspirazioni, e anche del fatto che non possiamo restare a guardare quel che accade, in attesa della sua applicazione e prima della sua eventuale approvazione. 

D’altra parte, riteniamo invece che lo stato di eccezione e la militarizzazione cresciuta con il governo Piñera e, attualmente, con il governo Boric nelle province di Biobío, Arauco, Cautín e Malleco, non facciano altro che approfondire la legittima sfiducia nel rapporto tra lo Stato e il Popolo Mapuche, per questo rivolgiamo un appello a porre fine alle loro estensioni, che rispondono esclusivamente a una logica di violenza istituzionalizzata. 

Da parte del gruppo di comunicazione mapuche Mapuexpress, nel rispetto di tutte le posizioni mapuche sul processo costituente e sul rapporto tra lo Stato e i Popoli delle Nazioni Indigene, riteniamo essenziale aggirare la barriera in termini di diritti collettivi e individuali dei Popoli Indigeni, quindi, nel plebiscito del 4 settembre, chiamiamo a votare “Approvo”.

In materia indigena, votare “Rifiuto” significherebbe riaffermare la costituzione entrata in vigore nella dittatura di Pinochet e concordare con i settori ultraconservatori che considerano pericoloso orientarsi verso definizioni di autonomia territoriale e autogoverno, plurinazionalità e/o giustizia indigena, protezione e restituzione dei territori. Allo stesso modo, riteniamo che le organizzazioni indigene e mapuche che chiedono un voto di “Rifiuto” siano incoerenti rispetto alle rivendicazioni indigene e di fronte all’urgente necessità di promuovere politiche pubbliche che riconoscano e garantiscano i nostri diritti umani. 

Facciamo anche un appello a essere vigili e ripudiare gli atti e i discorsi di alcuni media e organizzazioni di estrema destra associati al rifiuto, per fermare la loro escalation di disinformazione, bugie, attacchi e violenze, di fronte alle giuste richieste delle organizzazioni indigene, sociali, ambientali e dei diritti umani. 

Infine, apprezziamo e riconosciamo il lavoro dei 17 rappresentanti dei seggi riservati, persone delegate a livello di comunità e organizzazioni mapuche per il loro lavoro di promozione dei diritti collettivi, che, consapevoli dei problemi e della realtà che il nostro popolo sta vivendo, hanno cercato di sollevare le questioni, aprendo nuovi spazi e possibilità nelle istanze in cui siamo stati storicamente emarginati.

La proposta di Costituzione

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mercoledì 27 luglio 2022

Le dimissioni di Draghi hanno squarciato il velo di Maia che copriva le sciagure della nostra Italia - Paolo Maddalena

 

Con la sfiducia a Draghi e le conseguenti sue dimissioni, si è squarciato il velo di Maia, che copriva le tante sciagure della nostra Italia. Sono usciti così allo scoperto: a) la reale figura di Draghi; b)lo sparuto numero di intellettuali neoliberisti, dei quali si serve la propaganda dei media; c) la inqualificabile massa dei politici populisti, a cominciare da Berlusconi; d) la massa dei cittadini senza idee, sbandata, accecata e infine stremata, dagli effetti provocati dalla propaganda genocida del neoliberismo, che ha distrutto il sistema economico produttivo di stampo keynesiano, che assicurava loro posti di lavoro, sviluppo economico e benessere per tutti, mantenendo fuori commercio la proprietà pubblica demaniale dei beni in appartenenza al popolo, e utilizzando tali beni per l’intervento dello Stato (cioè del popolo) nell’economia. 

Per quanto riguarda la caduta del governo Draghi, è da dire che questo evento, come aveva preconizzato Peter Gomez, e ripetuto ieri Maddalena Oliva durante la trasmissione “in onda”, rispettivamente Direttore e Vice Direttore del fatto quotidiano on line, è stato pervicacemente voluto da Draghi stesso. Benché chiamato da tutte le parti, e persino dal movimento 5 stelle, a restare al suo posto, egli,con alterigia fuori posto, insulti e una inaccettabile forma di autoritarismo, ha proposto il suo “patto”, e cioè l’attuazione del sua disegno di legge “concorrenza”, che “privatizza” e “sottrae” alla “proprietà pubblica demaniale del popolo italiano “beni e servizi” di rilevantissimo valore economico, in quanto fonti di lavoro e di ricchezza per tutti. Il suo pensiero è stato informato al fatidico principio “non turbate il manovratore”. Egli infatti è stato durissimo nell’affermare che vuole una maggioranza unitaria; in sostanza una maggioranza tanto larga che impedisca a singoli partiti di avanzare richieste, con la riserva mentale di far cadere il governo in caso di rifiuto. Insomma Draghi si è dichiarato “fedelissimo” esecutore dei voleri delle multinazionali e della finanza, dimenticando di essere italiano e di avere il dovere, sancito dall’art. 54 Cost., “di adempiere le sue funzioni con disciplina e onore”. Disciplina e onore che sono del tutto mancate nel suo arrogante discorso.

Per quanto riguarda gli intellettuali intervenuti sui media, si tratta di persone che, probabilmente per loro scarse conoscenze economiche, hanno giurato su una “fede incrollabile” nel “pensiero neoliberista”, senza tener conto, che questo pensiero ha dato luogo a un “sistema economico” che accentrato la ricchezza nelle mani di pochi, impone una rigorosissima, e sovente dannosissima, concorrenza, con spreco di conoscenze, di professionalità, di posti di lavoro e di quanto necessario a una vita libera e dignitosa (art. 36 Cost.). E al riguardo non c’è altro da dire, se non ricordare che non saranno loro a pagare per questa insana e irrazionale scelta, ma l’ignaro popolo, da loro, forse inconsapevolmente, ingannato.

Per quanto riguarda la popolazione, quello che appare è una massa inerme di persone, sbandate, senza idee, impoverite anche sul piano intellettuale, drogate dalle imposture della propaganda mediatica, e infine “stremata” dalle sofferenze (aggravate dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina) imposte dalla perdita dei posti di lavoro e dall’impoverimento generale.

Eppure la speranza c’è. E’ l’attuazione della Costituzione, e in particolare, come sempre ho ripetuto, della reale attuazione del titolo terzo, della parte prima, dedicata ai “rapporti economici”. Un titolo nel quale viene pienamente accolto il sistema economico produttivo di stampo keynesiano, considerando le privatizzazioni, le liberalizzazioni, le svendite, le concessione della gestione di beni e servizi a privati speculatori, degli atti in pieno contrasto con i principi e i diritti fondamentali.

Da poco è sorto un nuovo partito, denominato “Unione popolare”, guidato principalmente dall’ex, valorosissimo, Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e dal notissimo Paolo Ferrero, che ha posto come programma l’attuazione dei principi testé esposti. Ripongo in questo nascente partito le mie più ardite speranze.

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domenica 3 aprile 2022

Quando la concorrenza è contro la Costituzione - Alessandra Algostino

 

 

Numerosi enti locali (fra i quali, da ultimo, il 22 marzo, giornata mondiale dell’acqua, il comune di Roma Capitale) hanno adottato mozioni in opposizione all’articolo 6 del disegno di legge sulla concorrenza (A.S. 2469, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Attraverso la campagna per lo stralcio dell’art. 6 passa lo scontro tra due visioni del mondo: da un lato la prospettiva, che ha la sua trascrizione giuridica nella Costituzione, che pone al centro la persona inserita in una rete di relazioni, la dignità, i diritti, la partecipazione, la solidarietà; dall’altro, la «lotta condotta dall’alto per recuperare i privilegi, i profitti e soprattutto il potere» (Gallino). L’orizzonte del disegno di legge, che costituisce una riforma “abilitante” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è ordoliberale: innanzitutto vengono il privato, l’impresa, gli investimenti (https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2021/11/12/il-disegno-di-legge-concorrenza-ovvero-la-festa-delle-privatizzazioni/). È dall’economia di mercato che possono discendere eventuali benefici sociali: il soggetto e l’oggetto sono l’impresa. L’art. 6 prevede una delega in materia di servizi pubblici locali, per «armonizzare la normativa nazionale», nell’intento di «ribadire, in primo luogo, il doppio fine della tutela e della promozione della concorrenza menzionato nel PNRR: quello dell’efficienza economica e quello della giustizia sociale» (così nella Relazione che accompagna il disegno di legge). Scorrendo i principi e i criteri direttivi del futuro decreto legislativo, tuttavia, a dominare è la concorrenza intesa come obiettivo autoreferenziale; obiettivo perseguito a discapito del progetto costituzionale di emancipazione e del ruolo dei Comuni (https://volerelaluna.it/rimbalzi/2021/11/12/draghi-allassalto-dei-servizi-pubblici-locali/).

Il dominio della concorrenza è coerente con la Costituzione?

La «tutela della concorrenza» è esplicitamente menzionata nel testo costituzionale all’art. 117, comma 2, lett. e, e può essere ricondotta alla libertà economica di cui all’art. 41 (co. 1), ma questo non la svincola da un rapporto di necessaria conformità rispetto all’utilità sociale (art. 41, co. 2), che ne determina i limiti, in connessione con la previsione dell’attività legislativa di indirizzo e coordinamento a fini sociali (art. 41, co. 3). Nemmeno vale il richiamo all’ordinamento dell’Unione europea (nella Relazione si legge del «potenziamento delle regole pro-competitive» come «fortemente voluto dalle istituzioni dell’Unione europea»): a) se si considera la disciplina in tema di servizi di interesse economico generale, essa non contempla un obbligo generalizzato di liberalizzazione; b) se, andando alle radici, si cita l’inserimento fra gli obiettivi dell’Unione (art. 3.3 TUE) dell’«economia sociale di mercato fortemente competitiva», restano i limiti e gli indirizzi in senso sociale dell’economia di cui all’art. 41 Costituzione, i quali, dato il loro stretto collegamento con l’art. 3, co. 2, integrano un principio fondamentale e, quindi, un controlimite, in caso di contrasto, rispetto al diritto dell’Unione europea. Non è la concorrenza il paradigma dei rapporti fra istituzioni e imprese, o fra politica ed economia, ma sono il progetto costituzionale di emancipazione personale e sociale e il principio personalista, che pone al centro la dignità della persona. La concorrenza non necessariamente, nel perseguire l’interesse individuale alla massimizzazione del profitto, è coerente con l’utilità sociale. L’utilità sociale non è veicolata di per sé dalla concorrenza, ma piuttosto della concorrenza costituisce un limite (rafforzato dal suo legame con l’art. 3, co. 2), nell’intento di concretizzare l’eguaglianza sostanziale e liberare tutte le persone da bisogni ed ostacoli al “pieno sviluppo”.

La concorrenza – può aggiungersi – è strutturalmente una modalità competitiva, che tende a creare diseguaglianza e a incrementarla. Essa può produrre ricchezza, ovvero profitti, ma questo non implica una redistribuzione o un miglior godimento dei diritti. Rimuovere gli ostacoli alla concorrenza – in una battuta – non equivale a rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale» che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza.

Infine, la concorrenza, nel disegno di legge, si accompagna a una razionalizzazione e a una semplificazione, che facilmente degradano in una de-regolamentazione; basti in proposito ricordare come Tocqueville (La democrazia in America, 1835) scrivesse come il «principale merito» delle forme «è di servire di barriera fra il forte e il debole, il governante e il governato…».  

Il senso costituzionale dell’autonomia locale

Il Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali (D. lgs. n. 267 del 2000), dopo aver proclamato che «il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo» (art. 1, co. 1), stabilisce che «spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale», in particolare nei «servizi alla persona e alla comunità» (art. 13 TU). Il testo unico è coerente con gli articoli 118 (che attribuisce in via generale le funzioni amministrative ai Comuni) e 5 della Costituzione.

L’autonomia locale è inserita tra i principi fondamentali della Carta (art. 5), a sottolineare la connessione che esiste tra essa e principi quali democrazia, sovranità popolare, uguaglianza, solidarietà. L’autonomia è impregnata di tali principi e il riferimento all’unità, sempre nell’art. 5, ribadisce la sua inclusione in un comune orizzonte incardinato intorno alla dignità, ai diritti, all’emancipazione. È un’autonomia – quella costituzionale – che esprime un’idea di territorio come luogo vissuto, spazio di riconoscimento della pari dignità sociale, di esercizio dei diritti, di soddisfazione dei bisogni. Attraverso l’autonomia passano il pluralismo, la sovranità come appartenente al popolo e intrinsecamente plurale, la valorizzazione della partecipazione. La prossimità è vista come garanzia, attraverso la vicinanza e l’effettività, di concretizzazione dei diritti, in armonia e al servizio del progetto costituzionale di uguaglianza sostanziale (si ritorna all’art. 3, co. 2, Costituzione). I servizi pubblici locali sono strumento per la tutela della persona, della sua dignità, della sua emancipazione, dei suoi diritti: a questo sono finalizzati e a questo devono tendere, non al profitto, all’efficienza economica “what ever it takes” (fermo restando, peraltro, il rigetto della vulgata del “pubblico inefficiente”).

è un quadro in linea anche con quanto si legge nella Carta europea dell’autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985): «per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare […] a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici» (art. 3). «A favore delle popolazioni», ovvero in stretta connessione con la centralità della persona, l’uguaglianza, la solidarietà, nella prospettiva dei diritti; e, per inciso, lontano da pulsioni territoriali egoistiche (il pensiero è all’autonomia differenziata).

L’articolo 6 del disegno di legge sulla concorrenza si inserisce in opposizione, in distonia, rispetto a questo quadro. Da un lato, il focus è, come anticipato, sulla tutela della concorrenza e non sul servizio teso ad assicurare il godimento dei diritti (fra i quali, in primis, il «diritto umano all’acqua», come è definito nella Risoluzione del 2010 delle Nazioni Unite). L’art. 6 (co. 2, lett. a) del disegno di legge concorrenza si premura in primo luogo di precisare che l’individuazione delle «attività di interesse generale», necessarie per «assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali», è «da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza». Dall’altro, dal complesso delle varie disposizioni dell’articolo 6 si evince un processo di privatizzazione che ha la sua apoteosi nella lettera f del comma 2, dove si prevede l’obbligo per l’ente locale di una «motivazione anticipata e qualificata per la scelta o la conferma del modello dell’autoproduzione». Il pubblico viene configurato come recessivo: per esistere deve giustificarsi. Il modello è il mercato, è il privato, è la concorrenza. Il testo è chiaro: «oltre la motivazione anticipata e qualificata», in caso di opzione per l’autoproduzione, si richiede che la relativa decisione sia trasmessa «tempestivamente» all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e si prevede che sia soggetta a «sistemi di monitoraggio dei costi» (art. 6, co. 2, lett. g e h). Non solo: alla lett. q si prevede una «revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un’adeguata valorizzazione della proprietà pubblica»: una perifrasi per alludere a vendita di beni pubblici e, di nuovo, privatizzazione?

Il fine perseguito non pare, come pur recita il disegno di legge, «la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali», nella prospettiva – si può aggiungere – della rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona e alla sua effettiva partecipazione alla vita del Paese (art. 3, co. 2, Costituzione), ma quella «piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali» indicata come «necessaria» nella nota lettera della Banca Centrale Europea, a firma di Draghi e Trichet, inviata al “Primo ministro” (così testualmente) il 5 agosto del 2011.

Attraverso la privatizzazione dei servizi pubblici locali, si svuota l’autonomia territoriale, si restringono gli spazi di scelta politica degli enti locali, con un vulnus alla sovranità popolare, alla sua espressione plurale, alla partecipazione: non nel nome, dunque della Costituzione, ma in linea con una governance – per inciso, una brutta parola – del PNRR, top-down, locuzione quest’ultima à la page per sottolineare l’accentramento di poteri, a discapito delle autonomie territoriali, relegando i comuni in un compito di attuazione ed escludendoli dal processo decisionale. Ancora: con la privatizzazione si indebolisce il senso costituzionale di un’autonomia locale concepita in stretta connessione con la garanzia dei diritti e la concretizzazione di un progetto di emancipazione sociale, si svuota la funzione sociale dei comuni e si abbandona il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli, il cuore del progetto costituzionale. Un compito – si può annotare – che era stato difeso dai cittadini, quando con il referendum del 12-13 giugno 2011, il 95,35% dei votanti (affluenza 57.04% del corpo elettorale) si era espresso per l’abrogazione di norme che consentivano di affidare la gestione dei servizi pubblici locali a operatori economici privati. Un primo tentativo di aggirare l’esito referendario, attraverso il sostanziale ripristino della normativa abrogata, era stato respinto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 199 del 2012); oggi ritorna l’arroganza di chi vuole stracciare la volontà popolare e neutralizzare la Costituzione sostituendola con una razionalità altra, neoliberista.

L’art. 6 del disegno di legge sulla concorrenza manifesta una volta di più la prassi di agire “come se la Costituzione non esistesse”; una prassi invero pervasiva, che dilaga nei rapporti fra gli organi costituzionali, si esprime nell’abbandono del progetto di emancipazione, nella rimozione del conflitto sociale e nell’egemonia dell’economia sulla politica. L’invito allora è a opporsi ad un disegno di legge che assume come grundnorm la competitività, per tornare alla Costituzione, a un progetto che pone al centro la persona e la sua emancipazione, per ragionare – per dirlo con Pasolini – non di sviluppo, ma di progresso.

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domenica 19 dicembre 2021

Taxi, spiagge e demanio costituzionale: sull'impossibilità giuridica di "privatizzare" i servizi pubblici essenziali - Paolo Maddalena


 Il pericolo della “privatizzazione”, mediante “concessione” dei servizi pubblici essenziali.

Di recente, hanno destato una forte preoccupazione le vicende riguardanti: a) “iI servizio taxi”, per Il quale disegno di legge “concorrenza”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 novembre 2021, ha previsto la emanazione di un “decreto legislativo”, che riordini la disciplina della materia, tenendo presente l’obiettivo della “promozione della concorrenza”; b) “il servizio balneare”, le cui “concessioni” rientrano nella previsione, da parte del predetto “disegno di legge”, di una “mappatura” delle concessioni di qualsiasi tipo e con qualsiasi oggetto, e per le quali l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 17-18, del 9 novembre 2021, ha ritenuto “illegittima” “la proroga”, “automatica e generalizzata”, fino al 31 dicembre 2033, prevista dall’art. 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio n. 145 del 2018, fissando la scadenza di dette concessioni al 31 dicembre 2023; c) il “servizio dei venditori ambulanti”, che sono stati esclusi da un immediato bando di gara dal comma 686, dell’art. 1, della citata legge di bilancio n. 145, del 2018, e che, quindi, almeno per il momento, possono non essere oggetto della nostra attenzione; d) nonché, in genere, le vicende riguardanti il decreto legislativo n. 59 del 2010 di “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE, la nota Direttiva Bolkestein, relativa ai servizi del mercato interno europeo.

Detti eventi, forieri di gravissimi danni economici per il nostro Paese, impongono una immediata e attenta riflessione sul triste fenomeno delle “concessioni”dei “servizi pubblici essenziali”, che poi sono soltanto un aspetto delle micidiali “privatizzazioni”, che hanno pesantemente impoverito il nostro Paese, ad opera dei nostri governanti, e sotto lo sguardo indifferente di molti concittadini. Si tratta di un fenomeno che si inserisce nel più grande evento della “trasformazione”, attraverso centinaia di leggi incostituzionali, dell’antico “sistema economico di stampo keynesiano”, che assicurava ricchezza e benessere per tutti, nell ‘attuale “sistema economico predatorio, cinico e immorale, del neoliberismo”, il cui fine è quello di trasferire la ricchezza, facendo ricorso allo strumento ingannevole della ”concorrenza”, dai più poveri ai più ricchi. Ed è, purtroppo, da rilevare che questa triste situazione è stata favorita anche dal fatto che la maggioranza dei “giuristi” non hanno assolutamente voluto tener conto dell’ “evoluzione ordinamentale” imposta dalla Costituzione e hanno continuato a ragionare come se fossimo ancora sottoposti, specie per quanto riguarda gli “assetti proprietari”, ai principi e alle norme dello Statuto albertino. Ciò è evidente peraltro anche nel testo del citato disegno di legge sulla concorrenza, che parla di “proprietà” (privata) delle “Amministrazioni pubbliche”, laddove si dovrebbe parlare, secondo la Costituzione vigente, di  “proprietà pubblica demaniale” del Popolo sovrano, “gestita” dalla Pubblica Amministrazione.

 

  1. – Impossibilità giuridica di “privatizzare” i servi pubblici essenziali. La “proprietà pubblica” e il concetto di “demanio costituzionale”.

Entrando nel vivo del discorso concernente i “servizi pubblici essenziali”, e al fine precipuo di salvaguardare gli interessi delle “Comunità” e dei cittadini, che di questa sono “parti”, è innanzitutto da far presente che detti servizi, in quanto determinanti per l’esistenza stessa dello “Stato comunità”, certamente non possono essere “privatizzati” o messi a “gara pubblica”, e devono essere tenuti “fuori commercio” e “fuori mercato”, come impone la loro “natura” e la loro “funzione”. Il problema, come è evidente, è allora quello “di attribuire” ai “servizi” in parola, che non sono annoverati nella classificazione tassativa dell’attuale codice civile, il carattere della “demanialità”, attraverso la ricognizione di un più largo concetto di “demanio”, che, ragionando a fil di logica, certamente non dovrebbe mancare nell’attuale ordinamento costituzionale. Si deve peraltro tener presente che è proprio l’esser parte del demanio che assicura a detti servizi pubblici di essere inattaccabile dagli assalti del “mercato generale”, e quindi degli speculatori internazionali.

Il problema dell’insufficienza del “demanio civilistico”(a carattere tassativo), ai fini della attribuzione della “demanialità” a quei beni indispensabili per l’esistenza stessa del Popolo, è stato già avvertito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali, con sentenza n. 3665 del 2011, parlando di tutela del “paesaggio”, hanno ritenuto che “l’evoluzione costituzionale” (e precisamente, per quanto riguarda il paesaggio, gli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione) consente oggi di attribuire il carattere della “demanialità” ai beni che siano rilevanti per assicurare la tutela della Comunità e il soddisfacimento dei diritti fondamentali.

Si deve, tuttavia, osservare che la strada percorsa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non appare del tutto scevra da una certa incongruenza. Esse, infatti, pongono a fondamento del loro ragionamento il convincimento, invero indimostrato, secondo cui  i vigenti principi e norme costituzionali consentirebbero di abbandonare il piano “patrimonialistico”, per risolvere i problemi sul piano “personalistico”, considerata la grande rilevanza che la Costituzione conferisce al tema assorbente dello sviluppo della “persona umana” e del “progresso materiale e spirituale” della società. Infatti, è agevole rilevare che dalla “evoluzione costituzionale”, richiamata dalla sentenza in parola, non discende affatto la possibilità di attribuire all’ “oggetto” una “qualifica” che discende da una “esigenza” del “soggetto” (la persona umana e la Collettività), poiché, a ben vedere, è proprio la Costituzione che risolve espressamente il problema restando sul “piano patrimonialistico”, come presto vedremo. Per giunta la sentenza fa riferimento ai “beni comuni”, come individuati dalla Commissione Rodotà, dimenticando che quest’ultima parla dei “beni comuni”, ragionando (checché dica la relativa Relazione) in termini “patrimonialistici”, tanto è vero che lo schema di disegno di legge delega, che la Commissione propone, parla proprio di “proprietà privata” dei beni comuni, una proprietà privata che sarebbe “alienabile”, qualora i titolari siano singoli soggetti privati, e “inalienabile”, qualora siano titolari “Pubbliche Amministrazioni”.

Occorre, dunque, percorrere un’altra strada, tenendo presente che il messaggio di detta sentenza va comunque preso in considerazione, e che è diventato impellente la ricerca, proprio in base a detta “evoluzione costituzionale”, di un ben diverso “concetto” di “demanio pubblico”, che nulla abbia a che vedere con il “demanio civilistico”, e che consenta in modo certo e inequivocabile di annoverare i “servizi pubblici essenziali” tra quei beni e servizi che non possono essere “posti sul mercato” o “messi a gara”, meritando essi i caratteri della inalienabilità, inusucapibilità e inespropriabilità.

In sostanza, a questo punto, il discorso necessariamente si amplia, non potendo restare legato ogni volta alla ricerca della “demanialità” di un singolo bene, ma dovendo stabilire, una volta per tutte, se effettivamente esiste nel vigente ordinamento costituzionale una nozione di “demanio” più ampia, che esca dal criterio della “enumerazione tassativa” e consenta di comprendere tutti quei beni e servizi ai quali abbiamo appena fatto cenno.

A tal fine, è indispensabile prendere le mosse dal “passaggio” dallo “Stato persona”, dello Statuto albertino, “soggetto singolo”, allo “Stato comunità” della vigente Costituzione repubblicana, che è un “soggetto plurimo”, individuabile nel “Popolo sovrano”. Se si parte da questo presupposto “genetico”, si comprende agevolmente che, con la accennata  “mutazione” della “forma di Stato”, è cambiata anche la “natura” del “rapporto proprietario” tra Stato e demanio. Nel primo caso, infatti, trattandosi di un “soggetto singolo”, il tipo dell’appartenenza dell’oggetto al soggetto è quello individualistico della “proprietà privata” (ed è per questo che i beni appartenenti al demanio civilistico possono essere “sdemanializzati”); nel secondo caso, trattandosi di un “soggetto plurimo”, tale appartenenza assume la natura comunitaria della “proprietà pubblica”, come recita il primo comma, primo alinea, dell’art. 42 Cost., secondo il quale “la proprietà è pubblica e privata”, intendendosi per “proprietà pubblica” quel tipo di proprietà che sta a indicare l’appartenenza di certi beni alla Comunità e ai singoli facenti parte della Comunità, e, in altri termini, l’appartenenza del “demanio” allo Stato comunità e ai singoli cittadini che, di detto Stato, sono “parti”. Insomma, non possono esserci dubbi sul fatto che il citato art. 42 Cost., parlando di “proprietà pubblica” ha inteso parlare proprio del “demanio costituzionale” in parola, il cui fine non più quello di rafforzare la “sovranità dello Stato persona singola, ma della “sovranità del Popolo, a esso attribuita dall’art. 1 della Costituzione. Lo capì immediatamente, nel secolo scorso, Massimo Severo Giannini, il quale definì la “proprietà pubblica”, come “proprietà collettiva demaniale”.

Posta, dunque, questa identificazione tra “proprietà pubblica” e “demanio costituzionale”, il problema diventa quello di stabilire se i “servizi pubblici essenziali” debbano rientrare nell’ambito di detto demanio. E la risposta è immediatamente data dalla stessa Costituzione, la quale, all’art. 43, precisa che devono essere “in mano pubblica”, o “di lavoratori o di utenti”, e cioè devono essere considerati parti del “demanio”, proprio “i servizi pubblici essenziali” oggetto del nostro discorso, nonché “le fonti di energia e le situazioni di monopolio”. Si può dire anzi, che, secondo la Costituzione, è lo stesso “demanio costituzionale” che appartiene allo Stato comunità, e in ultima analisi al Popolo, “a titolo originario” di “proprietà pubblica”. In parole povere, ciò che è di tutti non può essere trasferito a un singolo parte del tutto, deve cioè essere ritenuto inalienabile, inusucapibile e inespropriabile.

Se la Cassazione avesse tenuto presente questo cambiamento imposto dalla Costituzione, certamente non si sarebbe sentita nella necessità di ricercare il carattere della demanialità nelle “esigenze del soggetto”, anziché nelle “caratteristiche” dell’oggetto.  

Ed è peraltro da sottolineare che è proprio il primo comma dell’art. 42 Cost., che, ad una attenta lettura del testo, chiaramente fa capire che, nell’ordinamento costituzionale, occorre distinguere i “beni fuori commercio”, “appartenenti al Popolo”, come “proprietà pubblica demaniale”, “a titolo di sovranità”; e beni “in commercio” (definiti dal primo comma dell’art. 42 “beni economici”), “appartenenti allo Stato Pubblica Amministrazione, a Enti o a privati”.

Nel descritto quadro non  si può, peraltro, fare a meno di ricordare che i beni in “proprietà pubblica demaniale”, in quanto necessari per l’esistenza stessa della Comunità, sono da considerare beni “costitutivi e identificativi” dello Stato comunità, nelle sue diverse articolazioni territoriali, e che è per tale ragione che detti beni sono istituzionalmente affidati alla “gestione” e alla “tutela” delle Pubbliche Amministrazioni; gestione e tutela che, in via sussidiaria, possono essere partecipate anche da cittadini , singoli o associati, come ricorda l’ultimo comma dell’art. 118 Cost.

A questo punto si può agevolmente affermare che l’espressione “demanio costituzionale” coincide perfettamente con il significato che la sentenza in questione e l’immaginario collettivo attribuiscono all’espressione “beni comuni”. E si deve tener presente che il “demanio costituzionale”, costituito da tanti beni comuni, è una categoria aperta, nel senso che essa comprende anche quei beni che, nell’evoluzione dei tempi, siano da ritenere beni in “proprietà pubblica demaniale”.

Quanto al problema di essere certi che i “servizi pubblici essenziali” rientrano nella nuova nozione di “demanio costituzionale”, è agevole rispondere che, da anni, dottrina e giurisprudenza identificano i “servizi” nel concetto di “beni immateriali”, sicché la parola “beni” può essere certamente usata anche per indicare detti servizi. D’altronde, un forte aiuto ci viene dalla stessa, citata, sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la quale ritiene in “proprietà pubblica demaniale” i beni di cui all’art. 9 Cost. e cioè “il paesaggio e il patrimonio artistico e storico della Nazione” (che hanno insieme “carattere costitutivo e identificativo” dello Stato comunità), nonché i citati beni e servizi indicati dall’art. 43 Cost., e cioè ”i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia (gas, luce, acqua), le situazioni di monopolio e le industrie strategiche”, in pratica gli “elementi costitutivi e identificativi” dello Stato comunità.  

Dunque, si può dire che un primo risultato è stato messo a segno; i “servizi pubblici essenziali” certamente fanno parte del nuovo “demanio costituzionale”, e come tali, sono inalienabili, inusucapibili e inespropriabili, e non possono essere collocati sul mercato generale attraverso una gara pubblica.

  1. – Definizione giuridica dei “servizi pubblici essenziali”.

A questo punto, ci sembra necessario spendere ancora qualche parola per precisare in cosa realmente consistono i “servizi pubblici essenziali”, di stabilire cioè la loro natura e le loro caratteristiche.

Al riguardo occorre innanzitutto sottolineare che, nell’attuale contesto costituzionale, il ”servizio pubblico”, (il quale consiste in una “attività di ordine tecnico e materiale”, “che si distingue” “dalla funzione”, che è esplicazione di potestà pubbliche, come ricordava il Sandulli nel Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 1969, p.152),  ha assunto nei tempi attuali un “valore economico”, tanto è vero che esistono molte multinazionali che vendono e acquistano (come si è visto per la nota vicenda delle autostrade, gestite dalla famiglia Benetton), proprio “i servizi pubblici essenziali” (al cui riguardo, rinvio al mio ultimo volume “La rivoluzione costituzionale. Alla riconquista della proprietà pubblica”, Ed. Diarkos, 2021, p. 91). E si deve ancora precisare che, nella pratica commerciale, si è arrivati a parlare, come oggetto delle contrattazioni, della cosiddetta “piattaforma gestionale”, consistente proprio nella “gestione” di un “servizio” (e dei relativi “profitti”), considerando tale “piattaforma” un “bene immateriale”. Ciò è avvenuto, ad esempio, per il porto di Trieste, la cui “piattaforma gestionale” è stata acquistata, a prezzi stracciati, dalla città di Amburgo, facendo sì che il porto di Trieste diventasse un porto tedesco.

Insomma, il “servizio pubblico essenziale”, è da considerare un “bene immateriale a sé stante”, per il quale è logicamente impossibile scindere l’appartenenza dalla gestione, ed è proprio questo tipo di bene che fa parte, come tale, della “proprietà pubblica demaniale” del Popolo. D’altro canto è da ricordare che si tratta di beni che, proprio per essere in proprietà pubblica del Popolo, non possono assolutamente transitare in mano di singoli soggetti, persino stranieri. Mentre è da tener in debito conto che i “servizi pubblici essenziali” normalmente costituiscono una fonte di lavoro per migliaia di cittadini, i quali, se privati della loro utilizzazione,  perderebbero l’unica fonte di guadagno per assicurare a sé e alla propria famiglia una “esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.).

  1. – L’affidamento a soggetti idonei dei servizi pubblici essenziali.

Ciò detto, il problema che resta ancora da risolvere è quello di stabilire le “modalità” per assicurare lo “svolgimento” dei servizi pubblici essenziali, affidandone l’esercizio a idonei soggetti.

Posta l’impossibilità, per i motivi suddetti, di ricorrere alle “concessioni”, appare evidente, che, trattandosi di servizi pubblici essenziali, in “proprietà pubblica demaniale”, la loro “gestione, tutela e profitto” devono restare “nell’ambito interno” dello Stato comunità, considerato nelle sue articolazioni territoriali. Pertanto, se questi servizi sono usciti dal demanio pubblico, devono immediatamente essere riacquistati e  “nazionalizzati” e, se sono invece nella disponibilità dello Stato comunità, la Pubblica Amministrazione è tenuta a fare in modo che il loro esercizio non sia “privatizzato”, come avviene con lo strumento della “concessione”, ma resti in mano ai cittadini, considerati “parti” della Comunità, statale, Regionale o locale.

Vengono in evidenza, a questo punto, quei principi e quelle norme costituzionali, che pongono in primo piano la legittimazione dei cittadini ad agire nell’interesse della Comunità alla quale appartengono. Si tratta: dell’art. 2 Cost., che considera il cittadino, non solo come “singolo”, ma anche come ”parte” della “Comunità” ove si svolge la sua personalità; dell’art. 3 Cost., comma 2, che assicura la “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,  economica e sociale del Paese”, dell’art. 43 Cost., sancisce che “le imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio” debbano essere in mano pubblica o di “comunità di lavoratori o di utenti”; e, infine, dell’art. 118, comma 4, Cost., secondo il quale “cittadini singoli o associati” possono svolgere attività di interesse generale, secondo il principio di sussidiarietà.

In questo quadro, è evidente che sono possibili due scelte: o la Pubblica Amministrazione assume in proprio l’esercizio del servizio, oppure tale servizio medesimo deve essere affidato a cittadini, singoli o associati, che aspirano a tale attività. E a tal proposito, occorre dar luogo a una efficace “selezione”, che non può essere raggiunta se non facendo ricorso a una sorta di “pubblico concorso”.

  1. – L’affidamento del “servizio dei Taxi”.

A questo punto, ai fini di una trattazione che voglia andare alla radice dei problemi, è utile, a nostro avviso, concentrarsi distintamente sull’esame critico sulla disciplina legislativa concernente “l’esercizio” del servizio dei taxi e di quello di spiaggia.

Per quanto riguarda i Taxi, è da sottolineare che l’esclusione di detto servizio dal’applicazione della Direttiva Bolkestein, è stata posta in dubbio, come un fulmine a ciel sereno, dal citato disegno di legge sulla “concorrenza” approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 novembre 2021. Tale disegno di legge, infatti, delega il Governo ad adottare un “decreto legislativo” per “la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea”, richiamando in particolare, come si è accennato, la necessità della “promozione della concorrenza” e precisando altresì l’obbligo di far riferimento a questa necessità ”anche in sede di “conferimento delle licenze”, al fine di “stimolare standard qualitativi più elevati”.

Diviene necessario a questo punto esaminare con attenzione  la disciplina del “servizio taxi”, unitamente a quello di “noleggio con conducente”. Tale disciplina è contenuta nella Legge quadro, per il trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea, del 15 gennaio 1992, n.21. Tale legge prevede: che le Regioni stabiliscano “i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea, delegando agli enti locali l’esercizio delle funzioni amministrative” (art. 4); che i Comuni, nel redigere detti regolamenti, stabiliscano: il numero e il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire al servizio, le modalità del suo svolgimento, i criteri per la determinazione delle tariffe, i requisiti e le condizioni  per il rilascio della “licenza” per l’esercizio del servizio taxi e della “autorizzazione” per l’esercizio del servizio di noleggio (art. 5); che presso le Camere di commercio, industria e artigianato sia istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, precisando che tale iscrizione avviene “previo esame” da parte di apposita Commissione regionale che accerti i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica (art. 6); che la “licenza” per il servizio del servizio di taxi e “l’autorizzazione” per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente siano rilasciate dalle amministrazioni comunali  attraverso “bando di pubblico concorso”, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante (art. 8); che la licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta al ruolo di cui all’art. 6 e in possesso dei requisiti prescritti (art. 9).

Come agevolmente si nota, la  descritta disciplina, giustamente, fa riferimento a “cittadini, singoli o associati”, e non a “imprenditori” che diventino proprietari privati del servizio, qualora lo stesso sia messo a bando di gara, garantendo in tal modo che la ricchezza prodotta resti nell’ambito della Comunità locale e non cada nelle mani di speculatori. L’unica correzione da apportare a tale disciplina è, secondo noi, sempre la stessa: gli ”autoservizi pubblici non di linea”, in base alla Costituzione vigente, devono essere considerati in “proprietà pubblica” demaniale, non dell’Ente Comune, ma di tutti i cittadini, che, nel loro insieme, costituiscono la “Comunità locale”. Ed è da notare, in particolare, che si tratta di una “ricchezza”, che non può essere messa a gara con il pretesto di una maggiore “concorrenza”. La concorrenza deve avere dei limiti e questi limiti consistono nella “riserva” alla Comunità di certi beni o servizi necessari per “l’esistenza” della Comunità stessa. Si potrà pensare, come si è sopra accennato, a una maggiore “selezione” mediante “concorso pubblico” dei cittadini che vogliono diventare esercenti di questo autoservizio pubblico, ma deve ritenersi illecito e incostituzionale ricorrere a una sua messa a gara sul mercato generale.

Dovrebbe essere chiaro, a questo punto, che, qualora il legislatore delegato non tenesse in debito conto le considerazioni sopra esposte, o addirittura arrivasse alla illecita conclusione di porre a gara sul mercato generale il servizio dei Taxi, i tassisti, insieme con altri cittadini, singoli o associati, allorché sia pubblicato il bando di gara, dovrebbero impugnarlo, chiedendo al giudice adito la sospensione di esso e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l’annullamento del decreto legislativo in questione.

  1. - L’affidamento del servizio di spiaggia.

Per quanto riguarda il servizio di spiaggia, è da tener presente che lo stesso legislatore si è reso conto della inadeguatezza del concetto di “demanio civilistico” sancito sotto la vigenza dello Statuto albertino, e ha introdotto alcune norme di legge dirette a escludere che “le concessioni balneari” comprendano anche il “bagnasciuga”. Sancendo così che esse devono riferirsi soltanto al “pezzo di spiaggia” non bagnato dall’acqua del mare (Decreto legge n. 400 del 5 ottobre 1993, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n.296, finanziaria 2007). Ed è da sottolineare che il Legislatore non si è fermato qui, ma ha previsto anche la costituzione di “spiagge libere”, delle quali si occupa il successivo comma 254 delle citata legge finanziaria, stabilendo che siano le Regioni  a dover “individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili”, nonché a “individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari per consentire il libero e gratuito accesso alla battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. Si è trattato, nel primo caso della pratica introduzione nel demanio previsto dal codice civile di un altro bene, la “battigia” (che invero rientrerebbe logicamente nel concetto di “spiaggia”) e, nel secondo caso di un opportuno intervento per evitare che le concessioni balneari siano date tutte in concessione.

Per quanto riguarda “l’esercizio” del servizio in parola, la soluzione più ortodossa, da adottare alla scadenza delle attuali concessioni, dovrebbe essere quella dell’assunzione diretta del servizio in parola da parte della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, a nostro  sommesso avviso, si potrebbe utilizzare lo stesso sistema previsto per il servizio dei taxi, e cioè un “concorso pubblico” tra i cittadini che facciano “parte” della Comunità statale. Anche qui si deve affermare con forza che la “concorrenza” non può essere senza limiti e il limite, in questo caso, è quello dalla “demanialità” del servizio di cui si tratta.

Non è chi non veda che, in tal modo, risulterebbero tutelati il “principio dell’eguaglianza economica” tra i cittadini italiani, di cui al citato art. 3 Cost., assicurando altresì la permanenza della proprietà pubblica demaniale di detti beni e servizi nelle mani del Popolo. Esattamente come prescrive la nostra Costituzione repubblicana e democratica.

Sennonché tristi presagi potrebbero trarsi dal fatto che il citato disegno di legge parla di una “mappatura” di tutte le concessioni, ponendo peraltro in evidenza la presunta necessità di “promuovere la concorrenza”. Come detto per i Taxi, anche in questo caso, se il legislatore delegato dovesse statuire di mettere al bando di gara le attuali “concessioni balneari”, non ci sarebbe altra via che quella di impugnare detto bando, chiedendo al giudice adito la sospensione della sua efficacia e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per l’annullamento del decreto legislativo che abbia imposto la necessità della gara medesima.

  1. – Le norme e i principi costituzionali che sarebbero violati con la “privatizzazione”, mediante “concessioni”, dei servizi pubblici essenziali.

Di seguito enumero le più eclatanti violazioni di principi e norme costituzionali prodotte dall’eventuale messa al bando di gare del servizio di taxi o di spiaggia, da citare negli eventuali ricorsi ai quali si è fatto cenno.

 Art. 1, che sancisce che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Dal che chiaramente si deduce che è assolutamente impossibile impoverire le fonti di produzione di ricchezza nazionale, poiché, così facendo, si eliminano posti di lavoro, come purtroppo da tempo sta avvenendo a causa del sistema economico predatorio, immorale, incivile e soprattutto incostituzionale del neoliberismo.

Art. 2 Cost. , secondo il quale ”La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Con la messa a gara dei servizi pubblici sopra indicati si lederebbero diritti inviolabili dell’uomo, poiché svendendo parte delle fonti di ricchezza nazionale si precluderebbe la via al soddisfacimento di tutti i “diritti sociali”, che presuppongono una spesa da parte dell’Amministrazione.

Art. 3 Cost., comma 2, secondo il quale “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza tra i cittadini, impediscono il pieno svolgimento della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. La svendita dei predetti servizi pubblici, che sono produttivi di profitto per la Comunità e di sostentamento delle famiglie, dà un colpo mortale alla stessa esistenza dello Stato comunità.

Art. 4 Cost., secondo il quale”La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. E’ fin troppo chiaro che la messa a gara dei servizi in questione, anziché promuovere, distrugge le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

Art. 29 Cost., secondo il quale “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia”. E’ fin troppo evidente che, se si toglie a un padre di famiglia il lavoro di esercente il servizio di spiaggia o di taxi, si finisce per distruggere anche i diritti della sua famiglia, che viene gettata sul lastrico, secondo i voleri di chi vince la gara.

Art. 32 Cost., secondo il quale “La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della Collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. E’ chiaro che se si svendono le fonti di produzione di ricchezza, come i menzionati servizi, si diminuiscono le entrate dello Stato e diventa sempre più problematico assicurare a tutti l’assistenza della sanità pubblica.

Art. 34 Cost., secondo il quale “La scuola è aperta a tutti … la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze”. E’ evidente che anche in questo caso valgono le considerazioni appena espresse.

Art. 38 Cost., secondo il quale “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Anche qui valgono le considerazioni sopra espresse.

Art. 41 Cost., secondo il quale “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Questa previsione costituzionale, che esprime un “principio imperativo” inviolabile, è calpestata in pieno dalla messa a gara di detti servizi pubblici, poiché essa appare chiaramente in contrasto con l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Pertanto è agevole dedurre che i danneggiati, e cioè gli esercenti detti servizi e i cittadini , singoli o associati, possono ricorrere al giudice per far dichiarare la nullità del bando di gara, ai sensi dell’art. 1418 del codice civile.

Art. 42 Cost., secondo il quale “La proprietà è pubblica e privata … la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurare la funzione sociale”. E’ infatti evidente che la messa a gara dei servizi pubblici cancella la “funzione sociale” del servizio stesso, facendolo diventare preda della speculazione economica e finanziaria.

Art. 43., secondo il quale “A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente .. allo Stato, a Enti pubblici o a Comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali …”. Si tratta della norma che è violata in modo eclatante dalla messa in gara dei servizi pubblici in questione, servizi che, secondo la chiara disposizione in parola, devono essere in mano pubblica o di Comunità di lavoratori o di utenti. Una norma più diretta e precisa di questa non poteva esserci.

Come si nota, la messa a gara dei servizi pubblici essenziali viola in pratica quasi tutta la Costituzione.

Terminiamo qui la nostra elencazione, la quale, lo si creda, potrebbe continuare a lungo. Si pensi all’obbligo di chi è investito da pubbliche funzioni di agire con discipline e onore nell’interesse pubblico, al giuramento dei pubblici dipendenti e così via dicendo.                       

  1. – Le disposizioni della Direttiva Bolkestein non prevalgono sui principi fondamentali e sui diritti fondamentali sanciti in Costituzione.

Ed è da rilevare, infine, che nessun argomento può trarsi dal fatto che il “diritto derivato europeo”, e cioè la “Direttiva Bolkestein”, prevede la messa in gara di tale servizio, poiché il “diritto europeo”, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, detta dei “contro limiti”,non può prevalere sui principi e sui diritti fondamentali sanciti in Costituzione. Se così non fosse, dovremmo ritenere che, firmando i Trattati europei, l’Italia ha assentito anche alla svendita delle sue fonti di produzione di ricchezza, e quindi alla sua auto distruzione. Il che è anche logicamente inammissibile.

da qui

giovedì 12 agosto 2021

Noi, il vaccino e la pandemia: il green pass è davvero la soluzione? - Livio Pepino

 

Il green pass (o passaporto vaccinale, per usare un termine meno fuorviante: https://volerelaluna.it/opinioni/2021/08/04/il-green-pass-quando-il-linguaggio-non-aiuta-a-capire/) è da oggi necessario – in forza del decreto legge n. 52/2021 convertito nella legge n. 87/2021 – per l’esercizio di molteplici attività (consumazione di cibi all’interno di ristoranti e bar, accesso a cinema, teatri, musei e mostre, partecipazione a concorsi pubblici e via seguitando) ed è stato esteso proprio in queste ore, sia pure con decorrenza differita, anche al personale di scuole e università, agli studenti universitari e per i trasporti a lunga percorrenza. La sua introduzione, seguendo il modello francese (unico nel panorama europeo), sta provocando dubbi, discussioni e proteste. Comunque non sarà indolore e vedrà il rifiuto e la contestazione non di alcuni sparuti no Vax ma di settori consistenti della società (calcolati da alcuni in diversi milioni di persone). Per di più essa ha già ampliato una spaccatura politica strumentale, foriera di ricadute imprevedibili nelle prossime elezioni (con una rappresentazione surreale in cui la destra eversiva invoca il rispetto della costituzione e delle libertà mentre quel che resta della sinistra si accoda acriticamente al Governo e declina slogan più che argomenti).

Naturalmente si schierano all’unisono in favore del green pass gli editorialisti dei grandi media ammonendo i dissenzienti con la solenne affermazione che «la libertà non è arbitrio». Quel che resta in secondo piano è l’analisi del rischio che in questo modo non si tuteli la salute della collettività (addirittura abbandonando o riducendo altri necessari presìdi) e si deteriori ulteriormente la situazione istituzionale (già in drammatica sofferenza tra governi tecnici, irrigidimenti decisionisti, emarginazione del Parlamento, strumenti normativi impropri, attribuzione di ruoli tipicamente civili a militari che ci tengono a mostrarsi in tuta mimetica o in divisa e via elencando).

Provo a spiegare perché.

Primo. Non esiste nel nostro Paese un obbligo generalizzato di sottoporsi a vaccinazione contro il Covid. Tale obbligo è previsto solo, ai sensi dell’art. 4 decreto legge n. 44/2021, convertito in legge n. 176/2021, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori sanitari che svolgono la loro attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali. Ci sono, nel dibattito politico, proposte di questo genere ma, allo stato, non sembrano all’ordine del giorno. Non per una impossibilità giuridica, ché l’articolo 32 Costituzione prevede la possibilità, a determinate condizioni, di trattamenti sanitari imposti dalla legge e nel nostro sistema già esistono ben 10 vaccinazioni obbligatorie (tra cui quelle contro la poliomielite, il tetano, il morbillo, la rosolia e la varicella) ma per due ragioni fondamentali. Anzitutto per il carattere tuttora sperimentale (seppur con avanzato tracciamento) dei vaccini contro il Covid, con l’ovvia conseguenza, affermata in numerose sentenze della Corte costituzionale, che ove il vaccino possa comportare un rischio per la salute della persona sottoposta a vaccinazione, quest’ultima non può che essere rimessa alla scelta individuale. In secondo luogo per la perdurante incertezza, dimostrata dalla stessa evoluzione della pandemia pur dopo l’attuazione di piani vaccinali molto estesi, circa l’efficacia del vaccino al fine di impedire la trasmissione del virus a terzi (condizione, quest’ultima, necessaria, per l’introduzione dell’obbligo, la cui legittimità è legata alla tutela della salute pubblica e non di quella di chi si sottopone al vaccino). Correttamente dunque – per vincoli giuridici ma anche per evidenti ragioni logiche – l’incremento delle vaccinazioni è, e deve continuare ad essere, perseguito con l’informazione e la persuasione e non con obblighi.

Secondo. Nella strategia della persuasione può rientrare l’introduzione di un passaporto vaccinale che, consentendo l’accesso a determinati servizi e attività solo a chi ne è in possesso, incentivi a vaccinarsi gli incerti o i riottosi? O esistono delle controindicazioni all’uso di tale strumento? C’è, al riguardo, un punto di principio ineludibile. Un lasciapassare il cui possesso amplia la sfera dei diritti o delle opportunità e la cui mancanza restringe tale sfera produce, di fatto, un doppio livello di cittadinanza, introducendo nel sistema un virus pericoloso e ponendo un precedente suscettibile di seguiti assai gravi. Ma, sostengono i pasdaran del passaporto vaccinale, il rilievo è improprio perché, in questo caso, si è di fronte a una diversità di trattamento determinata da una scelta dell’interessato e, per di più, si tratta di una situazione già presente nell’ordinamento (posto che, per esempio, solo chi ha conseguito la patente di guida può condurre dei veicoli) senza che ciò determini contestazioni o scandali. L’obiezione è tanto suggestiva quanto infondata. In primo luogo, in questo caso non si è in presenza di una scelta tra due opzioni che stanno sullo stesso piano ma del rifiuto di un trattamento sanitario invasivo e potenzialmente rischioso (ché analoghi rilievi non sono emersi con riferimento a una scelta non invasiva come l’uso della mascherina). Il secondo luogo, l’abilitazione alla guida (così come quella all’esercizio di una professione) riguarda l’esistenza o la mancanza dei requisiti tecnico-professionali per svolgere una specifica attività e pone una differenza di trattamento solo con riferimento a quella attività e non a una generalità (potenzialmente indeterminata) di situazioni. Non è poca cosa. Né va trascurato il fatto che gli effetti a lungo termine dell’erosione di un principio o di un diritto fondamentale, seppur inizialmente limitata (e non è questo il caso…), sono imprevedibili. Ed è per questo che la normativa europea (a cui pure la legislazione nazionale dovrebbe uniformarsi) è drastica nell’escludere la possibilità di strumenti siffatti. Il punto 36 del regolamento UE 953/2021 prevede, infatti, che «è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che […] hanno scelto di non essere vaccinate» e ad esso si affianca la risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d’Europa, che, nei punti 7.3.1 e 7.3.2, prescrive di «assicurare che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare» (punto 7.3.1) e di «garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato o per non voler essere vaccinato» (punto 7.3.2).

Terzo. Ma c’è chi, considerando i vincoli giuridici alla stregua di semplici lacci e lacciuoli, invoca, per mali estremi (il Covid, nel caso specifico), estremi rimedi e considera chi si oppone alla vaccinazione obbligatoria o al green pass una massa indistinta di mestatori politici o di soggetti che confondono la libertà con il personale ed egoistico interesse (schiavi della incultura individualista che permea le società contemporanee). È una visione parziale e ingenerosa. C’è, soprattutto nell’area più radicale dei no Vax, una componente siffatta, ma c’è anche molto altro. E ci sono, soprattutto, molte ragioni che inducono, quantomeno, a dubitare della validità della soluzione adottata. In sintesi: a) lo Stato ha certamente il diritto-dovere di imporre ai cittadini obblighi e sacrifici nell’interesse generale, ma deve trattarsi di obblighi e sacrifici ragionevoli e proporzionati, mentre nel caso specifico sono tuttora in discussione sia le potenziali conseguenze negative a lungo termine del vaccino sui singoli (o su alcune categorie di soggetti) sia gli effettivi benefici (maggiori di quelli di altre misure) per la collettività ; b) introdurre delle rotture del sistema dei diritti e della eguaglianza dei cittadini di questa entità richiederebbe, quantomeno, un confronto ampio e articolato nel Paese e nel Parlamento e l’uso dello strumento fondamentale della legge, mentre ancora una volta, il Governo ricorre alla decretazione di urgenza (quando la pandemia perdura ormai da un anno e mezzo) così marginalizzando ulteriormente il Parlamento; c) è quantomeno dubbio che il green pass e gli obblighi e i limiti ad esso connessi siano più efficaci degli strumenti classici (uso di mascherine, distanziamenti, limitazioni generalizzati di ingressi in locali per evitare assembramenti etc.) opportunamente rimodulati; d) il green pass e i relativi obblighi e divieti sono spesso irrazionali o contraddittori: nella stessa comunità alcuni soggetti sono tenuti al passaporto vaccinale e altri no (si pensi alla scuola o ai trasporti) e luoghi simili ai fini della diffusione del contagio (come le chiese e i musei) sono trattati in modo diverso; e) a tali profili di irrazionalità del sistema si aggiunge un inevitabile basso livello di effettività, essendo il suo funzionamento in gran parte demandato a privati con modalità e limiti poco chiari e indeterminati; f) il problema principale, nella campagna vaccinale, è attualmente quello della mancanza dei vaccini sufficienti per chi vuole sottoporvisi: non sarebbe più razionale completare la vaccinazione di chi lo vuole e fare, all’esito, una valutazione della situazione? Si potrebbe continuare a lungo ma tanto basta a dimostrare che il sistema proposto non è certo esente da dubbi e che addirittura rischia di costituire un alibi per la mancata adozione o il mancato potenziamento di altri presìdi necessari.

Una conclusione. Potenziare la campagna vaccinale è importante: allo stato non è certa nei suoi effetti, ma i suoi vantaggi sono ampiamente superiori ai rischi connessi. Ma non è indifferente il modo in cui lo si fa. È vero che la libertà non deve sfociare in arbitrio e in egoismo individuale ma è altrettanto vero che le istituzioni e i poteri pubblici devono operare con razionalità, lungimiranza e nel rispetto delle regole. Soprattutto nei momenti difficili, quando è necessario stabilire un patto con i cittadini e non alimentare contrapposizioni, conflitti e disgregazione sociale.

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