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martedì 14 ottobre 2025

IL MOSTRO DI MILANO CRESCE FAMELICO - IN VIA DI APERTURA IL QUARTO SETTORE

 

Sono quasi terminati i lavori di ristrutturazione del quarto settore del cpr di via Corelli, a breve con capienza che supererà i 100 posti.

È stata fissata la gabbia-tetto che copre il cortile, a togliere anche quel rettangolino di cielo.

"Qui stanno aprendo un nuovo settore, quando posti così dovrebbero chiudere", ci dicono i detenuti, umarell forzati spettatori dei lavori di ampliamento della loro prigione per innocenti. E come dargli torto?

Il terrorismo psicologico sull'uscita di immagini è sempre più pressante e le persone sono terrorizzate dalle possibili conseguenze dell'invio di video e foto.

Ma non ci arrendiamo e ve lo raccontiamo noi: tutto procede nell'ordinario orrore, in via Corelli, e si moltiplicano i casi di persone con fragilità psichica. Ci hanno riferito di un ragazzo senza tetto che dormiva per strada nell'hinterland, la cui vista "indecorosa" evidentemente deve avere disturbato qualcun*. Ora dorme per terra qui e lì e non parla con nessuno. Nessuna visita medica, nessuna assistenza. Invisibile tra gli invisibili.

E si moltiplicano anche le persone che dormono con materassi a terra tra i piccioni, e le tante storie di padri incensurati, fermati mentre tornavano dal lavoro o chiedevano informazioni in questura.

"N., quando vede la tua sedia vuota a tavola la sera, scoppia a piangere.

M. Il piccolo, non si vuole addormentare fino a tardi perché spera che prenderai l'ultimo treno, che arriva ll'1.15 e vuole aspettarti sveglio."

Questo il racconto della moglie ad un detenuto, inizialmente convinto che ci fosse un errore, perché non aveva fatto nulla per essere lì. Non aveva neppure mai sentito parlare dei CPR. Come tanti, come troppi.

A completare il quadro, l'odore costante delle turche, per la gran parte otturate da giorni, che rende l'aria irrespirabile.

In tutto questo, il lager milanese è quindi pronto ad inghiottire ancora altri (e ancora più numerosi) malcapitati e a devastare famiglie intere; esistenze già di per loro complicate da una legge che costringe alla clandestinità, a nascondersi, e ti sanziona così per un illecito che non hai modo di non commettere.

da qui


Inadeguato il capitolato di appalto dei CPR per la tutela della salute delle persone trattenute

Il Consiglio di Stato annulla in parte il capitolato d’appalto dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) e impone al Ministero dell’Interno di introdurre modifiche significative in materia di tutela della salute e di prevenzione del rischio suicidario all’interno di queste strutture. 

Lo annunciano soddisfatte le associazioni ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e Cittadinanzattiva .

La sentenza n. 7839 pubblicata il 7 ottobre 2025, ottenuta grazie agli avvocati ed avvocate Ginevra Maccarrone, Martina Ciardullo, Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Gennaro Santoro, Maria Teresa Brocchetto, Valeria Capezio, Antonello Ciervo, Loredana Leo e Livia Stamme, ha accolto l’appello contro il Ministero dell’Interno per l’illegittimità del Decreto Ministeriale del 4 marzo 2024, relativo allo schema di capitolato di appalto dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. 

Questa decisione rappresenta una vittoria fondamentale per la tutela dei diritti delle persone trattenute nei CPR, in particolare per il diritto alla salute. 

Un passo avanti per la tutela della salute nelle strutture di detenzione amministrativa

In Italia, la gestione della privazione della libertà personale per i migranti irregolari e i richiedenti asilo avviene in strutture private, i cosiddetti CPR, dove ogni aspetto relativo ai diritti fondamentali (salute, alimentazione, comunicazione, ecc.) è affidato a soggetti privati, detti enti gestori. Questo sistema differisce da quello penitenziario, dove la gestione avviene direttamente tramite il Ministero della Giustizia. Nel caso dei CPR, il Ministero dell’Interno stabilisce le linee guida attraverso il capitolato di appalto, sulla base del quale vengono redatti i bandi.

La sentenza del Consiglio di Stato, che fa proprie le criticità presenti nei CPR ed esposte in ricorso anche sulla base dei report del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ha evidenziato l’inadeguatezza del capitolato rispetto agli standard previsti dalla direttiva del 19 maggio 2022 (cd. Direttiva Lamorgese), nonché la necessità di una tutela sanitaria più stringente. 

In particolare, la sentenza sottolinea che le disposizioni in ambito carcerario relative alla tutela della salute e alla prevenzione del suicidio devono costituire un parametro minimo di riferimento per i CPR. Sebbene non sia obbligatorio applicare identicamente gli standard sanitari penitenziari nei CPR, le strutture carcerarie possono fungere da modello per migliorare gli standard di assistenza sanitaria e psicologica nei CPR. E questo, vale la pena aggiungere, soprattutto considerato che le persone costrette nei CPR non hanno commesso alcun reato. 

La decisione implica, inoltre, che i bandi redatti sulla base di questo capitolato sono illegittimi, e di conseguenza, le persone trattenute nei CPR non sono adeguatamente tutelate nel rispetto del loro diritto alla salute.

Infine, questa sentenza è stata adottata in continuità con la sentenza n. 96 della Corte Costituzionale, che aveva già ammonito il legislatore sull’urgenza di intervenire in materia di CPR, poiché manca una normativa primaria che stabilisca parametri precisi riguardo alle condizioni di vita e alla tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute. In tal senso, il Consiglio di Stato ammonisce il Ministero, affermando che: “Nelle more dell’indispensabile intervento del legislatore, le Amministrazioni competenti sono chiamate ad un attento esame della situazione fattuale nei Centri, affinché la riformulazione delle disposizioni impugnate del capitolato possa tener conto di ogni elemento rilevante, nella prospettiva di garantire livelli di assistenza socio-sanitaria in linea con le previsioni costituzionali e sovranazionali”.

L’avv.ta Ginevra Maccarrone di ASGI precisa: “Questa sentenza in linea con la più recente giurisprudenza ci conferma che il sistema dei CPR è totalmente inadeguato al nostro quadro costituzionale e la società civile si auspica la chiusura dei CPR che in nessun modo sembrano poter rispettare i valori fondanti della nostra società“.

Il ruolo cruciale delle azioni collettive

Questa vittoria è frutto di un lungo percorso legale che ha visto il coinvolgimento di numerose realtà civiche, tra cui A buon Diritto, ActionAid, Arci, Be Free, CILD, Giuristi Democratici, Psichiatria Democratica e Spazi Circolari. 

Nonostante il rigetto iniziale in primo grado, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, dando ragione alle associazioni e segnando un’importante conquista per la giustizia sociale.

Inoltre, questo contenzioso ha facilitato la creazione di una rete intersezionale tra le associazioni che si occupano dei diritti delle persone straniere e quelle che si occupano di vulnerabilità psichiatriche e della tutela della salute nelle strutture di detenzione, che si affianca ai movimenti che, già da tempo, chiedono la chiusura definitiva di questi luoghi di trattenimento per persone che non hanno commesso alcun reato.

ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
Cittadinanzattiva

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mercoledì 1 ottobre 2025

La legalità della Global Sumud Flotilla e gli obblighi di protezione dell’Italia

L’azione della Global Sumud Flotilla è legittima. Con questo documento come ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e Comma 2–Lavoro è Dignità vogliamo fornire chiarezza sulle norme del diritto internazionale applicabili e sulle responsabilità derivanti dalla loro violazione, anche alla luce di affermazioni contrarie al diritto internazionale espresse da esponenti del Governo italiano.

Mentre la Global Sumud Flotilla ha ripreso la navigazione per portare viveri e medicinali indispensabili a Gaza, dopo essersi dovuta fermare per riparare i danni causati dall’attacco israeliano subito in acque internazionali, che ha messo a repentaglio la sicurezza della navigazione e degli equipaggi, le Associazioni ASGI,  GIURISTI DEMOCRATICI e Comma 2–Lavoro è Dignità ritengono indispensabile dare il proprio contributo facendo chiarezza sulle norme del diritto internazionale applicabili, e sulle responsabilità di chi quelle norme viola. E ciò soprattutto alla luce di una serie di affermazioni contrarie al diritto internazionale espresse anche da esponenti del Governo italiano.

Innanzitutto, è necessario ribadire che l’azione della Global Sumud Flotilla è perfettamente conforme al diritto internazionale e non sta violando alcuna norma. E ciò né con riferimento all’attuale navigazione in acque internazionali, né nel prosieguo della propria rotta fino alle coste di Gaza.

Costituiscono invece palese violazione del diritto internazionale l’attacco armato alle imbarcazioni della Sumud Flotilla, il blocco navale israeliano al largo di Gaza con l’isolamento della striscia e la conseguente carestia che ha colpito la popolazione civile, il considerare come israeliane le acque antistanti la costa di Gaza.

Con riferimento alla qualificazione giuridica delle acque antistanti Gaza va infatti ribadito che i limiti di quelle acque non segnano i confini di Israele né acque territoriali israeliane, bensì palestinesi, e ciò indipendentemente dalla scelta politica di riconoscere o meno lo Stato di Palestina.

Il diritto internazionale impone, infatti, che non si possano riconoscere effetti giuridici ad annessioni territoriali illecite, di conseguenza è illecito qualsiasi riconoscimento di sovranità territoriale israeliana sul mare antistante Gaza.

L’occupazione e l’annessione di territori palestinesi da parte di Israele è illecita, come da ultimo affermato dalla Corte internazionale di giustizia (International Court of Justice, Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Avisory Opinion, 19 July 2024), che ha ribadito come «Israele non abbia diritto alla sovranità su alcuna parte del Territorio palestinese occupato e non possa esercitarvi poteri sovrani in virtù della sua occupazione» (§ 254). In conseguenza di ciò la Corte non solo ha affermato l’obbligo di Israele di «mettere fine alla sua presenza illecita nel più breve tempo possibile» (§ 267), ma ha anche affermato per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, e quindi ovviamente anche per lo Stato Italiano, l’obbligo di non riconoscere in alcun modo la presenza illecita di Israele nei Territori Palestinesi e di non attribuire alcuna conseguenza giuridica alla situazione creata da Israele con l’occupazione illecita; inoltre tutti gli Stati devono «vigilare affinché sia posto fine a ogni ostacolo all’esercizio del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione derivante dalla presenza illecita di Israele nel Territorio palestinese occupato» (§§ 278, 279). Facendo seguito a tali conclusioni l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione del 13 settembre 2024 (A/ES-10/L.31/Rev.1) ha imposto ad Israele un termine massimo di 12 mesi (scaduti quindi il 13 settembre 2025) per cessare l’occupazione illecita, ribadendo il divieto per tutti gli Stati di riconoscere effetti legali all’occupazione.

Ne consegue che come non è territorio israeliano Gaza, non sono israeliane le acque antistanti le sue coste, e qualsiasi affermazione di segno diverso da parte dei rappresentanti dello Stato italiano costituisce violazione dell’obbligo di non riconoscimento della situazione.

ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e COMMA 2 ricordano, peraltro, che la definizione dei confini degli spazi marini e la disciplina dell’esercizio di poteri sovrani in mare è contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), ratificata sia dall’Italia sia dallo Stato di Palestina e che quindi vincola entrambe le parti.

Con riferimento all’intenzione dichiarata dalla Global Sumud Flotilla di portare gli aiuti fino a Gaza nonostante il blocco navale istituito da Israele sin dal 2009, va precisato che anche in questo caso l’azione della Flotila risulta conforme al diritto internazionale, e quindi perfettamente lecita, mentre costituisce violazione del diritto internazionale e illecito uso della forza ogni attacco alle navi della Flotilla messo in atto dallo Stato di Israele. Anche senza voler indagare sulla illegittimità sin dall’inizio di questo blocco navale, il blocco infatti è sicuramente illecito e non può essere forzatamente mantenuto nei confronti di navi che portino aiuti umanitari nella situazione in cui versa attualmente la popolazione di Gaza. Il diritto internazionale umanitario impone infatti alle parti in conflitto di garantire un adeguato approvvigionamento di viveri e altri beni necessari per popolazione civile di territori occupati (si vedano gli artt. 23 e 55 della Quarta Convenzione di Ginevra sulla protezione della popolazione civile nei conflitti armati, e, per quanto riguarda l’esistenza di una norma consuetudinaria di eguale contenuto anche con riferimento ai conflitti armati non internazionali l’ampio e universalmente riconosciuto studio pubblicato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa). È quindi palesemente illegittimo un blocco navale la cui finalità, o anche solo il cui effetto, sia privare di cibo e altri beni di prima necessità una popolazione civile non adeguatamente approvvigionata in altro modo.

Tanto più illegittimo risulta ovviamente un blocco che, come quello di cui qui si tratta, costituisce strumento di una generalizzata campagna volta a colpire la popolazione civile e che costituisce crimine contro l’umanità e crimine di guerra, fino ad essere strumento della attuale campagna genocidaria.

ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e COMMA 2 ricordano che tutte le ordinanze sulle misure provvisorie emanata dalla Corte Internazionale di Giustizia nell’ambito della controversia relativa all’Applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza (International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), ordinanza del 26 gennaio 2024, ordinanza del 28 marzo 2024, ordinanza del 24 maggio 2024) impongono ad Israele precise misure di prevenzione del genocidio, tra cui l’assicurare l’arrivo di beni di prima necessità per la popolazione di Gaza. Il contino aggravarsi della situazione e le esplicite dichiarazioni di rappresentanti dello Stato di Israele provano la palese volontà dello Stato di non dare alcun seguito alle ordinanze, in violazione non solo del diritto internazionale sostanziale ad esse sotteso ma anche degli obblighi derivanti dall’accettazione della giurisdizione della Corte.

Alla luce di quanto precede ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e COMMA 2 ribadiscono l’illiceità di qualsiasi attacco alle navi della Global Sumud Flotilla e la legittimità internazionale di azioni in protezione messe in atto da navi militari italiane poste a salvaguardia delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla battenti bandiera italiana. Anche qualora tali azioni comportassero l’uso della forza, come per esempio abbattere i droni preposti all’attacco, l’uso della forza necessario a proteggere le imbarcazioni italiane e i membri degli equipaggi sarebbe internazionalmente lecito. Tali azioni di protezione risultano inoltre doverose in considerazione del fatto che tutte le persone a bordo di navi battenti bandiera italiana sono sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dei trattati sui diritti umani ratificati dall’Italia e che impongono allo Stato di adottare, con dovuta diligenza, tutte le misure necessarie per proteggere la vita umana. Uno spogliarsi dell’obbligo di protezione da parte dello Stato italiano, a fronte dell’evidente estremo pericolo nel quale sarebbero poste in caso di un attacco in mare, lo renderebbe quindi responsabile della violazione di tali convenzioni.

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Giuristi Democratici

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martedì 8 aprile 2025

«Voluntary Humanitarian Refusal. Una scelta che non puoi rifiutare»

Al via la campagna per denunciare l’uso strumentale dei rimpatri volontari assistiti dai paesi di transito

 

Una campagna promossa da Asgi, ActionAid Italia, A Buon Diritto, Differenza Donna e Lucha y Siesta, Spazi Circolari e Le Carbet.

Negli ultimi dieci anni, i Rimpatri Volontari Assistiti (RVA) hanno assunto un ruolo centrale nelle politiche di gestione delle migrazioni, sia nei paesi di destinazione, come quelli europei, sia nei cosiddetti paesi di transito. Questi programmi sono fortemente promossi e ampiamente finanziati dai governi europei e attuati principalmente dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), che li definisce come “assistenza logistica o supporto finanziario, inclusa l’assistenza alla reintegrazione, alle persone migranti che non possono o non vogliono rimanere nel paese di destinazione o di transito e che decidono di tornare nel proprio paese di origine”.

A distinguerli dai rimpatri forzati dovrebbe essere la volontarietà, il desiderio della persona di tornare nel proprio paese, a cui si offre assistenza logistica e finanziaria per effettuare il viaggio. Un rimpatrio può essere considerato davvero volontario se la decisione è libera e informata, se non vi è alcuna coercizione fisica o psicologica e se esistono per la persona che lo richiede alternative reali al rimpatrio, come l’accesso a forme di protezione e a canali di migrazione regolare. Tuttavia nei paesi di transito come la Libia e la Tunisia queste condizioni sono sistematicamente assenti: le persone migranti sono costrette a ricorrere ai rimpatri per sfuggire a situazioni di violenza, torture e sfruttamento e non per una scelta libera, non possono accedere a forme di protezione legale né a canali di migrazione regolare, e il rimpatrio le espone spesso a rischi nei paesi di origine. 

Da anni, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) e gli Special Rapporteurs sui diritti dei migranti denunciano queste criticità. Eppure l’Italia e l’Europa continuano a finanziare i programmi di rimpatrio “volontario” da paesi di transito senza garanzie effettive di protezione.

Proprio per denunciare l’uso strumentale e distorto dei rimpatri volontari assistiti dai paesi di transito nasce la campagna “Voluntary Humanitarian Refusal: una scelta che non puoi rifiutare” lanciata dalle organizzazioni Asgi, ActionAid Italia, A Buon Diritto, Differenza Donna, Le Carbet, Lucha y Siesta e Spazi Circolari.

I dati raccolti dalle organizzazioni

RVA dalla Libia con finanziamenti italiani 1: tra settembre 2017 e dicembre 2024 sono state rimpatriate dalla Libia con finanziamenti stanziati dal MAECI, nell’ambito del c.d. fondo Migrazioni (ex fondo Africa), 11.415 persone, all’interno dei progetti dell’OIM Comprehensive and Multi-sectoral Action Plan in Response to the Migration Crisis in Libya; Multi-sectoral support for vulnerable populations and communities in Libya; Multisectoral support for vulnerable migrants in Libya.

L’ammontare dei finanziamenti ai programmi di rimpatrio volontario e reintegrazione:

§     2.450.000 euro, di cui 970.000 per il VHR, nell’ambito del progetto OIM Multisectoral support for vulnerable migrants in Libya (luglio 2024 – giugno 2026);

§      5.150.910 euro, nell’ambito del progetto OIM Multi-sectoral support for vulnerable populations and communities in Libya (settembre 2021-gennaio 2025);

§   11 milioni, nell’ambito del progetto OIM Comprehensive and Multi-sectoral Action Plan in Response to the Migration Crisis in Libya (settebre 2017 – aprile 2021).

RVA dalla Tunisia con finanziamenti italiani: tra marzo 2022 e febbraio 2024 sono state rimpatriate dalla Tunisia, con finanziamenti stanziati dal MAECI nell’ambito del c.d. Fondo premialità, 1.441 persone, nell’ambito del progetto dell’OIM Enhancing Response Mechanisms and Assistance to Vulnerable Migrants in Tunisia, nuovamente finanziato dal MAECI nel novembre 2024.
Un nuovo finanziamento di 3 milioni erogato dal MAECI nel novembre 2024 ha portato a più di 9 milioni la totalità del finanziamento, estendendo il numero di persone da rimpatriare entro il 28 febbraio 2027 a 2.050. Nelle diverse fasi del progetto in questione, le risorse economiche sono state progressivamente stanziate a favore dei programmi di RVA&R, a discapito delle misure di assistenza per le persone migranti in Tunisia, per un totale di quasi 5 milioni, che rappresenta più dell’80% dei costi operativi del progetto, al netto delle spese.

Con la campagna le organizzazioni promotrici chiedono:

§ 

lo stop ai finanziamenti ai rimpatri “volontari” dai paesi di transito, quali la Libia e la Tunisia, dove il rimpatrio diventa una scelta obbligata; 

§  l  libertà di movimento e politiche di protezione, non di esternalizzazione, e lo stop alla cooperazione legata a logiche di deterrenza e blocco della mobilità, per permettere la libera circolazione e il reale esercizio del diritto di lasciare il proprio paese in cerca di protezione, nel pieno rispetto del diritto di asilo; 

§  l l'interruzione immediata degli accordi e dei finanziamenti finalizzati a impedire l’arrivo delle persone migranti in Europa; 

§  l l'adozione di politiche attive di protezione, che garantiscano la possibilità di entrare in Europa per le persone che fuggono dalle violenze e dalle persecuzioni in Libia e Tunisia e nei loro paesi di origine; 

§    maggiore trasparenza, garanzie e monitoraggio dei diritti umani nei progetti finanziati con fondi pubblici.

§   

Scarica il manifesto della campagna

                     

È possibile unirsi alla campagna compilando questi moduli:

 

§      Form per organizzazioni

§   

§    Form per adesioni individuali

§   

da qui