«Disposizioni per il contrasto all’antislamismo e al razzismo anti-palestinese e per l’adozione delle relative definizioni operative»
Art. 1. (Finalità). La
Repubblica riconosce e contrasta l’antislamismo e il razzismo anti-palestinese
quali forme di discriminazione, con gli stessi mezzi e la stessa dignità
previsti per il contrasto all’antisemitismo.
Art. 2. (Definizione operativa e
indicatori). Ai fini della presente legge costituiscono antislamismo o
razzismo anti-palestinese, tra l’altro:
a) attribuire ai musulmani, quale collettività, la responsabilità di atti
compiuti da singole organizzazioni islamiste;
b) sostenere che un cittadino musulmano sia presumibilmente meno leale alla
Repubblica per la sua appartenenza religiosa;
c) rappresentare il musulmano come naturalmente violento, arretrato o
incompatibile con la democrazia;
d) diffondere la teoria della «grande sostituzione» o dell’«Eurabia» quale
piano di conquista demografica del continente;
e) negare al popolo palestinese il diritto all’autodeterminazione, ovvero
sostenere che debba restare privo di Stato, sotto occupazione o smembrato in
bantustan;
f) attribuire ai palestinesi la responsabilità collettiva delle azioni di
Hamas;
g) negare la Nakba del 1948, ovvero giustificare l’espulsione della popolazione
palestinese;
h) pretendere dai palestinesi standard di condotta non richiesti ad altri
popoli sottoposti a occupazione;
i) paragonare i palestinesi, o gli arabi, a bestie, orde o «animali umani».
Art. 3. (Responsabilità personale). La
responsabilità penale è personale. La presenza di un’organizzazione armata in
un territorio non trasferisce la propria responsabilità ai civili che vi
risiedono, quale che ne sia l’età o la condizione. Un bambino, un lavoratore,
una neonata non integrano un obiettivo militare.
Art. 4. (Strategia nazionale). È
adottata una Strategia nazionale contro l’antislamismo e il razzismo
anti-palestinese. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
un Coordinatore nazionale. Sono previsti una banca dati degli episodi, il
monitoraggio della diffusione dell’odio in rete e campagne informative nei
mezzi radiotelevisivi.
Art. 5. (Istruzione e formazione). Nei
programmi scolastici e universitari, nonché nella formazione delle forze
dell’ordine, sono introdotti moduli dedicati. La Nakba è oggetto di studio al
pari della Shoah.
Art. 6. (Libertà di critica). È
fatta salva la libertà di critica politica. Restano lecite la critica
dell’Islam come religione, la critica delle organizzazioni politiche e armate
palestinesi, ivi compresa Hamas, nonché la critica dei governi dei Paesi a
maggioranza musulmana, alle medesime condizioni stabilite per la critica dello
Stato di Israele e del sionismo.
Art. 7. (Pari rango). La
presente legge ha il medesimo rango, gli stessi strumenti e la stessa dotazione
della legge in materia di contrasto all’antisemitismo. Nessuna tutela in meno,
nessuna in più.
Art. 8. (Invarianza finanziaria ed
entrata in vigore). Dall’attuazione della presente legge non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge entra
in vigore nel medesimo giorno in cui entra in vigore quella sul contrasto
all’antisemitismo.
CONSIDERAZIONI
(Un
esercizio semplice, Quello che avete appena letto lo conoscete già. Ricalca il
disegno di legge contro l'antisemitismo, ho lasciato intatto il suo impianto,
la definizione IHRA e anche i suoi indicatori calati per legge, nonché il
coordinatore a Palazzo Chigi, la banca dati, il monitoraggio dell'odio in rete,
la tutela della critica politica, l'invarianza finanziaria. Ho tenuto in piedi
il metodo per intero e ho spostato solo una cosetta, il nome del gruppo che
riceve la tutela, ovvero il gruppo che sta, in questo momento, subendo un
genocidio: palestinesi al posto degli ebrei, insomma l'Islam e la Palestina al
posto di Israele e del sionismo. Niente di più semplice quando si legifera si
tende all'universale. All'uguale per tutti.
Anche gli indicatori sono il ricalco dei loro, rovesciati sul nuovo bersaglio.
Adesso è più semplice capire cosa succede. Gli stessi che oggi giurano che il
ddl antisemitismo serva soltanto a riparare una minoranza dall'odio, sarebbero
gli stessi che davanti a questa legge parlerebbero del primo atto della
conquista islamica d'Europa. Riscoprirebbero Voltaire, l'articolo 21 della
Costituzione, l'impossibilità per uno Stato liberale di far propria una
definizione ideologica controversa e di diramarla dentro scuole, atenei,
ministeri e questure. Il fastidio che molti proverebbe nel leggerlo è l'esatta
misura del doppio standard. Il problema, infatti, non è mai stato il principio,
per quello le leggi c'erano già)
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