sabato 12 settembre 2026

DISEGNO DI LEGGE 15051948 (DDL NAKBA) - Lavinia Marchetti

 

«Disposizioni per il contrasto all’antislamismo e al razzismo anti-palestinese e per l’adozione delle relative definizioni operative»

Art. 1. (Finalità). La Repubblica riconosce e contrasta l’antislamismo e il razzismo anti-palestinese quali forme di discriminazione, con gli stessi mezzi e la stessa dignità previsti per il contrasto all’antisemitismo.

Art. 2. (Definizione operativa e indicatori). Ai fini della presente legge costituiscono antislamismo o razzismo anti-palestinese, tra l’altro:
a) attribuire ai musulmani, quale collettività, la responsabilità di atti compiuti da singole organizzazioni islamiste;
b) sostenere che un cittadino musulmano sia presumibilmente meno leale alla Repubblica per la sua appartenenza religiosa;
c) rappresentare il musulmano come naturalmente violento, arretrato o incompatibile con la democrazia;
d) diffondere la teoria della «grande sostituzione» o dell’«Eurabia» quale piano di conquista demografica del continente;
e) negare al popolo palestinese il diritto all’autodeterminazione, ovvero sostenere che debba restare privo di Stato, sotto occupazione o smembrato in bantustan;
f) attribuire ai palestinesi la responsabilità collettiva delle azioni di Hamas;
g) negare la Nakba del 1948, ovvero giustificare l’espulsione della popolazione palestinese;
h) pretendere dai palestinesi standard di condotta non richiesti ad altri popoli sottoposti a occupazione;
i) paragonare i palestinesi, o gli arabi, a bestie, orde o «animali umani».

Art. 3. (Responsabilità personale). La responsabilità penale è personale. La presenza di un’organizzazione armata in un territorio non trasferisce la propria responsabilità ai civili che vi risiedono, quale che ne sia l’età o la condizione. Un bambino, un lavoratore, una neonata non integrano un obiettivo militare.

Art. 4. (Strategia nazionale). È adottata una Strategia nazionale contro l’antislamismo e il razzismo anti-palestinese. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Coordinatore nazionale. Sono previsti una banca dati degli episodi, il monitoraggio della diffusione dell’odio in rete e campagne informative nei mezzi radiotelevisivi.

Art. 5. (Istruzione e formazione). Nei programmi scolastici e universitari, nonché nella formazione delle forze dell’ordine, sono introdotti moduli dedicati. La Nakba è oggetto di studio al pari della Shoah.

Art. 6. (Libertà di critica). È fatta salva la libertà di critica politica. Restano lecite la critica dell’Islam come religione, la critica delle organizzazioni politiche e armate palestinesi, ivi compresa Hamas, nonché la critica dei governi dei Paesi a maggioranza musulmana, alle medesime condizioni stabilite per la critica dello Stato di Israele e del sionismo.

Art. 7. (Pari rango). La presente legge ha il medesimo rango, gli stessi strumenti e la stessa dotazione della legge in materia di contrasto all’antisemitismo. Nessuna tutela in meno, nessuna in più.

Art. 8. (Invarianza finanziaria ed entrata in vigore). Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge entra in vigore nel medesimo giorno in cui entra in vigore quella sul contrasto all’antisemitismo.

CONSIDERAZIONI

(Un esercizio semplice, Quello che avete appena letto lo conoscete già. Ricalca il disegno di legge contro l'antisemitismo, ho lasciato intatto il suo impianto, la definizione IHRA e anche i suoi indicatori calati per legge, nonché il coordinatore a Palazzo Chigi, la banca dati, il monitoraggio dell'odio in rete, la tutela della critica politica, l'invarianza finanziaria. Ho tenuto in piedi il metodo per intero e ho spostato solo una cosetta, il nome del gruppo che riceve la tutela, ovvero il gruppo che sta, in questo momento, subendo un genocidio: palestinesi al posto degli ebrei, insomma l'Islam e la Palestina al posto di Israele e del sionismo. Niente di più semplice quando si legifera si tende all'universale. All'uguale per tutti.

Anche gli indicatori sono il ricalco dei loro, rovesciati sul nuovo bersaglio. Adesso è più semplice capire cosa succede. Gli stessi che oggi giurano che il ddl antisemitismo serva soltanto a riparare una minoranza dall'odio, sarebbero gli stessi che davanti a questa legge parlerebbero del primo atto della conquista islamica d'Europa. Riscoprirebbero Voltaire, l'articolo 21 della Costituzione, l'impossibilità per uno Stato liberale di far propria una definizione ideologica controversa e di diramarla dentro scuole, atenei, ministeri e questure. Il fastidio che molti proverebbe nel leggerlo è l'esatta misura del doppio standard. Il problema, infatti, non è mai stato il principio, per quello le leggi c'erano già)

da qui

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