ecco il secondo (una lettera mandata a tutti i colleghi):
Sul
Registro Elettronico
Vorrei
segnalare tre ordini di problemi:
1 - Qualcuno sa
se esiste il piano di de materializzazione?
Il decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012 prevede all’art. 7 comma 27:
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle
procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei
rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
2 – E’ opportuno
fare partire il Registro Elettronico ad anno inoltrato, che fine faranno i
registri cartacei, ci sarà una doppio compilazione, esiste un regolamento per
la compilazione e la gestione del Registro Elettronico (come questo, per esempio)?
3 – Chi è
disposto a compilare il registro elettronico in momenti che non coincidono con
la presenza nella classe, per motivi non dipendenti dalla sua volontà (problemi
informatici, problemi di connessione internet, per esempio)?
Alle domande 1 e
2 non ho le risposte, sono state decise da qualche parte ed è sfuggito a
qualcuno, chi le ha ci faccia sapere,?
Alla domanda 3 la mia risposta è no, per le
ragioni riportate sotto.
Lo chiamerei
esercizio numero due di dignità docente (il primo era la raccolta di firme per
avere tre computer decenti in sala professori, magari connessi a internet).
Qualcuno pensa
che negli uffici pubblici qualcuno fa il lavoro per il quale prende lo
stipendio da casa?
Forse gli
impiegati dell’ufficio Anagrafe fanno le carte d’identità a casa, nel tempo
libero?
Forse in banca
fanno le pratiche di mutuo da casa, o in ufficio?
Forse le
certificazione per la 104 la fanno in commissione medica e in ufficio alla Asl,
o qualcuno si porta il lavoro a casa, e magari le fa scrivere al figlio, con
una app davvero straordinaria?
Se qualche altro
collega ha gli stessi dubbi per le domande 1 e 2 e la mia stessa risposta alla
domanda n.3 me lo faccia sapere, anche per email, così ne parliamo, non siate
timidi, magari interessa tutti.
Grazie per aver
letto fino qui.
Francesco Masala
Allego un po’ di
documentazione che si trova in rete, per chi non ha avuto tempo.
(e una
testimonianza semiseria, praticamente drammatica, di Paola Frau, una collega
come poche, qui)
Il registro elettronico rischia
di essere illegittimo - Marco Barone
L’art. 7 (commi 29 e 31) del DL 95/2012, come convertito il Legge,
introduceva le pagelle ed registri on line, considerandoli come obbligatori a
partire dal 2012/2013.
Il comma 27 del citato provvedimento normativo però affermava che il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in
materia di istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita'
dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
A ciò è poi seguita la nota ministeriale Prot. AOODPPR Reg. Uff. n.
1682/ U del 2012 che in sostanza, pur essendo questa fonte normativa di terzo
rango, prorogava l'applicazione della considerata normativa rendendo dunque,
con riferimento al registro elettronico, facoltativo il suo utilizzo.
Il termine come indicato dal decreto legge 95/2012 non è da
considerarsi più perentorio, ma ordinatorio, dunque nessun obbligo sussiste per
le scuole di dotarsi di registri elettronici, fino a quando non verrà
realizzato il piano di dematerializzazione da parte del MIUR un piano che dovrà
essere approvato dal Garante per la Privacy che così scrive nella sua guida
intitolata: “La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le
regole da ricordare” : “Iscrizione e registri on line, pagella elettronica In
attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del
Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti,
all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web,
il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei
dati”.
Cosa si desume da tutto ciò? Che sia in tema di registri on line che
pagelle on line tutte le scuole che hanno deciso di provvedere a tale dotazione
devono richiedere il parere consultivo del Garante per venire a conoscenza se
la normativa in tema di privacy sia stata rispettata o meno, in caso contrario
si rischiano diffide e sanzioni da parte della stessa Autorità con ovvi rischi
di danni erariali. Dunque fino a quando il MIUR non provvederà alla
realizzazione del citato piano il blocco della dotazione dei registri on line,
per esempio, è atto dovuto e di buon senso ciò anche per evitare una sorta di
schizofrenia tra le varie scuole e situazioni diversificate con tutti i rischi
del caso.
Certamente esiste anche un business ovvio correlato, ma i diritti
vengono prima di ogni profitto.
Registro elettronico,
l'amministrazione deve fornire tutte le attrezzature necessarie – Nino Sabella
Quale la normativa relativa ai registri elettronici? Quali
conseguenze per i docenti se l'amministrazione non fornisce computer e linea
internet?
Il decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012 prevede all’art. 7 comma 27
che:
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle
procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei
rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
Al comma 31 lo stesso decreto prevede che:
A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni
scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni
agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
Dalla lettura dei suddetti commi si evince che l’adozione del
registro elettronico è subordinata all’adozione del Piano di
dematerializzazione, previsto dal comma 27 e, poiché il MIUR non ha ancora
emanato alcun decreto in proposito, la stessa non è tuttora obbligatoria. Lo
diviene, però, nel caso in cui il collegio dei docenti ne deliberi l’uso.
Ricordiamo che il registro personale è un atto pubblico (V Sezione Penale della Corte di Cassazione:
12726/2000; 6138/2001; 714/2010), per
cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali
previste dall’art. 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall’art. 479
(falso materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale. Da ciò
discende che la compilazione del registro elettronico personale del docente
debba avvenire contemporaneamente al registro di classe (cartaceo),
conseguentemente non è possibile nemmeno compilarlo al di fuori della classe in
questione.
Chiariti gli aspetti normativi, passiamo ad affrontare le
problematiche che i docenti riscontrano quotidianamente a scuola nell’uso di
tale strumento e i casi in cui non ha alcun senso deliberarne l’adozione,
soprattutto considerando i rischi a cui si può andar incontro.
Nonostante siano passati 3 anni
dall’emanazione del decreto n. 95/2012, in numerose Istituzioni scolastiche
continuano a riscontrarsi problemi, legati principalmente alla mancanza di
computer e/o tablet e alla connessione Internet.
Solo pochissime scuole mettono a disposizione
dei docenti computer o tablet da utilizzare in classe per la compilazione del
registro e solo pochissime dispongono di un’efficiente connessione wirless.
Se alla mancanza di computer e/o tablet , da
parte delle scuole, si è ovviato chiedendo ai docenti di utilizzare quelli
personali, al secondo problema non c’è stata altra soluzione che far compilare
il registro al di fuori delle classi o a casa.
Partiamo dal presupposto che nessun docente
può essere obbligato a utilizzare strumenti propri per la compilazione degli
atti della scuola, nel caso specifico del registro elettronico, tuttavia se il
“buon cuore” dei docenti può far superare tale problematica, non è
assolutamente accettabile il fatto di dover compilare il registro al di fuori
della classe o addirittura a casa.
Pur volendo sorvolare sul doppio lavoro cui
sarebbe costretto il docente, che deve prima annotare a mano quanto succede in
una determinata classe (assenze, verifiche scritte e orali…) e poi riportare il
tutto sul registro elettronico, non lo si può fare sulle conseguenze PENALI che
tale modus operandi può determinare per i docenti.
Il registro personale del docente, come
suddetto, è un atto pubblico e come tale deve essere compilato in classe in
quanto l’insegnante, in qualità di pubblico ufficiale deve registrare
all’istante quanto avviene in sua presenza. Pertanto, risulta assai rischiosa
la compilazione del registro, da parte dei docenti, al di fuori della classe o
a casa per le conseguenze penali che potrebbero derivare anche da una semplice
distrazione o dimenticanza.
Alla luce di quanto detto, l’uso del registro
elettronico dovrebbe essere deliberato solo nel caso in cui la scuola sia
dotata di infrastrutture e strumenti tali da mettere il docente in condizione
di operare in classe, ovvero nei casi in cui ci sia un’efficiente connessione
wirless e ci siano P.C. e/o tablet a disposizione dei docenti in ogni classe. I dirigenti scolastici, da parte loro, non
dovrebbero nemmeno proporne l’uso, qualora non vi siano le condizioni appena
descritte sia per le difficoltà pratiche che, principalmente, per le
conseguenze penali cui potrebbero andare incontro i docenti.
Supplenti e registro
elettronico, come comportarsi se la scuola non ti dà la password?
Attenzione, perché se c'è una delibera del Collegio docenti, la
compilazione del registro elettronico è obbligatoria. Deve essere data la
possibilità anche ai precari.
Ricordiamo che il registro elettronico è un atto pubblico rientrante
nella legge penale (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000;
6138/2001; 714/2010), e che pertanto il docente nella compilazione dei detti
registri soggiace in particolare agli art 476 (falsità ideologica) e 479
(falsità materiale) c.p.
In presenza di una delibera, la compilazione è obbligatoria, quindi è
necessario che i docenti abbiano tutta l'attrezzatura dovuta e messi in
condizione di poter operare al meglio.
Docenti precari ci hanno segnalato che alcune scuole non hanno
fornito loro le password per poter accedere ai registri elettronici dei
colleghi sostituiti.
Si tratta di una pratica che, a quanto pare, è molto più diffusa di
quanto si possa credere. In realtà, le segreterie devono fornire ai supplenti
le password per accedere al registro. Le segreterie devono attrezzarsi al fine
di fornire chiavi d'accesso momentanee generate dai software adottati.
Se il registro che la vostra scuola ha adottato non vi consente di
fare ciò, è momento di cambiarlo. Resta il fatto che il docente precario deve
essere messo in condizione di poter utilizzare il registro anche per un solo
giorno.
In caso la scuola non la fornisca, consigliamo al docente precario di
mettere per iscritto quanto accaduto e di far protocollare la segnalazione in
segreterie, farsi dare il numero di protocollo e conservarlo.
Doppio registro: cartaceo ed
elettronico. Gilda: gli insegnanti devono rifiutarsi
L'adozione del registro elettronico non è obbligatoria fino a quando
non sarà attuato il piano di dematerializzazione, afferma la Gilda degli
Insegnanti.
E a fronte delle segnalazioni di scuole in cui si pretende
l'utlilizzo del doppio registro, cartaceo ed elettronico la risposta del
sindacato è
"Perconsentire l'utilizzo di questo nuovo strumento occorre
prima di tutto che ogni istituto scolastico sia coperto da una rete internet
wifi sempre in funzione.
Poi è fondamentale che agli insegnanti siano forniti i dispostivi
informatici, perchè è inconcepibile che i docenti debbano mettere a
disposizione i loro computer personali.
Inoltre – prosegue il sindacato – serve un software open source, così
da evitare il pagamento delle licenze.
Per fare tutto ciò servono risorse economiche.
Laddove nonsussistono queste condizioni, e quindi nelle scuole in cui
ilregistro elettronico non funziona bene – conclude la Gilda – è giusto che gli
insegnanti si rifiutino di svolgere il doppio lavoro,compilando sia la versione
cartacea che quella digitale"
http://www.orizzontescuola.it/news/doppio-registro-cartaceo-ed-elettronico-gilda-insegnanti-devono-rifiutarsi
Se il prof non compila il registro
elettronico può essere censurato?
Il docente in
questione non ha alcuna competenza tecnologica e non è mai entrato nel proprio
registro online; egli lamenta anche il cattivo funzionamento del
collegamento wi-fi delle aule della scuola e per tale motivo giustifica
l’impossibilità tecnica di compilare tale registro.
Ma il dirigente scolastico non vuole saperne di scuse del genere, e sottolinea al docente l’obbligatorietà della compilazione del registro elettronico come se fosse un comune registro cartaceo, invitandolo ad essere collaborativo e ad eseguire la delibera collegiale, che, recependo il principio legislativo della dematerializzazione, dispone il registro elettronico personale come sostitutivo di quello cartaceo.
Ma il dirigente scolastico non vuole saperne di scuse del genere, e sottolinea al docente l’obbligatorietà della compilazione del registro elettronico come se fosse un comune registro cartaceo, invitandolo ad essere collaborativo e ad eseguire la delibera collegiale, che, recependo il principio legislativo della dematerializzazione, dispone il registro elettronico personale come sostitutivo di quello cartaceo.
Il docente
disattendendo questa delibera del collegio dei docenti e le successive
esortazioni del dirigente, ha invece acquistato, di tasca sua, un registro
cartaceo che tiene sempre aggiornato. Il Ds ha anche tentato di convincere il
docente a compilare il registro elettronico, anche dopo le ore di lezione, da
scuola o da casa.
Ma il docente che non possiede, per libera scelta, nessun cellulare e computer, ha rifiutato categoricamente sostenendo che ciò non gli compete.
Ma il docente che non possiede, per libera scelta, nessun cellulare e computer, ha rifiutato categoricamente sostenendo che ciò non gli compete.
A quel punto il
dirigente scolastico, avendole provate tutte, ha proceduto nei confronti
dell’insegnante con una contestazione d’addebito. Il prof, per nulla intimorito
e convinto delle sue buone ragioni, ha argomentato i motivi per cui non
utilizza il registro elettronico messo a disposizione dalla scuola. Nella sua
difesa il docente cita la nota del Miur n. 1682/U del 3 ottobre 2012, in cui
emerge la non obbligatorietà per le scuole di dotarsi di registri elettronici,
almeno fino a quando non verrà realizzato il Piano di dematerializzazione da
parte del MIUR, che dovrà essere approvato dal Garante per la privacy.
Ad oggi, sostiene
nella sua difesa il docente, non è stato realizzato nessun piano di
dematerializzazione e sull’utilizzo del registro elettronico ed aleggiano anche
problematiche di privacy. Inoltre il docente asserisce che nelle aule i
collegamenti on line sono scarsamente funzionanti e che spesso non è
tecnicamente possibile collegarsi in rete. Infine il docente sostiene che non
si può ritenere accettabile, che sia il prof dalla sua abitazione e con il suo
pc ad aggiornare il registro elettronico.
Quindi, per il docente, una delibera del collegio dei docenti, non può essere considerata un obbligo, rispetto a questioni di privacy e di strutture digitali della scuola e funzionanti. Basterà questo ad evitare al docente in questione il procedimento disciplinare con un atto di censura? Speriamo solo che, per il bene di questo docente, la linea internet della scuola funzioni meglio, altrimenti, visto che fra poco è Natale, consigliamo al Ds di regalare un bel tablet a questo docente, con l’augurio che lo usi per compilare quotidianamente il suo registro elettronico.
Quindi, per il docente, una delibera del collegio dei docenti, non può essere considerata un obbligo, rispetto a questioni di privacy e di strutture digitali della scuola e funzionanti. Basterà questo ad evitare al docente in questione il procedimento disciplinare con un atto di censura? Speriamo solo che, per il bene di questo docente, la linea internet della scuola funzioni meglio, altrimenti, visto che fra poco è Natale, consigliamo al Ds di regalare un bel tablet a questo docente, con l’augurio che lo usi per compilare quotidianamente il suo registro elettronico.
I
punti oscuri del registro elettronico
Con l'adozione del registro on line, reso obbligatorio dal decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 (art. 7 - Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; comma 27-32), il registro personale del docente dovrebbe perdere la sua funzione e quindi diventare obsoleto alla luce delle diverse disposizioni che, sostanzialmente, mirano a limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione. (nota MIUR n.1682/2012).
È opportuno richiamare qual è, al momento, la funzione del, registro personale del docente, cioè quella di costituire un promemoria per il docente delle attività svolte nell'anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni, non è atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dello scrutinio (che potrà svolgersi pur in mancanza di tale atto o in caso di scorretta tenuta) e pertanto non può essere considerato un atto pubblico ai fini della legge penale.
La sentenza della Corte di Cassazione SEZ. V PENALE – n. 3004 del 05/03/1999 si esprime sula valenza giuridica del registro personale del professore e afferma che esso non può essere considerato atto pubblico, testualmente recita:
Con l'adozione del registro on line, reso obbligatorio dal decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 (art. 7 - Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; comma 27-32), il registro personale del docente dovrebbe perdere la sua funzione e quindi diventare obsoleto alla luce delle diverse disposizioni che, sostanzialmente, mirano a limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione. (nota MIUR n.1682/2012).
È opportuno richiamare qual è, al momento, la funzione del, registro personale del docente, cioè quella di costituire un promemoria per il docente delle attività svolte nell'anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni, non è atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dello scrutinio (che potrà svolgersi pur in mancanza di tale atto o in caso di scorretta tenuta) e pertanto non può essere considerato un atto pubblico ai fini della legge penale.
La sentenza della Corte di Cassazione SEZ. V PENALE – n. 3004 del 05/03/1999 si esprime sula valenza giuridica del registro personale del professore e afferma che esso non può essere considerato atto pubblico, testualmente recita:
"Il giornale del professore, contrariamente al
registro di classe, non può essere considerato atto pubblico ai fini e per gli
effetti previsti dall'art. 476
c.p..
Nel testo della sentenza sono
messi a confronto il registro di classe con quello personale del docente:
- ...il registro di classe è in dotazione obbligatoria a
ciascuna classe scolastica sia nel caso di scuole statali che di quelle
legalmente riconosciute o pareggiate ed ha tutti i requisiti dell'atto
pubblico, in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della
sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente
rilevanti, costitutivi di diritti ed obblighi attraverso la quotidiana
documentazione della presenza (Cass.
4 febbraio 1997 n. 790). Esso fu istituito
nel 1924 dal RD n.
965, contrariamente al giornale del
professore e successivamente venne meglio disciplinato da altre norme legislative
e regolamentari.
Esso raccoglie i dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero e costituisce per gli insegnanti mezzo quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell'azione complessiva svolta nel corso dell'anno scolastico. Ben diversa è la natura e la funzione del giornale del professore, che, è bene ricordarlo, non fu ritenuto essenziale alla attività di insegnamento, tanto è vero che non fu istituito con il RD 965/24 citato, ma soltanto con disposizioni successive.
- … Ed in effetti il giornale del professore, anche se divenuto obbligatorio ha conservato questo carattere di non essenzialità, prima sottolineato dal momento che tutte le vicende rilevanti per la vita scolastica - presenze, compiti assegnati, atti di indisciplina degli alunni - vanno annotati sul registro di classe e non su quello del professore. Esso è stato introdotto principalmente per una esigenza di controllo burocratico sulla attività dell'insegnante e non come strumento utile alla attività didattica. Strumento di controllo, peraltro, formale ed insufficiente dal momento che il giornale può essere compilato con estrema cura ma l'attività dell'insegnante può rivelarsi ugualmente carente sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo, mentre l'attività dell'insegnante può essere giudicata dagli alunni e genitori eccellente pure con un registro incompleto.
La stessa circolare n. 167 del 27 maggio 1993, che riproduce sul punto alcuni documenti normativi precedenti ed in particolare la C.M. 252/78, punto cinque, chiariscono che è opportuno che tale registro contenga "l'annotazione delle osservazioni sul processo di apprendimento dell'alunno, in modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione di giudizi trimestrali" e finali. Va altresì notato che tali annotazioni e valutazioni non vanno più riportate nelle schede, essendo mutato il sistema di valutazione degli alunni.
…. il giornale del professore non è un atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dell'atto amministrativo che è costituito dallo crutinio, o meglio dai verbali di scrutinio. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente, per la scuola dell'obbligo è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell'alunno e non sulle singole prove, cosicché l'annotazione più o meno completa riportata sul giornale del professore in relazione alla singola prova non appare assolutamente rilevante."
Esso raccoglie i dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero e costituisce per gli insegnanti mezzo quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell'azione complessiva svolta nel corso dell'anno scolastico. Ben diversa è la natura e la funzione del giornale del professore, che, è bene ricordarlo, non fu ritenuto essenziale alla attività di insegnamento, tanto è vero che non fu istituito con il RD 965/24 citato, ma soltanto con disposizioni successive.
- … Ed in effetti il giornale del professore, anche se divenuto obbligatorio ha conservato questo carattere di non essenzialità, prima sottolineato dal momento che tutte le vicende rilevanti per la vita scolastica - presenze, compiti assegnati, atti di indisciplina degli alunni - vanno annotati sul registro di classe e non su quello del professore. Esso è stato introdotto principalmente per una esigenza di controllo burocratico sulla attività dell'insegnante e non come strumento utile alla attività didattica. Strumento di controllo, peraltro, formale ed insufficiente dal momento che il giornale può essere compilato con estrema cura ma l'attività dell'insegnante può rivelarsi ugualmente carente sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo, mentre l'attività dell'insegnante può essere giudicata dagli alunni e genitori eccellente pure con un registro incompleto.
La stessa circolare n. 167 del 27 maggio 1993, che riproduce sul punto alcuni documenti normativi precedenti ed in particolare la C.M. 252/78, punto cinque, chiariscono che è opportuno che tale registro contenga "l'annotazione delle osservazioni sul processo di apprendimento dell'alunno, in modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione di giudizi trimestrali" e finali. Va altresì notato che tali annotazioni e valutazioni non vanno più riportate nelle schede, essendo mutato il sistema di valutazione degli alunni.
…. il giornale del professore non è un atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dell'atto amministrativo che è costituito dallo crutinio, o meglio dai verbali di scrutinio. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente, per la scuola dell'obbligo è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell'alunno e non sulle singole prove, cosicché l'annotazione più o meno completa riportata sul giornale del professore in relazione alla singola prova non appare assolutamente rilevante."
Di sopra ho riportato ampi stralci della sentenza
della Corte di Cassazione SEZ. V PENALE – n. 3004 del 05/03/1999 perché nel testo sono evidenziati le funzioni e l'uso
del registro personale del docente.
Il comma 31 dell'articolo 7 del decreto legge n. 95/2012 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”) dispone che i docenti adottino registri on line e inviino le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico, a decorrere dall'a.s. 2012/13. Nel testo del decreto si parla genericamente di registri, senza distinguere tra registro di classe che è anche atto pubblico e registro personale del docente che non ha alcuna valenza giuridica.
Già in questo aspetto si rileva una superficialità nella disposizione del legislatore; inoltre dobbiamo considerare che spetterebbe al collegio dei docenti indicare quale supporto cartaceo sia il più adatto per l'organizzazione didattica (competenze del collegio previste dall'articolo7 del T.U. Della scuola (D.lgs 297/94).
Il comma 31 dell'articolo 7 del decreto legge n. 95/2012 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”) dispone che i docenti adottino registri on line e inviino le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico, a decorrere dall'a.s. 2012/13. Nel testo del decreto si parla genericamente di registri, senza distinguere tra registro di classe che è anche atto pubblico e registro personale del docente che non ha alcuna valenza giuridica.
Già in questo aspetto si rileva una superficialità nella disposizione del legislatore; inoltre dobbiamo considerare che spetterebbe al collegio dei docenti indicare quale supporto cartaceo sia il più adatto per l'organizzazione didattica (competenze del collegio previste dall'articolo7 del T.U. Della scuola (D.lgs 297/94).
Ma c'è ancora un altro aspetto da considerare: il registro
elettronico rischia di essere illegittimo senza l'intervento del Garante per la
Privacy
L’art. 7 (commi 27 e 32) del DL 95/2012 dispone l'obbligatorietà di pagelle e di registri on line, a decorrere dal 2012/2013.
Il comma 27, però, afferma:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (n. 135 del 7 agosto 2012) di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. S
L’art. 7 (commi 27 e 32) del DL 95/2012 dispone l'obbligatorietà di pagelle e di registri on line, a decorrere dal 2012/2013.
Il comma 27, però, afferma:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (n. 135 del 7 agosto 2012) di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. S
Quello che è certo è che ad oggi ben al di là dei 60 giorni
dall'entrata in vigore della legge il Piano di dematerializzazione non è stato
ancora predisposto.
C'è stata nel frattempo solo la nota ministeriale Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U del 3 ottobre 2012 che in sostanza, pur essendo questa fonte normativa di terzo rango, prorogava l'applicazione della considerata normativa rendendo dunque, con riferimento al registro elettronico, facoltativo il suo utilizzo.
Pertanto il termine come indicato dal decreto legge 95/2012 non è più da considerarsi perentorio, ma ordinatorio, dunque nessun obbligo sussiste per le scuole di dotarsi di registri elettronici, fino a quando non verrà realizzato il piano di dematerializzazione da parte del MIUR:
C'è stata nel frattempo solo la nota ministeriale Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U del 3 ottobre 2012 che in sostanza, pur essendo questa fonte normativa di terzo rango, prorogava l'applicazione della considerata normativa rendendo dunque, con riferimento al registro elettronico, facoltativo il suo utilizzo.
Pertanto il termine come indicato dal decreto legge 95/2012 non è più da considerarsi perentorio, ma ordinatorio, dunque nessun obbligo sussiste per le scuole di dotarsi di registri elettronici, fino a quando non verrà realizzato il piano di dematerializzazione da parte del MIUR:
un piano che dovrà essere approvato
dal Garante per la Privacy che così scrive nella sua guida intitolata: “La
privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da
ricordare” : “Iscrizione e registri on line, pagella elettronica. In
attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del
Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti,
all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web,
il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei
dati”.
Tirando le conclusioni
si può desumere da quanto detto prima che:
- sia in tema di registri on line che di pagelle
on line tutte le scuole che hanno deciso di provvedere a tale dotazione
dovrebbero richiedere il parere consultivo del Garante per venire a
conoscenza se la normativa in tema di privacy sia stata rispettata o meno,
in caso contrario si corre il rischio di diffide e sanzioni da parte della
stessa Autorità.
- fino a quando il MIUR non provvederà alla
realizzazione del citato piano di dematerializzazione non c'è alcun
obbligo per le scuole; quindi si può ancora mettere in discussione
l'introduzione di tali dispositivi, facendo in modo che sia il collegio
dei docenti a deliberare sul tema.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot1682_12bis Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U Miur
Registro elettronico. E' il
prof che rischia se non c'è linea a scuola? Cosa fare?
Registro elettronico, questo sconosciuto.
Una diffida elaborata dai COBAS mette a nudo i rischi dei docenti legati alla
mancata compilazione.
Innanzitutto ribadiamo che l'adozione del
registro elettronico è ancora facoltativa e diventerà obbligatorio
allorquando sarà approvato dal Garante per la Privacy il piano di
dematerializzazione.
Ovviamente, in caso di delibera da parte
del Collegio docenti, l'adozione del registro elettronico è obbligatoria.
Ma cosa accade in caso di
malfunzionamenti?
Intanto, i Cobas ricordano che sia il
registro di classe che quello del professore rientrano nel novero degli
atti pubblici ai fini della legge penale (V Sezione Penale della Corte di Cassazione:
12726/2000; 6138/2001; 714/2010), e che pertanto il docente nella compilazione
dei detti registri soggiace in particolare agli art 476 (falsità
ideologica) e 479 (falsità materiale) c.p.
Per tale motivo, l'insegnante deve essere
messo in condizione di operare al meglio con attrezzature che devono essere a
totale carico dell'amministrazione.
La firma su registro è un atto
amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti e
che pertanto deve poter essere espletato in classe, dunque risulta illegittima
la richiesta ai docenti di firmare dai PC della scuola che non siano quelli di
classe richiesti, o addirittura da casa, in quanto deroga peggiorativa delle
condizioni di lavoro contrattualmente previste.
In sintesi il docente deve poter
registrare voti e assenze degli alunni in tempo reale sia sul Registro di
Classe che sul Giornale del Professore, perché la legge penale impone al
pubblico ufficiale di documentare tempestivamente i fatti che siano avvenuti in
sua presenza.
Pratica di firmare in tempi diversi dalla
presenza in classe che è illegittima anche davanti a delibera collegiale.
Ma ad essere in difetto è sempre
l'insegnante. Ecco perché i COBAS hanno elaborato una diffida con la quale si
chiede al Dirigente che "qualora i supporti informatici (tablet, PC o
altro) forniti dalla scuola rendano difficoltosa o impossibile la compilazione
del registro elettronico a causa della loro inadeguatezza o della insufficienza
della connessione a internet, venga concessa ai docenti che ne facciano
richiesta una copia cartacea del Giornale del Professore e del Registro di
Classe onde non incorrere nelle sanzioni anche di natura penale espressamente
previste nei casi di mancata o differita esecuzione di atto pubblico."
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