sabato 15 giugno 2024

8 COSE DA SAPERE SUI FOGLI DI VIA

 

COS’È UN FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO E VERSO CHI PUÒ ESSERE APPLICATO?

Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione che ha origini antiche nell’ordinamento italiano, risalente all’XIX secolo con il nome di “confino” e diffusamente utilizzata nel periodo fascista verso coloro che contrastavano il regime. Il foglio di via obbligatorio è oggi previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 159/2011, meglio noto come Codice antimafia e delle misure di prevenzione, ed è una misura limitativa della libertà di movimento di natura amministrativa che opera preventivamente rispetto alla commissione di reati o indipendentemente dalla commissione di ulteriori reati, sul presupposto della pericolosità sociale del soggetto che ne è destinatario. 

Per applicare il foglio di via si richiede semplicemente che il Questore ritenga, attraverso un giudizio prognostico anziché “sulla base di elementi di fatto”, che il soggetto manifesti con il suo comportamento atteggiamenti riconducibili al concetto generico di pericolosità sociale. Il modo in cui il foglio di via viene applicato ad attivisti, militanti di movimenti e sindacati suggerisce che la pericolosità attribuita a questi individui è principalmente basata sulla percezione o sull’aspettativa derivante dall’esercizio del diritto di protesta e dall’appartenenza a gruppi specifici ritenuti turbolenti e problematici, piuttosto che essere valutata in base ad elementi di fatto riguardanti il soggetto destinatario della misura.


CHI HA IL POTERE DI EMETTERE UN FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO?

Il foglio di via obbligatorio viene emesso dal Questore della provincia in cui si trova il soggetto, senza che vi sia la necessità dell’intervento di un giudice, quando si ritiene che la pericolosità sociale di questi possa costituire una minaccia per la sicurezza pubblica.

QUALI SONO I MOTIVI PER CUI PUÒ ESSERE EMESSO UN FOGLIO DI VIA?

Il foglio di via dovrebbe essere indirizzato ad individui che sono solitamente coinvolti in attività criminali, verso coloro che dipendono finanziariamente da attività illegali e coloro che commettono reati che minacciano l’integrità fisica o morale dei minori, la salute, la sicurezza o la pace pubblica (come stabilito dall’articolo 1 del D.lgs. n. 159/2011). Ove una persona, a seguito di un giudizio prognostico da parte del Questore, fosse considerata pericolosa per la sicurezza pubblica e si trovasse al di fuori del loro luogo di residenza, il Questore potrebbe ordinarne il rimpatrio con una decisione motivata e un foglio di via obbligatorio. La decisione di applicare questa misura dovrebbe essere quindi fondata sull’osservanza dei seguenti requisiti: l’appartenenza della persona a una delle categorie sopra menzionate dell’articolo 1 del D.lgs. n. 159/2011, la valutazione della pericolosità per la sicurezza pubblica e la presenza della persona al di fuori del suo luogo di residenza. 

Nella pratica, in diverse occasioni i fogli di via obbligatori sono stati applicati nei confronti di persone la cui pericolosità sociale si è ricavata da un giudizio prognostico svolto sulla base di comportamenti e azioni strettamente connessi all’esercizio della protesta pacifica. Un esempio sono attivisti del movimento NO TAV in Val Susa e NO MUOS in Sicilia, i delegati e dirigenti dei sindacati di base e, recentemente, gli attivisti per la giustizia climatica. 


POSSO ESSERE SOTTOPOSTO A UN FOGLIO DI VIA SENZA UN’UDIENZA O UN PROCESSO?

Si, il foglio di via è una misura di prevenzione di natura amministrativa e non vi è necessità dell’intervento di un giudice. Tuttavia, pur essendo un provvedimento caratterizzato da ampia discrezionalità del Questore, per la sua adozione è sempre necessario svolgere un’attenta indagine su tutti gli elementi che giustificano l’adozione dell’atto, e del quale costituiscono indefettibili presupposti. È quindi necessario che il Questore svolga approfondite indagini sull’effettiva e reale pericolosità del soggetto cui il foglio di via obbligatorio è indirizzato, valutando tutti gli elementi a disposizione nel caso concreto. È necessario che alla persona cui è indirizzato il potenziale foglio di via venga dato il diritto di spiegare e vedere prese in considerazione le motivazioni per cui si trova sul territorio in cui si sono verificati i fatti, valutando con cura l’esistenza di legami di natura famigliare, professionale, scolastica o ogni altra motivazione meritevole di tutela per cui il soggetto è in quel luogo. La valutazione della pericolosità sociale non dovrebbe sottostare a criteri arbitrari ma attenersi strettamente alla ratio della norma e al testo di legge. 

NB: Se in Questura ti proponessero di firmare un foglio in cui dichiari che non hai legami con il luogo in cui ti trovi e lo firmi, questo potrebbe essere una dichiarazione a tuo sfavore che potrebbe aumentare il rischio di rilascio del foglio di via e rendere più difficoltoso l’accoglimento del ricorso al TAR. Presta attenzione ad ogni dichiarazione che firmi e se non te la senti evita di firmare, non è obbligatorio. 

QUALI SONO LE IMPLICAZIONI PER IL MIO LAVORO O LA MIA EDUCAZIONE SE RICEVO UN FOGLIO DI VIA?

Il foglio di via obbligatorio obbliga la persona che l’ha ricevuto a lasciare il territorio e a non farvi ritorno per un periodo compreso tra i 6 mesi e i 4 anni. Di conseguenza, se studi o lavori nel luogo da cui hai ricevuto il foglio di via obbligatorio da quel momento non potrai più continuare a svolgere le tue attività. Per questo è fondamentale segnalare l’esistenza di legami con il luogo fin dal primo momento, perché tra le valutazioni che la Questura deve fare prima di emettere il foglio di via obbligatorio vi è anche quella riguardante le motivazioni per cui ti trovi li. 


COSA POSSO FARE SE MI VIENE APPLICATO UN FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO?

Se ti viene applicato un foglio di via obbligatorio da una municipalità dovrai lasciarne il territorio entro il tempo concesso dalla Questura e potrai farvi ritorno solo sulla base di concessioni di questa rilasciate, ad esempio per recarsi dal proprio legale o per altri motivi burocratici. Tuttavia, la misura può essere modificata o revocata dal Questore che, su richiesta, può modificare e ridurre la durata del divieto sulla base di una diversa valutazione. Durante il periodo di validità del foglio di via è possibile richiedere dei permessi temporanei alla Questura per transitare nel luogo interdetto per motivi familiari, di studio, lavoro o altri motivi dimostrabili. 

Contro il foglio di via è possibile presentare memorie alla Questura, fare appello al Prefetto (entro 30 giorni), al Tribunale Amministrativo Regionale (entro 60 giorni) e infine al Consiglio di Stato.  


COSA SUCCEDE SE NON RISPETTO IL FOGLIO DI VIA?

In base al d.lgs. 15/2011 Il contravventore del foglio di via obbligatorio è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro (come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b), D.L. 15 settembre 2023, n. 123, c.d. decreto Caivano; prima di tale modifica era previsto l’arresto da uno a sei mesi e, inoltre, la violazione del foglio di via obbligatorio era una contravvenzione mentre ora è divenuto un delitto). 


QUAL È LA DIFFERENZA TRA UN FOGLIO DI VIA E ALTRE MISURE DI PREVENZIONE COME LA SORVEGLIANZA SPECIALE?

Restando nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia, vi sono importanti differenze tra il foglio di via obbligatorio e altre misure applicate dall’autorità giudiziaria, come la sorveglianza speciale. In primis, è appunto differente la competenza: il foglio di via obbligatorio (così come l’avviso orale) sono emesse dal Questore con le modalità illustrate sopra. Le misure applicate dal giudice seguono invece previste dagli articoli 4 e seguenti del d.lgs 159/2011 e per essere applicate è necessario l’intervento del giudice competente. I casi in cui possono venire applicate sono molto più ristretti perché è previsto un elenco tassativo di casi in cui queste misure possano essere applicate, fermo restando un necessario giudizio rispetto l’attualità della pericolosità del soggetto.  

Coloro che possono proporre all’autorità giudiziaria l’applicazione di una misura di sicurezza sono il Questore, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Una volta avanza la richiesta al giudice competente, la decisione deve avvenire entro 30 giorni da quello in cui la proposta è stata depositata attraverso l’adozione di un decreto che deve essere motivato. 

Per quel che riguarda la tipologia delle misure di prevenzione applicabili dalle autorità giudiziarie queste sono: la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni, l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 

da qui

 

 


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