ne scrivono Luigi Manconi, qualche avvocato, Viola Hajagos, Napolimonitor, Peppe de Cristofaro, Davide Delogu e lui stesso Alfredo
Alfredo Cospito, l’anarchico che ora rischia di morire in cella come un boss. Ma non ha ucciso nessuno – Luigi Manconi
Alfredo Cospito è sottoposto all’ergastolo ostativo nel carcere di Sassari. Dal 20 ottobre fa lo sciopero della fame contro il 41 bis: ha già perso 20 chili
Cosa si prova a guardare un rettangolo di cielo solo attraverso una rete? Quali danni subisce un individuo che trascorre l’intera giornata all’interno di una stanza chiusa e che può accedere all’esterno per una sola ora al giorno. E questo tempo viene trascorso tutto dentro un cubicolo di cemento di pochi metri quadrati, delimitato da muri alti che interdicono lo sguardo e da quella rete di metallo che filtra la visione del cielo. La possibilità di comunicazione di quell’individuo è ridotta da anni alla conversazione occasionale con un unico interlocutore, mentre viene interdetta la facoltà di trasmettere all’esterno – attraverso lettere e scritti – il proprio pensiero.
La deprivazione sensoriale
Se un simile regime si protrae nel tempo è fatale che si determini una condizione che in psicologia e in psichiatria viene definita deprivazione sensoriale, ovvero la riduzione fino alla soppressione degli stimoli sensoriali correlati ai cinque sensi. A esempio, la mancata profondità visiva può incidere sulla funzionalità del senso della vista.
La deprivazione sensoriale è una pratica adottata dai sistemi autoritari e totalitari nei confronti dei reclusi ed è un rischio immanente di tutti i regimi speciali di detenzione realizzati all’interno delle democrazie. In Italia l’applicazione estensiva e incontrollata del regime di 41 bis può portare a un simile esito.
Condannato all’ergastolo ostativo
È il caso di Alfredo Cospito, nato a Pescara nel 1967, residente a Torino, che sconta l’ergastolo ostativo nel carcere di Bancali (Sassari). Cospito ha subito una condanna per l’attentato contro Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare (maggio 2012), e una all’ergastolo per strage contro la sicurezza dello Stato. La condanna si riferisce a quanto è avvenuto, nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 2006, nella Scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo), dove esplodono due pacchi bomba a basso potenziale che non determinano morti, feriti o danni gravi.
In primo e secondo grado il reato era stato qualificato come delitto contro la pubblica incolumità, ma nel luglio scorso la corte di Cassazione ha modificato l’imputazione nel ben più grave delitto (contro la personalità interna dello Stato) di strage, volta ad attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 del codice penale). Non avendo collaborato in alcun modo con la magistratura, a Cospito viene applicata l’ostatività: ovvero l’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale e di ottenere benefici.
Fino all’aprile scorso, pur sottoposto per dieci anni al regime di Alta sicurezza, il detenuto aveva l’opportunità di comunicare con l’esterno, di inviare scritti e articoli così da partecipare al dibattito della sua area politica, di contribuire alla realizzazione di due libri e di scrivere e ricevere corrispondenza. L’applicazione del 41 bis cambia radicalmente le condizioni di detenzione. Da molti mesi le lettere in entrata vengono trattenute e questo induce il detenuto a limitare e ad autocensurare le proprie. Le ore d’aria e quelle di socialità sono ridotte nei termini prima descritti.
Lo sciopero della fame
È contro tutto questo che Cospito, dal 20 ottobre scorso, ha intrapreso lo sciopero della fame. Da allora sono passati 25 giorni e il corpo di Cospito ha già perso una ventina di chili e, tuttavia, la dottoressa incaricata di monitorare il decorso, trova difficoltà a incontrare il detenuto: mi rivolgo, dunque, al capo del Dap, Carlo Renoldi, che è persona per bene, affinché a Cospito sia garantita la migliore assistenza.
L’applicazione irrazionale del 41 bis
Ciò che questa storia racconta è, innanzitutto, la situazione così drammaticamente critica che l’applicazione arbitraria e irrazionale del 41 bis può determinare. Tale regime non dovrebbe avere in alcun modo come sbocco una condizione di deprivazione sensoriale, anche perché – pur se ciò contraddice lo stereotipo dominante – questo tipo di detenzione non corrisponde (non dovrebbe corrispondere) al “carcere duro”. La finalità del regime speciale è una ed esclusivamente una: quella di interrompere le relazioni tra il recluso e l’organizzazione criminale esterna. Qualunque misura e qualunque limitazione deve tendere a quel solo scopo. Tutte le altre misure e limitazioni adottate senza una documentata ragione vanno dunque considerate extra-legali. Ovvero illegali. E come tali risultano, palesemente, le condizioni di detenzione di Alfredo Cospito. La sua scelta estrema, quella del digiuno, appare, di conseguenza, come “ragionevole” nella situazione data: in quanto porre in gioco il proprio corpo e sottoporlo alla prova terribile dello sciopero della fame, sembra la sola possibilità rimasta a Cospito di contestare radicalmente ciò che considera un’ingiustizia. Intanto i suoi legali hanno presentato un’istanza di reclamo contro l’applicazione del 41 bis che verrà discussa il primo dicembre. Il timore è che Cospito arrivi a questo importante appuntamento in condizioni di salute troppo pericolose per la sua stessa sopravvivenza.
da La repubblica
Gli anarchici e l’ordine costituito
Il 6 luglio scorso la Corte di Cassazione ha deciso di riqualificare da strage contro la pubblica incolumità (articolo 422 codice penale) a strage contro la sicurezza dello Stato (art. 285 codice penale) un duplice attentato contro la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, avvenuto nel giugno 2006 (due esplosioni in orario notturno, che non avevano causato nessun ferito) e attribuito a due imputati anarchici. L’originaria qualificazione di strage prevede l’applicazione della pena non inferiore a 15 anni di reclusione, l’attuale, invece, la pena dell’ergastolo. Sembra paradossale che il più grave reato previsto dal nostro ordinamento giuridico sia stato ritenuto sussistente in tale episodio e non nelle tante gravissime vicende accadute in Italia negli ultimi decenni, dalla strage di piazza Fontana a quella della stazione di Bologna, da Capaci a via D’Amelio e via dei Georgofili ecc. Nel mese di aprile 2022 uno dei due imputati era stato inoltre destinatario di un decreto applicativo del cosiddetto carcere duro, ai sensi dell’art. 41 bis comma 2 ordinamento penitenziario (introdotto nel nostro sistema penitenziario per combattere le associazioni mafiose e che presuppone la necessità di impedire collegamenti tra il detenuto e l’associazione criminale all’esterno per fini criminosi), altra vicenda singolare essendo notorio che il movimento anarchico rifugge in radice qualsiasi struttura gerarchica e/o forma organizzata, tanto da far emergere il serio sospetto che con il decreto ministeriale si voglia impedire l’interlocuzione politica di un militante politico con la sua area di appartenenza piuttosto che la relazione di un associato con i sodali in libertà.
Sempre nel mese di luglio ultimo scorso è stata pronunciata una ulteriore aspra condanna in primo grado, a 28 anni di reclusione, contro un altro militante anarchico per un attentato alla sede della Lega Nord, denominata K3, anche per tale episodio nessuno ha riportato conseguenze lesive. Inoltre, nell’estate del 2020 altri cinque militanti anarchici sono stati raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di terrorismo, trascorrendo circa un anno in AS2 (Alta Sorveglianza, altro regime carcerario “duro”), nonostante i fatti a loro concretamente attribuiti fossero bagatellari, quali manifestazioni non preavvisate, imbrattamenti ecc.
Altri processi contro attivisti anarchici sono intentati per reati di opinione, ad esempio due a Perugia, qualificati come istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, in quanto i rei avrebbero diffuso slogan violenti anarchici; quegli stessi slogan e idee che soltanto alcuni anni or sono sarebbero stati ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 272 codice penale (propaganda sovversiva), fattispecie abrogata nel 2006 sulla base dell’assunto che la propaganda, anche di ideologie di sovversione violenta, debba essere tollerata da uno Stato che si dica democratico, pena la negazione del suo stesso carattere fondante. Altre iniziative giudiziarie per reati associativi sono state intentate a Trento, nuovamente a Torino, a Bologna a Firenze, contro altri militanti anarchici, con diffusa quanto incomprensibile applicazione di misure cautelari in carcere. La narrazione mediatica sempre degli ultimi due anni, costruita sulla scorta di dichiarazioni qualificate del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, vede inoltre gli anarchici responsabili, istigatori, delle rivolte in carcere del mese di marzo 2020, salva recente successiva smentita da parte della commissione ad hoc istituita per stabilire le cause dell’insorgenza dei detenuti. Più in generale, in epoca recente, all’indistinta area anarchica è stata attribuita una enfatica pericolosità sociale da parte delle relazioni semestrali dei servizi segreti.
È lecito domandarsi cosa stia avvenendo in questo Paese e se gli anarchici rappresentino effettivamente un pericolo per l’incolumità pubblica meritevole di essere affrontato in termini muscolari e talvolta spregiudicati oppure se, in coerenza con il passato, rappresentino gli apripista per una ristrutturazione e/o un rafforzamento in chiave autoritaria degli spazi di agibilità politica e democratica nel paese. Chi scrive svolge la professione di avvocato ed è direttamente impegnato nella difesa di numerosi anarchici in altrettante vicende penali ed è così che riscontra la sempre più diffusa e disinvolta sottrazione delle garanzie processuali a questa tipologia di imputati: in primo luogo in tema di valutazione delle prove in ordine alla riconducibilità soggettiva dei fatti contestati; oppure di abbandono del diritto penale del fatto, a vantaggio del diritto penale del tipo d’autore, realizzato attraverso l’esaltazione della pericolosità dell’ideologia a cui il reo appartiene. Siamo consapevoli che la genesi di un possibile diritto penale del nemico si radica nella storia recente di questo paese nel contrasto giudiziario alle organizzazioni combattenti, nel corso dei processi degli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso, e che poi le continue emergenze susseguitesi negli anni hanno permesso di condividere ed estendere ad altre categorie di imputati (ad esempio ai migranti, ma non solo) l’atteggiamento giudiziario tenuto ieri nei confronti dei militanti della lotta armata. Atteggiamento che oggi viene riproposto verso gli anarchici, rei soprattutto di manifestare una alterità irriducibile all’ordine costituito.
Da avvocati e avvocate ci troviamo ad essere spettatori di una deriva giustizialista che rischia di contrapporre a un modello di legalità penale indirizzato ai cittadini, con le garanzie e i diritti tipici degli Stati democratici, uno riservato ai soggetti ritenuti pericolosi, destinatari di provvedimenti e misure rigidissimi, nonché di circuiti di differenziazione penitenziaria. Tutto ciò ci preoccupa perché comporta un progressivo allontanamento dai principi del garantismo giuridico, da quello di legalità (per cui si punisce per ciò che si è fatto e non per chi si è) a quello di offensività, sino a un pericoloso slittamento verso funzioni meramente preventive e neutralizzatrici degli strumenti sanzionatori, come gli esempi sopra richiamati dimostrano…
Sassari: Corteo contro il carcere e il 41bis in solidarietà ad Alfredo
RIFLESSIONI IN VISTA DELLA MANIFESTAZIONE DEL 29 OTTOBRE A SASSARI
Contro il carcere e la società che lo rende necessario
Il 5 maggio 2022 il compagno anarchico Alfredo Cospito è stato trasferito nel carcere di Bancali in Sardegna e rinchiuso nel regime di 41 bis. Il 6 luglio la Cassazione ha condannato nel processo “Scripta manent” Anna, Alfredo e Nicola per il reato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo (articolo 270-bis c.p.). Inoltre, la Corte ha accolto la richiesta di riqualificare l’accusa verso Alfredo e Anna, dal reato di strage semplice al reato di strage politica (articolo 285 c.p.) – che prevede come pena l’ergastolo – in relazione ad un attentato esplosivo alla scuola allievi carabinieri di Fossano che ha provocato danni materiali alla struttura, senza conseguenze lesive.
Sempre a luglio Juan Sorroche, un altro compagno anarchico, è stato condannato in primo grado a 28 anni di reclusione per il reato di attentato con finalità di terrorismo (articolo 280 c.p.) per due ordigni, di cui uno inesploso, che danneggiarono il portone della sede della Lega Nord di Villorba (TV) nell’estate 2018.
Queste sentenze segnano un punto di svolta importante nella repressione da parte dello Stato italiano, non solo nei confronti del movimento anarchico, ma più in generale verso chiunque provi a lottare e a ribellarsi. Non è un caso che questo inasprirsi delle condanne e delle condizioni detentive per i prigionieri anarchici e le prigioniere anarchiche arrivi in un periodo di forte repressione che colpisce tutte le soggettività e gruppi che incrinano la pacificazione sociale perseguita dallo Stato.
Nello stato di emergenza perenne che ormai è diventato normalità, qualsiasi protesta verso le imposizioni dello Stato è marchiata come minaccia verso la società intera; se poi dalla protesta si passa all’azione concreta, l’accusa verso chi agisce deve essere esemplare. Ne sono un esempio i diversi tentativi di contestazione di reati associativi susseguitisi negli ultimi anni, ad esempio contro la lotta NO TAV, contro la presenza militare in Sardegna e più di recente contro i sindacati di base impegnati nella lotta dei lavoratori nel settore della logistica.
L’inasprirsi delle pene è rivolto verso tutte quelle azioni che mettono in crisi la pacificazione funzionale a Stato e capitale. Basti pensare alla riesumazione del reato di devastazione e saccheggio (che prevede fino a 15 anni di reclusione) nell’ambito di cortei, a carico degli ultras e dei reclusi/e in carceri o CPR. Oppure pensiamo all’aggravamento della pena prevista per il reato di “blocco stradale” (pratica da sempre appartenente ai più svariati ambiti di lotta) che oggi prevede sino a 12 anni di reclusione.
Sotto attacco non ci sono solo le azioni, ma anche le idee. Diversi, ad esempio, sono i musicisti che di recente si sono trovati accusati di istigazione a delinquere e vilipendio, semplicemente per il contenuto dei loro testi inneggianti all’ostilità contro le forze dell’ordine, i militari o le autorità più in generale. In ambito anarchico invece, sempre più spesso, il reato di istigazione a delinquere viene affiancato dall’aggravante di terrorismo ed utilizzato per costruire ipotesi associative. Si pensi alle pubblicazioni messe sotto accusa per aver sostenuto la necessità della violenza rivoluzionaria e per aver dato voce al contributo alla lotta che Alfredo non ha mai smesso di portare, anche da dietro le sbarre delle sezioni di alta sicurezza. Proprio per questo motivo si è visto trasferire a maggio 2022 in 41-bis a Bancali, regime che prevede il blocco pressoché totale della corrispondenza.
Evidentemente le idee di Alfredo sono scomode perché, coerentemente all’azione che nel 2012 lo ha portato in carcere – la gambizzazione dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare – spiegano con semplicità lo slancio etico che sta dietro all’agire. Questa azione riconosce chiaramente come dietro allo sfruttamento della terra e dei popoli, non ci sono solo dei nomi di multinazionali o di società per azioni ma uomini e donne che ogni giorno prendono decisioni che rendono l’esistenza sempre più invivibile alla maggior parte della popolazione mondiale.
In una società neoliberale come quella in cui viviamo è sempre più evidente che le condizioni di salute e benessere sono garantite a una ristretta fascia di popolazione, mentre per la restante parte lo sfruttamento lavorativo, l’insicurezza abitativa e relazionale, il malessere fisico e psicologico sono la quotidianità. In questo contesto il carcere si configura come un “ghetto sociale” in cui vengono rinchiuse le persone che per scelta, o semplicemente per necessità, si trovano a non rispettare le leggi dello Stato e che non posseggono le risorse economiche per pagarsi una difesa né tanto meno la copertura delle istituzioni concessa a chi ricopre posizioni di potere.
É interessante notare come più della metà delle persone recluse abbia una condanna per reati legati alla legge sugli stupefacenti o contro la proprietà (furto, rapina), che il 15% dei carcerati sia classificato come tossicodipendente e che oltre il 30% non abbia la cittadinanza italiana. La funzione riabilitativa del carcere rimane una dichiarazione della propaganda di Stato per rendere più accettabile una situazione che di riabilitativo non ha nulla. Come può essere riabilitativo un luogo dove si vive in 3 metri quadrati di cella, dove l’assistenza medica è garantita solo quando si tratta di psicofarmaci, dove si muore per mancanza di cure adeguate e per suicidio (67 i suicidi da inizio 2022)?
Se dentro come fuori dalle carceri le condizioni degli oppressi e delle oppresse sono sempre peggiori, è chiaro come per lo Stato diventi fondamentale recidere ogni potenziale legame di solidarietà. Lo vediamo nel nostro quotidiano dove, da anni, qualsiasi dimensione collettiva o comunitaria viene continuamente posta sotto attacco. Dalla precarietà e dal ricatto che caratterizzano ogni condizione lavorativa, passando al massivo ricorso della tecnologia per mediare ogni forma di comunicazione e scambio, alla soppressione pressoché totale di spazi fisici di aggregazione che non rispondono alla logica del profitto, sino alla puntuale costruzione di “nemici pubblici” contro cui, ci vien detto, ogni strumento repressivo è lecito.
L’emarginazione dell’individuo passa dunque anche dal carcere, strumento per eccellenza finalizzato ad annichilire l’individuo attraverso l’isolamento dalla sua comunità di riferimento (che sia quella affettiva, politica o altra). Al suo interno, nel corso degli anni, sono nati circuiti pensati per determinati reati, come quelli di Alta Sicurezza (AS), e il regime di carcere duro del 41bis. Quest’ultimo è stato istituito sulla scia della cosiddetta lotta alla mafia e sull’onda emotiva della strage di Capaci. Il clima di paura e il mostro da annientare sono stati la cornice che ha reso questo strumento socialmente accettabile. Isolamento totale per anni, discrezionalità totale e possibilità di rinnovare continuamente questo stato detentivo, limitazione nel tenere beni personali (come la foto di un proprio caro) in cella, divieto di ricevere libri dall’esterno, censura della posta e così via. Queste sono solo alcune delle condizioni imposte per legge ai prigionieri e alle prigioniere in 41 bis, ma ad esse si aggiungono quelle “discrezionali”: schermatura delle finestre con pannelli di plexiglas, sezioni poste sotto terra come quella del carcere di Bancali, primi due anni in totale isolamento. L’obiettivo del regime è duplice: da un lato indurre il prigioniero a denunciare altre persone, a “collaborare” per riguadagnare un po’ di vivibilità purché si getti nelle segrete medievali qualcun altro. Dall’altro, isolare in modo totale l’individuo, spezzare ogni legame sociale sia dentro che fuori le mura, renderlo disumano e annientarlo.
Come sempre, l’applicazione di nuovi e più gravosi strumenti repressivi riguarda inizialmente chi già rientra nella classificazione di “nemico pubblico” e poi, una volta passati nell’assetto legislativo e nell’immaginario sociale, viene estesa anche ad altri. E così il 41 bis è stato esteso nel 2005 ai prigionieri/e politici delle BR-PCC Morandi, Mezzasalma, Lioce e Blefari, quest’ultima uccisa proprio dalle pesanti condizioni di questo regime. Ora, come dimostra il caso di Alfredo, tocca agli anarchici. E domani chissà.
Un altro tassello dell’annientamento del singolo e della sua possibilità di essere parte di una comunità umana è l’ergastolo ostativo, strumento con cui lo Stato condanna l’individuo a un fine pena mai, senza se e senza ma. Tra i tanti ergastolani, ricordiamo Mario Trudu, morto di carcere in Sardegna dopo una vita rinchiusa tra le sbarre. A chi è sottoposto all’ergastolo ostativo sono negati tutti i benefici, in nome di una valutazione sulla “pericolosità” del soggetto basata sul rifiuto di collaborare con lo Stato, su legami veri o presunti con la criminalità organizzata o con la lotta politica, o sulla mancata partecipazione all’opera “rieducativa”.
L’isolamento, tuttavia, si configura anche quando non vengono applicati strumenti particolarmente afflittivi di cui abbiamo parlato; ci riferiamo ad esempio all’utilizzo di strumenti punitivi interni al carcere, quali l’applicazione del regime 14 bis, o le svariate condizioni di isolamento de facto.
L’ultimo tassello che vogliamo aggiungere è quello della distanza fisica. La scelta attuata con il piano carceri del 2009 di costruire le 4 nuove strutture detentive in Sardegna (Bancali, Uta, Massama, Nuchis), così come di trasferirvi numerosi prigionieri nelle sezioni speciali provenienti prevalentemente dal Sud Italia e infine il trasferimento di Alfredo, si inscrivono nel processo di atomizzazione di cui stiamo parlando. L’isolamento dei detenuti diventa ancora più ampio perché di mezzo c’è il mare che allunga le distanze con la propria comunità.
La storia della Sardegna, oltre a essere storia di conquista e colonizzazione, è anche storia di carcerazione. L’introduzione del carcere avviene nel XVIII secolo con l’avvio della cosiddetta modernità, la sua affermazione passa attraverso la definizione del banditismo come piaga sociale ed endemica della Sardegna.
Con il Regno d’Italia la Sardegna diviene il luogo in cui chiudere “gli irregolari”, cioè tutti coloro che non accettano le leggi del nuovo Stato o che, ridotti in miseria, cercano fuori dalla legge spazi di sopravvivenza.
Ancora, con la ristrutturazione del sistema penitenziario degli anni ‘70 del Novecento, essa diventa il luogo di detenzione e tortura prima per i detenuti accusati di reati di mafia poi per i prigionieri politici e ribelli. Con l’istituzione delle “carceri speciali”, ben due delle prime cinque strutture individuate a tal fine si trovano sull’isola.
D’altronde l’espandersi e l’evolversi del sistema carcerario sardo è da sempre legato a doppio filo con i momenti chiave della sua colonizzazione da parte dello Stato.
Si pensi alla strenua opposizione contro l’esportazione della proprietà privata da parte dei sabaudi nei primi dell’800, al susseguirsi degli scioperi dei minatori nei primi del Novecento, passando alle lotte contro l’imposizione delle industrie petrolchimiche nel secolo scorso, oppure contro le servitù militari.
L’ultima pagina di questa politica è stata, come già accennato, il Piano Carceri del 2009 che oltre ad aumentare notevolmente la capacità detentiva dell’isola, per la prima volta ha predisposto la costruzione di un carcere appositamente progettato per l’applicazione del 41 bis: Bancali.
In totale ad oggi ci sono 10 strutture detentive di cui 5 carceri speciali; 3 differenti 41 bis sparsi nel territorio e un quarto in costruzione.
Perché abbiamo sentito la necessità di scrivere tutto questo in vista della manifestazione di fine ottobre in solidarietà ad Alfredo e tutti i prigionieri e le prigioniere? Perché pensiamo che oggi più che mai sia necessario inserire la lotta contro il carcere all’interno della nuova cornice politica e sociale nella quale stiamo vivendo. Un mondo dove il controllo è sempre più pervasivo e dove l’isolamento del prigioniero è speculare all’isolamento di ogni individuo. Gli strumenti messi in campo sono molteplici, ma l’obiettivo sembra comune: distruggere la dimensione comunitaria dell’individuo, annichilire ogni possibilità di deviazione rispetto all’ordine costituito.
A chi quell’ordine costituito ha messo in discussione nelle parole e nei fatti va tutta la nostra solidarietà. Con chi lotta con ogni mezzo necessario contro la disumanizzazione dell’individuo saremo al fianco.
Per Anna, Alfredo, Juan e tutte le prigioniere e i prigionieri che lottano saremo in strada il 29 Ottobre e oltre.
Fuori Alfredo dal 41 bis! Chiudere il 41 bis! Liberi tutti, libere tutte!
Alfredo Cospito, da un mese in sciopero della fame contro il 41bis – Viola Hajagos
Domenica 20 novembre 2022 al Presidio Leonard Peltier di San Didero l’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale del militante anarchico Alfredo Cospito, ha partecipato ad un incontro organizzato dal collettivo Caza Feu (lo spazio autogestito da qualche mese attivissimo a Bussoleno) all’interno delle mobilitazioni in solidarietà con Anna Beniamino e Alfredo Cospito, a seguito delle sentenze per il processo Scripta Manent confermate in Cassazione il 6 luglio scorso.
Un processo con un nome che ci riporta alla massima latina così spesso citata dagli insegnanti di liceo, che scherzosamente ricordavano: “Scripta manent, verba volant…” per sottolineare la necessità di comprovare con delle “verifiche” l’apprendimento degli alunni e delle alunne. Peccato che in questa vicenda giudiziaria ci sia poco da scherzare.
Dopo più di sei anni dagli arresti motivati da questo grave teorema accusatorio nei confronti di militanti anarchici e anarchiche, siamo ora in attesa del ricalcolo delle condanne, rispetto alla sentenza già emanata dalla Corte di Cassazione, e la data sarà il 5/12/2022 al tribunale di Torino.
“Siamo qui per questo, in una partita a dadi senza fine tra l’autorità e la sua negazione” leggiamo in uno scritto di Anna Beniamino, imputata nel processo insieme ad altri compagini e compagne per questo giudizio. Una frase che descrive come meglio non si potrebbe la situazione. Il processo Scripta Manent è infatti un processo prima di tutto agli anarchici e alle anarchiche, a priori individuati come pubblici nemici. Gli inciampi, i rimbalzi, le forzature e le storture del sistema giuridico italiano, in questo come simili eventi, sono evidenti.
Non a caso un gruppo che inizialmente contava solo 20 avvocati, diventati in seguito più di 200, si sono pronunciati in un testo che denuncia pubblicamente un’evidente volontà sanzionatoria contro l’appartenenza politica all’anarchismo in Italia, rispetto alle condanne derivanti il processo.
Stiamo parlando di fatti in cui non ci sono né feriti né vittime né danni ingenti, che però ‘giustificano’ per gli imputati Alfredo Cospito e Anna Beniamino, una condanna definitiva per Strage politica, ai sensi dell’articolo 285 del codice penale, reato punito con l’ergastolo ostativo. Circa l’illegalità di questo pronunciamento che equivale in pratica a una condanna a morte, si è recentemente espresso anche Luigi Manconi, sulle pagine de La Repubblica e de Il Riformista.
In Italia non occorre avere una gran memoria per ricordare le Stragi di Stato che inaugurarono la Strategia della Tensione, negli anni delle contestazioni politiche seguite al 1968: piazza Fontana a Milano, Piazza della Loggia a Brescia, la bomba alla Stazione di Bologna, solo per citarne alcune. Come non occorre riandare tanto a ritroso nel tempo, per ricordare la Strage di Capaci o di Via D’Amelio, solo per citare i casi più eclatanti. Ebbene, in nessuna di queste vicende che causarono parecchi morti e feriti, oltre alla devastazione di aree pubbliche, che furono causa di spargimento di sangue e di infiniti strascichi nelle piazze e nelle strade italiane, non c’è mai stata nessuna condanna per il reato di Strage Politica.
Senza incorrere in tecnicismi (un linguaggio peraltro famigliare per chi ha seguito negli anni i diversi processi che hanno coinvolto i movimenti di contestazione in Italia), non possiamo non rilevare la gravità di teoremi accusatori, che inchiodano gli imputati non tanto alla ‘colpa’ circa specifici fatti peraltro rivendicati, ma elevano a ‘colpa’ il solo fatto di appartenere a una determinata area politica, aprioristicamente imputabile in quanto antagonista. Qualunque sia la condotta e il profilo individuale (nel caso di Alfredo Cospito andrebbe sottolineata la produzione di articoli, scritti, la pubblicazione di ben due libri, benché detenuto in carcere), in un reato associativo tutto diventa imputabile per il solo fatto di appartenere a un’area di pensiero criminale, secondo il teorema stesso. Purtroppo sono numerosi i casi che hanno come accusa l’associazione sovversiva finalizzata al terrorismo (270 bis): un ambito legale in cui la custodia preventiva, le intercettazioni, il massiccio uso di dispositivi di controllo intrusivi nella vita di militanti politici e politiche, sono a priori autorizzati data la gravità dell’impianto accusatorio.
Il carosello mediatico negli anni si è accodato ad una riproposizione acritica del punto di vista dell’accusa, senza alcuna messa in discussione o sollevazione di criticità: un copia-incolla finalizzato a rinforzare la demonizzazione degli accusati. Su questo inquietante aspetto si è soffermato in più occasione l’ex magistrato Livio Pepino, recentemente anche al convegno che si tenuto a Bussoleno il 16/10/2022 sul tema “Associazione a resistere, proteggiamo la protesta”, per commentare le vicende oggetto dei maxi processi che vedono da anni inputati molti attivisti No Tav per non dire del procedimento in corso contro l’intera attività del CSA Askatasuna di Torino. Un intervento, quello di Livo Pepino, che sottolinea una vera e propria “ridefinizione delle tecniche di governo della società di fronte al dissenso, alla protesta, alle lotte sociali”.
A partire da aprile 2022 Alfredo Cospito è stato sottoposto al regime del carcere duro noto come 41 bis: una condanna concepita per i condannati a reati mafiosi refrattari a collaborare con la giustizia e che per la prima volta è stato riservata ad un militante politico. Questo tipo di regime carcerario è identificabile con la tortura, per le condizioni di totale deprivazione, di contatti con l’esterno, per non dire sensoriale, inflitte al condannato.
Per questa ragione, il 20 ottobre scorso, Alfredo ha iniziato uno sciopero della fame e alla data di oggi ha già perso più di 20 chili, con gravi conseguenze sulla sua salute fisica parzialmente mitigate dall’assunzione di integratori alimentari che gli sono stati concessi solo dopo la visita al carcere di Bancali di Mauro Palma, Garante Nazionale per i Diritti delle persone private della libertà personale.
E dal 7/11/2022 è in sciopero della fame anche Anna Beniamino, detenuta al Carcere di Rebibbia a Roma.
Ciò che occorre con urgenza affrontare è la questione delle condanne esemplari attribuite ad Anna e Alfredo che si trovano nelle patrie galere solo per scontare la colpa delle loro idee, e delle azioni connesse con la loro appartenenza politica. In questo tetro scenario, non è mancata la solidarietà anche internazionale e la denuncia di queste vicende che potrebbero sembrare lontane dalla quotidianità, ma non lo sono.
Le voci dissonanti contro le grandi opere, le devastazioni ambientali, il modello ultraliberista, contro la repressione del dissenso politico, aprono scenari di altri mondi non normati dalle logiche di potere che possono superare queste barriere e continuare a circolare anche grazie e attraverso la fermezza dei prigionieri e prigioniere che non si arrendono allo stato di cose presenti.
Solidarietà con Anna, Alfredo, Juan e Ivan in sciopero della fame.
Lo stato italiano contro Alfredo Cospito. Lo sciopero della fame dell’anarchico al 41 bis (Napolimonitor)
Il 20 ottobre scorso l’anarchico Alfredo Cospito, detenuto nella casa circondariale di Bancali (Sassari) in regime differenziato ex art. 41 bis, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la disciplina detentiva a cui è sottoposto. Cospito è detenuto da più di dieci anni, accusato e condannato come esecutore e ideatore di diversi attentati – tra cui il ferimento dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi (Genova, maggio 2012) – e per strage contro la pubblica incolumità, a causa di due ordigni a basso potenziale esplosi nel giugno 2006 alla Scuola allievi carabinieri di Fossano (che non causarono ferimenti o decessi). È inoltre uno dei condannati del processo Scripta Manent, che ha visto pesanti interventi da parte della magistratura contro militanti rei, tra le altre cose, di avere “scritto e diffuso” su diverse testate web della galassia libertaria testi di informazione, critica e riflessione.
La scelta di deportare Cospito a Sassari in regime di 41 bis dalla sezione di Alta Sicurezza di Ferrara, dove era precedentemente detenuto, è motivata dalla volontà di escluderlo da qualsiasi contatto con l’esterno, di vietare ogni possibile diffusione di suoi testi, di proibire visite e corrispondenza senza censura, di ricevere libri e altro materiale. “Il detenuto – scrivono i suoi avvocati – è privato di ogni diritto e in particolare di leggere, studiare, informarsi su ciò che corrisponde alle sue inclinazioni e interessi (un paese liberale tutela tutte le ideologie, anche le più odiose, nonché il diritto allo studio e all’informazione quale strumento necessario sia al trattamento penitenziario in vista della rieducazione del reo […], che allo sviluppo stesso della personalità umana). Non riceve alcuna corrispondenza: quelle in entrata sono tutte trattenute e quelle in uscita soffrono dell’autocensura del detenuto stesso. Le ore d’aria si sono ridotte a due, trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadri, il cui perimetro è circondato da alti muri che impediscono la visuale o semplicemente di estendere lo sguardo all’orizzonte, mentre il cielo è oscurato da una rete metallica. Un luogo caratterizzato in estate da temperature torride e in inverno da un microclima umido e insalubre. La mancanza di profondità visiva incide inoltre sulla funzionalità del senso della vista mentre la mancanza di sole sull’assunzione della vitamina D. La socialità è compiuta una sola ora al giorno in una saletta insieme ad altri tre detenuti […] di cui uno è sottoposto a isolamento diurno da due anni e un secondo tende a non uscire più dalla cella”.
Il regime detentivo del 41 bis nasce nel 1986 come strumento di governo interno delle carceri, “in casi eccezionali di rivolte o altre gravi situazioni di emergenza”. Nel 1992 viene ampliato da un secondo comma (decreto Martelli-Scotti poi divenuto legge n. 356/1992) per colpire i condannati per mafia successivamente alla strage di Capaci. Se in entrambi i casi vi è l’obiettivo di annientare la soggettività del detenuto, in poco tempo il 41 bis diventa la forma di vendetta dello Stato contro quelle persone che hanno deciso di non intraprendere una collaborazione con la magistratura. Un’idea – inconciliabile con quella di “rieducazione” della pena – che in questi giorni le aree più in vista della sinistra democratica e del mondo dell’antimafia rivendicano apertamente, plaudendo all’iniziativa del governo che ha approvato un decreto-legge apportante minime modifiche alle legislazioni sull’ergastolo ostativo (il regime detentivo che impedisce alla persona condannata di accedere a misure alternative e altri benefici), ritenuto incompatibile con la Costituzione dalla Corte Costituzionale.
Nel caso di Alfredo Cospito il ricorso al regime di 41 bis è motivato dall’intenzione di interrompere la sua attività politica, di isolarlo dalla propria area di riferimento in un’aperta minaccia dello Stato a un’intera comunità politica, quella anarco-insurrezionalista, che da più di un decennio viene utilizzata come spauracchio nei confronti dell’opinione pubblica. Sono decine i militanti anarchici perseguiti e condannati per danneggiamenti o semplicemente per aver diffuso le proprie idee; condanne pesantissime come quelle che hanno colpito Cospito sono state comminate ad Anna Beniamino (sedici anni, anche lei per i fatti di Fossano), Juan Antonio Sorroche Fernandez (ventotto anni per un attentato alla sede della Lega a Treviso nel 2018, anche quello senza conseguenze letali) e altre decine di anarchici, condannati talvolta anche solo per manifestazioni non preavvisate o imbrattamenti.
Come segnala un appello redatto e sottoscritto da decine di avvocati, la natura delle misure adottate contro gli anarchici appare decisamente spropositata: “Il 6 luglio la Corte di Cassazione ha deciso di riqualificare da ‘strage contro la pubblica incolumità’ a ‘strage contro la sicurezza dello Stato’ (una fattispecie di reato a cui non si era fatto ricorso nemmeno nei casi degli attentati siciliani a Falcone e Borsellino, ndr) il duplice attentato contro la Scuola allievi carabinieri di Fossano (due esplosioni in orario notturno, che non avevano causato nessun ferito) […] attribuito a due imputati anarchici. L’originaria qualificazione di strage prevedeva l’applicazione di una pena non inferiore a quindici anni di reclusione, mentre l’attuale la pena dell’ergastolo. […] Nel mese di aprile Cospito è stato inoltre destinatario di un decreto applicativo del cosiddetto carcere duro, ai sensi dell’art. 41bis comma 2O.P., introdotto per combattere le associazioni mafiose e che presuppone la necessità di impedire collegamenti tra il detenuto e l’associazione criminale all’esterno per fini criminosi: un’altra vicenda singolare, essendo notorio che il movimento anarchico rifugge in radice qualsiasi struttura gerarchica e/o forma organizzata, tanto da far emergere il serio sospetto che con il decreto ministeriale si voglia impedire l’interlocuzione politica di un militante con la sua area di appartenenza, piuttosto che la relazione di un associato con i sodali in libertà”.
Lo sciopero della fame da parte di un detenuto è uno strumento estremo, l’unico a disposizione per reagire al proprio annientamento, una pratica che il mondo dell’informazione tende da sempre a occultare, a differenza delle iniziative mediatiche e propagandistiche come quelle messe in atto negli anni nel nostro paese da soggetti politici come i dirigenti del partito radicale. Una pratica che fa del proprio corpo un’arma, utilizzando l’auto-annientamento come strada per sottrarsi al potere, è una pratica pericolosa. Innumerevoli precedenti storici ne sottolineano la drammaticità, a partire dal destino incontrato dal militante del Sinn Féin irlandese Terence McSwiney, morto in una galera inglese nel 1920; quello di Bobby Sands, deceduto il 5 maggio 1981 dopo sessantasei giorni di sciopero della fame nel blocco H (le sezioni speciali di annientamento) del carcere di Long Kesh; quello dei militanti della Raf tedesca, come Holger Mains, morto il 9 novembre 1974 dopo due mesi di sciopero della fame nel carcere di Wittlich, e dei militanti dell’Eta basca, che hanno utilizzato questo strumento di resistenza negli anni Ottanta e Novanta.
A partire da questo lunedì anche Anna Beniamino ha intrapreso lo sciopero della fame in solidarietà con Alfredo Cospito e con gli altri detenuti anarchici oggetto della vendetta istituzionale. Il garantismo di facciata (una interrogazione parlamentare sul caso Cospito è stata presentata il 3 novembre e non ha ancora ricevuto risposta) espresso dal ministro della giustizia del governo Meloni è già davanti a una totale contraddizione, che rispecchia l’ipocrita dibattito che sta emergendo in questi giorni rispetto alla revisione delle normative su ergastolo ostativo e 41 bis, dei quali invece pochi e isolati attivisti che lottano per i diritti dei detenuti e per il superamento del carcere chiedono l’immediata eliminazione. (…)
Davide Delogu scrive ad Alfredo Cospito
…Caro compagno generoso e combattivo, la tua volontà è più forte di chi ti rinchiude nel sottosuolo con quel regime terribile, come sai bene ti sono sempre vicino, anche in questa lotta dove sei disposto a perdere la vita per raggiungere il tuo scopo, contro il torturocentrismo incarnato in quel regime vile, che deve cessare di esistere assieme all’ergastolo ostativo. Col tuo gesto combatti ancora una volta il potere con una determinazione che si alimenta sempre di più e la tua tenacia è forza, il tuo cuore ne è colmo, come la tua irriducibile e illimitata libertà anarchica. Io sostengo la tua scelta obbligata di usare il tuo corpo come arma fino all’ultima pallottola e mi auspico che non si arrivi a scaricare tutto il caricatore della tua esistenza. Ma invece, che le pratiche solidali della multiformità internazionale, che è sempre presente per la libertà, possano dare risultati come il pulsare in unico battito che riesca ad ottenere il tuo rilascio da un regime duro di totale privazione e isolamento quale il 41 bis. La mia personale veduta e che sarò sempre al tuo fianco, solidale anche da dietro le sbarre con la riottosità del mio vissuto contro il sistema vessatorio carcerario, che cerca di normalizzarci, e utilizzerò tutta la mia forza necessaria per continuare ad affrontare il mostro del lungo isolamento di cui sono prigioniero e avendoti sempre nei miei pensieri sarò sempre più forte. Il potere sta sperimentando nuovi meccanismi di repressione intimidatoria, aver creato il precedente di seppellire in 41 bis un fratello anarchico è un atto intimidatorio, utilizzare il termine “strage” politica o altro come stanno facendo ultimamente è un intimidazione. Paventare il rischio di essere condannati all’ergastolo per una strage mai avvenuta è l’ennesima intimidazione. Appunto perché l’intenzione è quella di intimorire il movimento anarchico d’azione ribelle, attualmente più forte al mondo come forza rivoluzionaria. A me del loro linguaggio non importa nulla, semmai si ricorderà invece il silenzio e l’assenza di compagni, la dove avvenga, nel momento di esprimere una dimensione solidale. Da quel che riesco a capire da dietro le sbarre si sta sviluppando una solidarietà pratica da tutto il mondo, siamo davanti a un momento storico che coinvolge tutte le individualità della rivolta, insurrezionali, rivoluzionarie, per la lotta di liberazione, per cercare di non far passare questi precedenti della ferocia assassina del 41 bis. Da una mia ricerca personale, tutti i prigionieri sottoposti a 41 bis si sono tutti ammalati, e la maggior parte di tumore e si può capire bene perché. Mi immagino che con il coordinamento necessario nelle iniziative pubbliche ci sia la presenza e la partecipazione di migliaia di solidali, anche da parte di chi magari non poteva essere d’accordo su alcune riflessioni di Alfredo, che fece pubblicare e per cui si trova in 41 bis. Per me è proprio nell’isola sarda, il luogo fisico in cui sta Alfredo che si dovrebbe manifestare ostilità, a quel carcere, direttamente con la rabbia di migliaia di solidali insieme alla coerente forza e l’onore dell’anarchia d’azione. L’universalità di coloro che pensano e parlano della loro vicinanza ad Alfredo, sono diventati modi che si convertono in tantissimi gesti d’azione solidali dell’agire anarchico, umano, di vendetta inesauribile quale desiderio della nostra giustizia…
Interrogazione parlamentare del senatore Peppe de Cristofaro al Ministro della giustizia (3 novembre 2022)
Premesso che:
da organi di stampa si apprende che Alfredo Cospito, detenuto all’interno della casa circondariale di Bancali, a Sassari, avrebbe intrapreso dallo scorso 20 ottobre lo sciopero della fame per denunciare le condizioni cui si trova costretto dal regime del 41-bis, al quale è sottoposto dall’aprile 2022, nonché per protestare contro l’ergastolo ostativo comminatogli;
nel corso della recente vicenda giudiziaria conclusasi nel luglio scorso, Cospito ha riportato nei primi due gradi di giudizio condanna per strage contro la pubblica incolumità (art. 422 del codice penale) per due ordigni a basso potenziale esplosi presso la scuola allievi Carabinieri di Fossano, senza causare né morti né feriti. Un reato che prevede la pena non inferiore ai 15 anni. Lo scorso luglio, tuttavia, la Cassazione ha riqualificato il fatto in strage contro la sicurezza dello Stato (art. 285 del codice penale), reato che prevede l’ergastolo, anche ostativo, pur in assenza di vittime. Nello specifico, si evidenzia che quella della strage contro la sicurezza dello Stato è una fattispecie che non è stata contestata nemmeno agli autori degli attentati che uccisero i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;
considerato che fino all’aprile scorso, essendo stato Cospito sottoposto per 10 anni al circuito vigente nelle sezioni di cosiddetta alta sicurezza (AS2), il detenuto poteva comunicare con l’esterno, inviare scritti e articoli e così partecipare al dibattito della sua area politica, contribuire alla realizzazione di due libri, ricevere corrispondenza e beneficiare dell’ordinario regime trattamentale in termini di socialità, colloqui visivi e telefonici, ore di aria, palestra e biblioteca. Da quando è sottoposto al regime del 41-bis e più precisamente a far data dal maggio 2022, le lettere in entrata vengono trattenute e questo, di conseguenza, induce il detenuto a limitare e ad autocensurare le proprie. Le ore d’aria sono ridotte a due, interamente trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadrati; la “socialità” è limitata a un’ora al giorno, il detenuto non ha inoltre accesso alla biblioteca di istituto, e fruisce di un unico colloquio mensile e nessuna telefonata;
ritenuto che quanto detto ha gravi conseguenze sul benessere psicofisico del detenuto traducendosi in una vera e propria deprivazione sensoriale, che finisce con l’ottundere e deprimere la sua personalità e se tali condizioni venissero protratte ulteriormente condurrebbero ad un concreto ed irrimediabile danno alla salute;
ritenuto altresì che a parere dell’interrogante nella vicenda si è al cospetto di uno stravolgimento del senso del regime di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, posto che non è coerente con la ratio della norma l’estensione del regime differenziato ad un anarchico individualista. Nel dettaglio, infatti, il regime nasce per impedire i collegamenti tra il detenuto e l’associazione criminale di appartenenza, mentre nel caso specifico si sarebbe inteso perseguire la finalità di interrompere e impedire a Cospito di continuare a esternare il proprio pensiero politico, attività, tra l’altro, da lui svolta pubblicamente, pertanto, né occulta né segreta, destinata non agli associati, bensì ai soggetti gravitanti nella sua area politica di appartenenza;
valutato che a giudizio dell’interrogante l’aver inteso il rapporto epistolare di Cospito con l’area anarchica quale comunicazione tra sodali irradia di luce fosca l’essenza argomentativa del provvedimento ministeriale, il quale sottintende una valutazione di appartenenza di tutti gli anarchici, indistintamente considerati, al sodalizio per cui è stato condannato lo stesso Cospito. Tutto ciò in mancanza di alcuna evidenza giudiziaria, posto che mai, in nessuna inchiesta, si è proposto un simile teorema, e ciò perché rappresenterebbe uno sfregio all’assetto giuridico costituzionale liberale che tutela qualsiasi ideologia, anche la più odiosa, come più volte ricordato dalla Corte suprema di cassazione;
ritenuto ancora che la magistratura di sorveglianza non ha ancora fissato e conseguentemente celebrato l’udienza camerale stabilita dall’art. 41-bis, comma 2-sexies, dell’ordinamento penitenziario a seguito del reclamo proposto dal difensore, nonostante la disposizione normativa preveda il termine di 10 giorni per deliberare sul decreto applicativo del Ministro. Cosicché nonostante il detenuto si trovi sottoposto da 6 mesi al peculiare e afflittivo regime detentivo ed abbia intrapreso lo sciopero della fame, l’autorità giudiziaria non si è ancora espressa in merito al provvedimento adottato dall’Esecutivo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso riesaminare le motivazioni poste a fondamento del decreto adottato dal suo predecessore ed eventualmente intraprendere le misure necessarie atte a ripristinare la coerenza tra regime differenziato e ratio della norma;
se non reputi di dover disporre dei propri poteri ispettivi previsti dalla legge, al fine di comprendere le ragioni del ritardo nella fissazione dell’udienza per decidere il reclamo;
se sia a conoscenza delle motivazioni giuridiche che hanno indotto la Corte di cassazione ad adottare la qualificazione giuridica dell’art. 285 del codice penale per un fatto certamente grave, ma non equiparabile ad altre vicende storico-giudiziarie avvenute in Italia qualificate ai sensi dell’art. 422 del codice penale, anche in considerazione del fatto che attribuire all’episodio criminoso citato l’idoneità di attentare alla sicurezza dello Stato presuppone, ad avviso dell’interrogante, un giudizio tendenzioso in ordine alla fragilità delle istituzioni democratiche del Paese.
Qui un’intervista ad Alfredo Cospito, nel 2014
Nessun commento:
Posta un commento