mercoledì 30 novembre 2022

La libertà di movimento non è uguale per tutti - Oiza Q. Obasuyi*

  

Il diritto a migrare è sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani. Tuttavia, questo diritto è limitato da un’asimmetria che riguarda il riconoscimento del diritto alla libertà di movimento e le leggi che gli Stati impongono sull’immigrazione. L’emergenzializzazione delle migrazioni infatti, non solo è un fenomeno che, soprattutto a livello politico e mediatico, contribuisce a una visione distorta delle stesse ma non arriva ai punti cruciali della questione che vanno dalle ragioni dietro alle quali le persone decidono di andarsene dal proprio Paese al numero esiguo di vie legali che queste persone possono scegliere di prendere.

Risulta ormai evidente che l’approccio che gli Stati Membri dell’Unione Europea (UE) adottano nei confronti di coloro che attraversano le frontiere sia basato sul securitarismo: la creazione di muri sui confini; la riduzione dei canali di ingresso sicuri per lo spostamento di persone provenienti da Paesi terzi; l’adozione di metodi coercitivi – come la detenzione amministrativa o l’utilizzo della sorveglianza biometrica − il rimpatrio forzato, il respingimento sistematico di persone alla frontiera, in violazione degli obblighi internazionali in materia di diritti umani − che, a differenza della Dichiarazione sopra menzionata, sono vincolanti. L’ultimo Action Plan sul Mediterraneo 1 presentato dalla Commissione Europea, per esempio, non propone un nuovo approccio alle migrazioni. Si tratta di un piano di 20 misure destinate a colpire “l’immigrazione irregolare” e, nonostante all’interno siano previste anche misure volte all’implementazione della “solidarietà volontaria tra Stati” nella gestione delle migrazioni e dei soccorsi in mare, non mancano riferimenti al rafforzamento della cooperazione con  Paesi quali la Libia, la  Tunisia e l’Egitto per il controllo delle frontiere  – con uno stanziamento di 580milioni di euro.

Non c’è quindi alcuna intenzione di allontanarsi da quell’esternalizzazione delle frontiere che da più parti nell’ambito dei diritti umani, dal mondo accademico a quello giuridico, è stata ampiamente sviscerata per dimostrarne l’incompatibilità con il rispetto dei diritti delle persone migranti che vengono sistematicamente respinte o catturate dalle milizie o dalle guardie costiere dei Paesi terzi in questione. Sul caso della Libia, ad esempio, le violenze e gli abusi sistematici 2 che avvengono nei centri di detenzione in cui vengono rinchiuse persone adulte e minori – catturate in mare per impedirne la partenza oppure all’arrivo, come ultima  tappa  del loro percorso migratorio – sono ormai note da tempo e denunciate dalle maggiori organizzazioni internazionali di tutto il mondo. Tuttavia, il Memorandum d’Intesa stipulato dall’Italia nel 2017, e che è stato recentemente rinnovato, continua a essere annoverato tra i modelli di gestione delle migrazioni, con politiche sempre più discriminatorie ed escludenti.

Quando nasce l’ennesimo dibattito mediatico e politico sull’immigrazione, tutto viene ridotto a una polarizzazione priva di complessità e approfondimento sulla mobilità umana, gli effetti che le leggi vigenti nel Paese di arrivo hanno sulle persone migranti e una riflessione sulla quantità di vie che sono effettivamente percorribili per chi decide di affrontare il viaggio verso l’Europa. A questo proposito occorre porsi la domanda sulla motivazione per cui una persona proveniente dalla Nigeria o dal Ghana che non necessariamente fugge da una particolare situazione di instabilità o guerra, sia comunque costretta ad affrontare un lungo viaggio in cui le probabilità di rischiare la vita sono alte.


Quali e quante sono le vie legali per entrare in UE?

Uno dei problemi principali è che la richiesta di asilo è diventata, di fatto, l’unica via legale realmente percorribile per potersi spostare, considerando lo scarso numero i visti di ingresso rilasciati. Infatti l’Italia, oltre a chiudere i porti, chiude anche gli aeroporti: secondo una ricerca effettuata dal Tortuga Think Tank nel 2019, per i Paesi dell’Africa occidentale come Senegal, Costa d’Avorio, Nigeria e Ghana il numero di visti rilasciati è molto basso. Il tasso di rifiuto del visto in Italia è passato dal 10% nel 2010 al 22,5% nel 2017. A ciò si aggiunge la disuguaglianza abissale che separa i passaporti di serie A di Paesi occidentali e   ricchi (come Stati Uniti e Paesi UE) e i passaporti di serie B del Sud del mondo, come viene ampiamente dimostrato dal Global Passport Power Rank.

Chi ha un passaporto tedesco, ad esempio, ha accesso al diritto alla libertà di movimento – senza necessità di chiedere un visto – verso molti più Paesi rispetto a chi ha un passaporto tunisino o pakistano. Un esempio recente su questa disuguaglianza di viaggio è stato il rifiuto quasi sistematico di rilasciare un visto di ingresso ai familiari di Alika Ogorchukwu, ottenuto dopo due mesi dal suo assassinio a Civitanova Marche. I funerali sono stati più volte posticipati per via del muro burocratico che non permetteva ai familiari di raggiungere l’Italia.

Senza visti da ottenere e una richiesta di asilo che con ogni probabilità verrà rigettata – specie se nel proprio Paese di origine non vi è alcuna guerra o non si è perseguitati – le alternative sono sostanzialmente due: la Carta Blu UE e il ricongiungimento familiare. Ottenere la Carta Blu UE per accedere allo spazio Schengen è strettamente legato a un privilegio di tipo economico in quanto riguarda unicamente lavoratori e lavoratrici altamente qualificati che, almeno fino a maggio 2021, dovevano presentare un contratto di almeno 12 mesi. Con “altamente qualificata” si intende una persona che, ad esempio per il caso italiano, svolge il lavoro di: dirigente, legislatore, imprenditore, professionista del settore scientifico e ingegneristico. Con una recente riforma della Commissione Europea, la soglia salariale per i richiedenti è stata ridotta da un minimo del 100% fino al limite massimo del 160% del salario medio annuo lordo dello Stato membro di arrivo (rispetto al precedente 150% minimo senza limite massimo), e il contratto da presentare è ora di 6 mesi.

Nonostante l’approvazione della riforma sulla Carta Blu – con requisiti leggermente meno stringenti – un membro del gruppo europarlamentare dei Socialisti e Democratici ha affermato che è necessario un allargamento anche nei confronti di persone che non necessariamente ricadono nella categoria di “altamente qualificato”. Tuttavia, finora la Carta Blu si è confermata la via legale meno utilizzata: nel 2019 solo l’1,6% dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi Terzi rientravano nell’ambito della direttiva della Carta Blu; nel 2020, secondo i dati Eurostat, solo 12 mila lavoratori extra UE altamente qualificati hanno ricevuto una Carta blu UE.

Il ricongiungimento familiare è un secondo percorso legale che consente alle persone immigrate già residenti nell’UE di portare i loro coniugi e figli. Ogni Stato membro ha le proprie norme in materia ricongiungimento e riguardano l’età dei coniugi e dei figli, il salario del partner o genitore ospitante, le condizioni di vita e assicurazione. Anche se il ricongiungimento rimane una via importante in particolare per i rifugiati che cercano di riunire le loro famiglie dopo essere state separate a causa di persecuzioni o conflitti nel loro paese di origine, non è abbastanza inclusiva perché, ovviamente, per accedere a questa misura ogni singolo migrante deve avere la fortuna di avere un parente o un partner che risiede in uno Stato membro dell’UE.

Il caso italiano: l’ingresso per lavoro

Le attuali politiche migratorie in Italia che riguardano l’ingresso per lavoro sono regolate dalla legge Bossi-Fini del 2002. Anche in questo caso è possibile parlare di politiche fallimentari che di fatto hanno peggiorato le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, costringendole a vivere in un limbo di irregolarità e sfruttamento.

La Bossi-Fini fu creata proprio per vincolare il permesso di soggiorno a un contratto di lavoro, eliminando la figura dello “sponsor”, un metodo che, prima dell’adozione di questa legge, permetteva alla persona di origine straniera di entrare legalmente in Italia con un visto per cercare lavoro grazie alle garanzie economiche offerte da un familiare, un conoscente o un altro garante. Questo strumento però è stato abolito. Come spiega l’avvocato Livio Neri dell’Associazione per gli Studi Giuridici per l’Immigrazione (ASGI): 

Occorre superare i punti critici, uscendo dalla stretta connessione tra soggiorno e lavoro, riabilitando quell’intuizione intelligente della sponsorizzazione, sanando l’irregolarità che è stata prodotta in questi anni non con provvedimenti di emersione spot, che sono totalmente zoppi, ma con meccanismi che portino le persone integrate nel tessuto sociale alla ‘luce’.

Questa legge ha poi in sé un paradosso: la persona  straniera che desidera ottenere il permesso di soggiorno per lavoro è tenuta a  restare  nel  proprio Paese di origine fino  alla  conclusione  della  lunga  procedura di  ingresso,  “non  essendo  ammissibile  la  richiesta  di  assunzione  presentata  nei  confronti di un soggetto che già si trovi in Italia”, spiega William Chiaromonte, ricercatore di Diritto del Lavoro, nel libro “Ius Migrandi”. Inoltre, continua Chiaromonte, questo si scontra con  il  fatto  che  “la  procedura  tipica  di  assunzione  si  fonda sul meccanismo della chiamata nominativa, la quale ovviamente presuppone  che  il  datore  di  lavoro  abbia  già  una  conoscenza  diretta  dello  straniero,  nonostante  che  –  è  bene  ribadirlo  –  questi  debba  necessariamente  ancora  trovarsi all’estero”.

Nella  pratica, infatti, è molto frequente che la persona  straniera  faccia  ingresso  tramite vie informali in Italia nella speranza di regolarizzarsi nel corso del tempo. Quando però il numero di lavoratori e lavoratrici straniere che riempiono le sacche del lavoro sommerso non è più ignorabile, si procede con le regolarizzazioni (o “sanatorie”). L’ultima, promossa dall’ex ministra dell’agricoltura Teresa Bellanova del governo Conte, continua ad essere un insuccesso visti i ritardi della burocrazia e l’esclusione di diverse categorie lavorative per cui lavoratori e lavoratrici straniere continuano a vivere nella precarietà, senza documenti e contratti validi. «Le regolarizzazioni stesse», scrive l’avvocato Gianfranco Schiavone di ASGI «pur inevitabili, hanno rafforzato un sistema malato e crudele in ragione della scelta che ha quasi sempre caratterizzato tali provvedimenti ovvero quella di basarsi sulla sola volontà del datore di lavoro di fare emergere o meno il rapporto di lavoro irregolare». Di conseguenza, anche in questo caso, il lavoratore o la lavoratrice straniera diventano soggetti passivi e senza diritti effettivamente riconosciuti.

Conclusioni

Possiamo riassumere il tutto dicendo che ci troviamo di fronte a un razzismo istituzionale che va dalla disuguaglianza sistemica nel diritto alla libertà di movimento alle leggi che poi ogni stato membro dell’UE  – che assume i connotati di una vera e propria fortezza – adotta in materia di immigrazione. 

Innanzitutto il presupposto errato più importante è la convinzione che i confini d’Europa possano e debbano essere chiusi ai cosiddetti “migranti economici”. È questa convinzione che ha reso quasi impossibile per molte persone provenienti dai Paesi del continente Africano, ad esempio, emigrare legalmente verso la maggior parte dei paesi europei. Sono necessarie politiche di apertura, offrendo un ampio allargamento delle politiche sui visti, annullando politiche migratorie restrittive e illegali (come l’esternalizzazione delle frontiere e i respingimenti sistematici). ll diritto a migrare può essere garantito solo con una seria attuazione della tutela dei diritti umani dei migranti, tenendo anche in considerazione il diritto di scegliere il proprio percorso. Come spiega Nazzarena Zorzella, avvocata di ASGI, su Altreconomia, sul caso italiano:

Negli ultimi vent’anni e oltre le persone straniere in Italia non hanno avuto il diritto di scegliere in quale percorso amministrativo e giuridico immettersi per il diritto di soggiorno e di residenza in Italia. Aver negato l’esistenza di visti per ricerca di lavoro con un tempo ragionevole […] ha costretto tante persone non solo ad affidarsi ai trafficanti ma anche a entrare nel sistema della protezione internazionale.

Il sistema di protezione internazionale però, come abbiamo visto, viene applicato alle fattispecie che rientrano nella Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite sui rifugiati. Chi intraprende un viaggio per questioni socio-economiche – tenuto conto delle innumerevoli variabili del percorso che comportano la detenzione in Libia o cadere nel circuito della tratta di esseri umani – non rientra in quelle fattispecie.

A oggi, non vi è quindi alcun percorso legale alternativo che sia effettivamente praticabile per le persone che provengono dal Sud del mondo. Infine, sulle politiche interne dell’Italia, persone come Omar Baldeh, Soumaila Sako, Mohammed Ben Ali, Becky Moses e molte altre decedute o/e sfruttate nei ghetti per braccianti, e non solo, non sono “effetti collaterali” ma conseguenze di un sistema profondamente diseguale e strutturalmente discriminatorio basato su leggi che, di fatto, criminalizzano, escludono e penalizzano le persone migranti. 

Occorre non solo uno stravolgimento del dibattito sulle migrazioni – che non può concentrarsi solo sugli sbarchi – ma anche un modo innovativo e radicalmente diverso di concepire la mobilità umana che non deve essere un privilegio per pochi.

* Dottoressa in Relazioni Internazionali. Contributor freelance che si occupa di migrazioni, razzismo e cittadinanza.

1.      Migration routes: Commission proposes Action Plan for Central Mediterranean to address immediate challenges, European Commission (21 novembre 2022)

2.      Rapporto Amnesty International: “Nessuno verrà a cercarti: i ritorni forzati dal mare ai centri di detenzione della Libia” – Executive summary

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