La normativa italiana in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali viola la Carta Sociale Europea prevedendo eccessive restrizioni all’esercizio di tale diritto. È quanto ha stabilito il CEDS (Comitato europeo dei diritti sociali) in un’importante decisione assunta lo scorso 13 marzo 2026 accogliendo un reclamo presentato dall’Unione Sindacale di Base. IL CEDS è l’organismo deputato a vigilare sul rispetto dei contenuti della Carta Sociale Europea da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa. La decisione, peraltro, è di particolare rilevanza in considerazione delle attuali tendenze poco favorevoli da parte delle Alte Corti e degli organismi di controllo internazionale sui temi che riguardano il conflitto sociale.
Il reclamo
presentato da USB ha sottoposto all’attenzione del CEDS una serie circostanziata
di limitazioni poste in essere dalla normativa italiana, prevista dalla legge
n. 146/1990 in materia di servizi pubblici essenziali, soffermandosi sia sulla
continua tendenza a espandere la nozione di servizio pubblico essenziale, sia
sulla prassi attuativa operata dalla Commissione di Garanzia, l’autorità
prevista per l’applicazione della legge, tesa a imporre interpretazioni
restrittive che hanno reso l’esercizio del diritto di sciopero arduo e ai
limiti dell’impossibile. In particolare sono state sottoposte all’esame del
CEDS le norme e le prassi in virtù delle quali sono stati inclusi nella
nozione di servizi pubblici essenziali non solo interi settori senza alcuna
distinzione circa la specifica attività coinvolta nello sciopero, ma anche attività
quali sagre, eventi ludici o sportivi, che poco hanno a che fare con i servizi
essenziali sia nella sua accezione europea sia, persino, secondo gli
originari intenti del legislatore del 1990. Il sindacato reclamante rilevava
violazione della Carta sociale europea e in particolare dell’art. 6 paragrafo
4, che riconosce il diritto di sciopero, e della lettera G che ammette restrizioni
solo se “necessarie in una società democratica a proteggere i diritti e
le libertà altrui, l’interesse pubblico, la sicurezza nazionale, la salute
pubblica e la morale”. Il CEDS ha rilevato che la normativa
italiana, come evoluta e come attuata, violi gli standard fissati dalla Carta
Sociale Europea in almeno tre punti.
Il primo è
senza dubbio il più rilevante ed è anche quello di maggiore attualità. Il
Comitato rileva e stigmatizza infatti l’eccessiva espansione della nozione di
servizio pubblico essenziale. Secondo il Comitato i limiti al diritto di
sciopero sono tollerabili solo se viene individuato in maniera rigorosa
l’ambito entro il quale applicarli, tale limitazione non può essere estesa a
settori della vita sociale che non si connotino strettamente e rigorosamente
come funzionali alla sicurezza e alla salute pubblica. Il Comitato, con
particolare riferimento alle riforme operate dal legislatore del 2000 e del
2015, che hanno esteso anche ai luoghi della cultura le severe restrizioni
operate dalla Commissione, prende atto che il nostro ordinamento include nella
nozione di servizi essenziali materie e settori incompatibili con gli standard
europei. Ma soprattutto, ed è questa la parte della decisione destinata a
incidere di più e ad aprire un aspro contenzioso tra sindacati conflittuali e
Commissione di garanzia, dichiara incompatibile con la Carta europea il
metodo fatto proprio dalla normativa e dalla prassi attuativa italiane, di
individuare i “servizi essenziali” non tenendo conto delle singole e specifiche
attività svolte dal personale in sciopero ma operando per
macrosettori. Facciamo un esempio. La normativa italiana include tra i servizi
pubblici essenziali “i trasporti”. Ma ben si comprende, e su questo il CEDS
opera una severa condanna, che occorrerebbe in realtà distinguere il trasporto
di persone dal trasporto di merci e all’interno del trasporto di merci, distinguere
la funzione delle merci trasportate, per cui un conto è l’urgenza nel trasporto
di materiale medico, altro il trasporto di merci che non hanno alcun legame con
i servizi essenziali o sono addirittura certamente fuori da ogni nozione di
salute pubblica, quali ad esempio il trasporto di armamenti, specie se
destinati al commercio di armi verso l’estero. Ed è su questi aspetti che il
conflitto è destinato ad acuirsi ed è destinato inevitabilmente ad approdare
nelle aule di giustizia, dal momento che è ravvisabile nei primi atti emessi
dalla Commissione all’indomani della decisione europea una certa impermeabilità
dell’Autorità italiana alla decisione di Strasburgo.
La seconda
infrazione è stata rilevata nella presenza di una norma che impone alle
associazioni sindacali che indicono uno sciopero di specificarne anche la
durata. Il CEDS ricorda che è nozione elementare e condivisa dagli Stati
membri del Consiglio d’Europa che uno sciopero per espletare la sua efficacia
deterrente deve poter essere indetto senza indicarne la durata e che l’obbligo
di indicazione della durata certamente rende innocua in partenza l’azione di
lotta sindacale. Dichiara pertanto che l’obbligo di indicare la durata
contrasta con gli standard previsti dalla Carta Sociale. La decisione, pacifica
per il CEDS, è di particolare dirompenza nell’ordinamento italiano se si pensa
alla prassi crescente di imporre e “contrattare” la durata degli scioperi sino
a ottenere, spesso, la riduzione di uno sciopero inizialmente indetto per l’intera
giornata a uno sciopero di poche ore, al fine di renderne innocui e anzi
nemmeno ravvisabili, i disagi dallo stesso provocati. E quindi, di fatto,
neutralizzando in partenza la portata conflittuale dell’azione sindacale
derubricata ad azione compatibile con il sistema e impossibilitata minimamente
a scalfirlo.
La terza
infrazione riguarda la presenza di periodi di cosiddetta “franchigia”,
ossia quei periodi in cui non è possibile scioperare, o quelli di cosiddetta
rarefazione, ossia il distanziamento tra più scioperi indetti nel medesimo
servizio. Il CEDS anche rispetto a tali norme rileva le eccessive
restrizioni previste dalla normativa italiana, specialmente se incrociate con
la prima infrazione, cioè se applicate a quei settori non strettamente riconducibili
alla nozione di servizio pubblico essenziale.
Cosa accadrà
ora? Sarebbe
meglio chiedersi preliminarmente cosa sarebbe già dovuto accadere? Dopo la
censura operata dal CEDS non è pensabile che l’Italia, coscientemente, decida
di mantenere in piedi una normativa che viola un trattato così importante come
la Carta Sociale Europea. Lo Stato italiano ha il dovere di operare
quelle riforme necessarie per allineare la normativa alla decisione del CEDS e
quindi espungere dal nostro ordinamento quegli elementi normativi in contrasto
con la Carta. Ma la decisione europea si rivolge anche agli attori sociali
attribuendo loro un ruolo decisivo. Nell’ipotesi infatti che lo Stato italiano
non ponga rimedio e che l’autorità preposta (la Commissione di Garanzia) non cerchi
di adeguare la prassi interpretativa, sarà inevitabile che la giustizia
del lavoro venga chiamata a risolvere i conflitti già insorti e destinati ad
aumentare, in particolare con riferimento alla logistica ed al trasporto delle
armi. E anche i sindacati saranno posti di fronte alle proprie
responsabilità rimettendo in discussione, prassi, posizioni, inerzie
consolidate. Perché i diritti sociali stanno a una democrazia, come i muscoli a
un corpo umano. Il loro mancato, corretto e adeguato esercizio comporta
l’atrofizzazione delle funzioni democratiche.
L’articolo è tratto, in virtù di un
rapporto di collaborazione, dal sito del CRS
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