In diritto la premeditazione è considerata come circostanza aggravante. E
la premeditazione nella vicenda dell’autonomia differenziata versione Calderoli
è ben camuffata.
La proposta del minsitro ("Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia
differenziata") è scritta per colpire strumentalmente i diritti delle
persone e alla fine far passare surrettiziamente un disegno politico ai danni
della Costituzione italiana. La proposta Caldroli è pensata e concepita come
premeditato raggiro perché non definisce ex ante, alla luce del sole, le
regole, le condizioni, i limiti, le garanzie, gli obblighi che servirebbero per
concedere alle regioni una plus autonomia, ma sposta tutte le decisioni finali
in un “procedimento per l’approvazione delle intese fra Stato e Regione” che il
Parlamento sino ad ora non ha mai autorizzato
Questo modo di procedere di fatto si limita a prendere atto delle intese già
siglate tra regioni e governi, senza alcuna autorizzazione parlamentare, ma in
nessun caso si preoccupa di definire, con una legge, le regole alle quali le
intese tra regioni e governo debbono obbedire.
Non è accettabile che la nostra Costituzione sia manomessa nei suoi
fondamentali da una generica procedura di contrattazione tra governo e regioni.
Tali intese, per quanto legittime, non possono avere il potere di cambiare la
Costituzione. Avallare il contrario sarebbe gravissimo.
Nel merito, invece, si devono chiarire bene le modalità alle quali le regioni
dovranno obbedire per finanziare la sanità. La domanda fondamentale alla quale
la proposta Calderoli non risponde con chiarezza è semplice: con il
regionalismo differenziato cosa cambia nell’attuale sistema di finanziamento
della sanità? La sanità sarà finanziata in base ai diritti come prevede la 833
o in base al reddito come prevede il regionalismo fiscale? E, più in generale,
quale genere di tutela dobbiamo garantire al cittadino?
Oltretutto c’è un altro piccolo particolare che ci chiarisce le pessime
intenzioni del ministro. Infatti la proposta Calderoli, citando l’art. 117, non
parla di Lea ma di Lep (livelli essenziali di prestazioni), perché nella
contro-riforma del titolo V del 2001 è appunto previsto il passaggio dai Lea ai
Lep. La legge che nel 1992 ha istituito i Lea (L.502) parla di “livelli di
attività di servizi e di prestazioni”, i Lep, invece, parlano solo di
“prestazioni” intendendo per prestazione un singolo e specifico atto
clinico-assistenziale, di natura diagnostica e/o terapeutica. I Lea sino ad ora
sono stati definiti come macro aggregati di attività servizi e prestazioni e
suddivisi in tre grandi gruppi (salute pubblica assistenza distrettuale
assistenza ospedaliera), i Lep secondo l’art.117 sono semplici prestazioni
tecniche esattamente come si usa nei prontuari delle assicurazioni.
È evidente che con il regionalismo differenziato l’intenzione non solo è quella
di dare di più a chi è più ricco e di meno a chi è più povero, ma è anche di
ridurre l’assistenza sanitaria ai più poveri a pura prestazione. Cioè in
pratica con il passaggio dai Lea a i Lep si vuole reinterpretare il concetto di
tutela essenziale facendolo coincidere il bisogno di cura con la prestazione
tout court. Cioè con il minimo del minimo.
Siccome il sud dovrà essere garantito con i Lep e assistito con quello che
Calderoli chiama “perequazione infrastrutturale”, e siccome la perequazione per
le regioni del nord è come il costo della carità, di conseguenza al sud basta
garantire prestazioni essenziali altrimenti la carità richiesta sarebbe troppo
onerosa.
I tranelli e i trucchi di Calderoli devono essere smascherati nell’interesse
della trasparenza e della democrazia.
La Libertà Non Sta Nello Scegliere Tra Bianco E Nero, Ma Nel Sottrarsi A Questa Scelta Prescritta. (Theodor W.Adorno)
mercoledì 7 dicembre 2022
Che cosa significa passare dai Lea ai Lep di Calderoli - ,Ivan Cavicchi
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