venerdì 29 settembre 2023

Identificazioni dei minori stranieri non accompagnati e menzogne di governo - Fulvio Vassallo Paleologo


 

Il Consiglio dei ministri ha varato la bozza di un Decreto legge che, tra le altre previsioni di dubbia costituzionalità, prevede nuovi criteri per l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati, al fine dichiarato di espellere i “falsi minori”. Una ennesima proiezione normativa di uno slogan elettorale che ha permesso alle destre di vincere le ultime elezioni.

In base all’art.5 del Decreto legge che adesso dovrebbe andare alla firma del Presidente della Repubblica e quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, si prevede che, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, essa è disposta dal Prefetto attraverso l’attivazione di strutture temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA. In caso di momentanea indisponibilità di strutture temporanee, il prefetto potrà disporre il provvisorio inserimento del minore – che ad una prima analisi appaia di età superiore ai sedici anni – per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri e strutture per adulti diversi da quelli riservati ai minori.

Sempre “in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati”, si aggiunge poi che l’autorità di pubblica sicurezza potrà disporre già al momento della prima identificazione, “lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’età, dando immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza anche “oralmente” l’esecuzione. Solo successivamente ma senza termini precisi i provvedimenti verranno formalizzati per iscritto e notificati agli interessati. Non ci sono previsioni specifiche in ordine alle modalità di impugnazione, ma si può ritenere che al riguardo rimangano in vigore le procedure vigenti in passato. Si potrà impugnare il verbale di identificazione “davanti al Tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro cinque giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile” e “quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d’urgenza entro 5 giorni”. Si aggiunge poi che “ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza”.

Si “deroga” così ai criteri di accertamento dell’età ed alla presunzione di minore età in caso di dubbio, stabiliti dalla legge Zampa n.47 del 2027 e dal Decreto legislativo b.142 del 2015 che ha recepito la direttiva UE sull’accoglienza n.33 del 2013, secondo cui “l’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona”. Si ritorna in sostanza alla situazione esistente fino al 2017 quando gli accertamenti sull’età dei minori stranieri non accompagnati erano svolti prevalentemente dalle autorità di polizia, magari sulla base del semplice esame radiografico del polso, con errori ed abusi che erano stati rilevati anche dalla Commissione di inchiesta della Camera dei Deputati sui centri per stranieri. Ad ogni visita ispettiva nei centri di detenzione per adulti le associazioni ed i parlamentari rinvenivano minori stranieri ritenuti erroneamente adulti, mentre erano vittime di tratta le minorenni. soprattutto nigeriane, ma anche i minori, a cui le stesse organizzazioni dei trafficanti, per poterne disporne più facilmente, suggerivano di dichiarare la maggiore età. Adesso saranno le stesse autorità statali che faciliteranno, non i rimpatri, ma le reti criminali che prosperano sul proibizionismo delle migrazioni e sulle identificazioni sommarie.

Secondo il decreto legge approvato dal governo, qualora l’età dichiarata dal minore risulti mendace all’esito degli accertamenti, la condanna per il reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale può essere sostituita dalla misura amministrativa dell’espulsione dal territorio nazionale. Espulsione che, prima di essere eseguita, potrebbe essere preceduta da un periodo di detenzione amministrativa, non si comprende ancora in quali strutture. Sembra però molto difficile che i provvedimenti di espulsione si possano tradurre nel rimpatrio effettivo del minore che si suppone abbia mentito sulla dichiarazione della propria età. Sarà ancora una volta una procedura che moltiplicherà i casi di clandestinizzazione, anche in danno di soggetti particolarmente vulnerabili.

Per la Direttiva europea “rimpatri” 2008/115/CE, che pure ammette casi singoli di rimpatrio quando sono rintracciate le famiglie di provenienza nei paesi di origine, sono “persone vulnerabili»: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subìto tortura, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale .” Spesso i minori stranieri sommano diverse cause di vulnerabilità che non sarà certo facile provare nei pochi giorni previsti per la procedura di identificazione e per gli eventuali ricorsi.

Il minore deve essere informato, in una lingua che possa capire e con l’ausilio di un mediatore culturale, tenendo conto del suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l’ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami

Il minore straniero non accompagnato ha comunque diritto di partecipare per mezzo di un suo  rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito, e a tale fine va assicurata in tutte le fasi della procedura la presenza di un mediatore culturale e di un difensore.

Secondo la vigente legge n.47/2017 ,“L’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona”

Adesso, invece, l’accertamento dell’età viene rimesso esclusivamente alle autorità di polizia nella fase di prima identificazione ed il controllo di garanzia dell’autorità giudiziaria competente” si potrà svolgere nei casi di arrivi massicci, dunque nella totalità dei casi, anche “su base verbale”, e nei brevissimi tempi previsti dal Decreto legge non è accordato un diritto di ricorso effettivo. La conferma giudiziaria scritta può arrivare infatti successivamente, ma non si precisa in che termini.

I casi di verifica dell’età rimangono dunque affidati alla polizia nei casi di “particolare urgenza”, frutto di una valutazione discrezionale della stessa autorità, e l’accertamento dell’età maggiore dopo la dichiarazione, ritenuta mendace, di minore età può comportare una espulsione immediata di ragazzi tra 16 e 17 anni, in violazione del divieto di respingimento, stabilito in favore dei minori dalle leggi nazionali e dal diritto dell’Unione Europea. E tutto questo in un decreto che tratta di espulsioni di immigrati lungo-residenti ritenuti socialmente pericolosi, di restrizioni in materia di domande reiterate di protezione, e di aumento delle dotazioni organiche delle forze di polizia. Sulla maggiore tutela delle donne immigrate in arrivo in Italia saranno le prassi che confermeranno, o meno, le buone intenzioni (su questo punto) del governo. Sempre che si trovino le risorse finanziarie necessarie.

Secondo Giorgia Meloni “Rendiamo più veloci le espulsioni degli immigrati irregolari pericolosi, introduciamo la piena tutela per tutte le donne e manteniamo quella per i minori ma con le nuove regole non sarà più possibile mentire sull’età reale”. Per il ministro dell’interno Piantedosi“non deroghiamo al regime di tutela per i minori, quel regime non viene meno”“viene previsto che in caso di rilevante afflusso e indisponibilità di strutture, il prefetto possa disporre la permanenza provvisoria per un periodo non superiore a 90 giorni nei Cara e nei Cas, ma questo non significa che viene meno il regime di tutela e trattamento differenziato per il minore”

“Più semplici” saranno soltanto gli errori e gli arbitri commessi dalle forze di polizia ai danni dei minori stranieri non accompagnati. Le procedure “semplificate” di riconoscimento dell’età vanno contro il principio del “migliore interesse del minore”, sancito dalla legge n.47 del 2017 sulla base delle Convenzioni internazionali. Se si considerano le prassi effettivamente seguite dalle autorità di polizia in passato, e presumibilmente in futuro, in base alle nuove disposizioni, si tratta di previsioni normative che potrebbero risultare incostituzionali per violazione degli articoli 13 (in tema di libertà personale), 24 (in tema di diritti di difesa) e 117 della Costituzione (riguardo il rispetto delle Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall’Italia).

Secondo la Corte di cassazione (Sentenza del 3 marzo 2020, n. 5936)“l’accertamento dell’età non può essere considerato valido ove:

  1. a) faccia prevalere i risultati degli accertamenti sanitari rispetto ai dati anagrafici certificati dal passaporto o da altro documento di identità;
  2. b) determini la maggiore età dell’interessato sulla base di un unico esame, ad es. la radiografia del polso-mano, anziché su una procedura multidisciplinare consistente nello svolgimento di un colloquio sociale, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato;
  3. c) non specifichi il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo attribuibile: la mancata indicazione del margine di errore, infatti, impedisce di applicare il principio della presunzione di minore età in caso di dubbio.

Per la Corte di cassazione “nel procedimento finalizzato all’accertamento dell’età del minore, là dove sussistano dubbi sull’età, quanto il minore non accompagnato venga a dichiarare alle autorità preposte sulla propria età non vale quale elemento per dichiarare del primo l’inattendibilità, ma è il presupposto stesso per l’attivazione del procedimento là dove manchi un documento anagrafico“. Adesso questo principio consolidato nella giurisprudenza viene capovolto, e si affida alla polizia, dopo i primi sommari accertamenti, il potere di stabilire il carattere mendace della dichiarazione del minore, con un controllo giurisdizionale attenuato e ritardato, affidato anche oralmente alla Procura e solo successivamente al Tribunale dei minorenni.

Come osserva invece la Corte di Cassazione, “all’esito del procedimento finalizzato all’accertamento della età del minore non accompagnato, il Tribunale per i minorenni, giudice del merito competente, è chiamato ad avvalersi degli esiti dell’esame multidisciplinare riservato al minore e quindi, anche, dell’accertamento sanitario che contenga la specifica del margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate, e dei conseguenti valori, minimo e massimo, attribuibili, all’età del minore.

Per la stessa Corte, “Il margine di errore cristallizzato nell’accertamento sanitario per gli estremi indicati non afferisce soltanto all’indagine medica, ma guida, nei suoi esiti, anche l’accertamento demandato al giudice, correlandosi al primo l’affermazione della regola presuntiva per la quale, ove l’applicazione del margine di errore, in combinato con il range di età stimato dai sanitari, non consenta di addivenire con certezza alla determinazione dell’età, si presume nella persona esaminata quella minore”.

Le nuove previsioni contenute nell’art.5 dell’ennesimo decreto legge “omnibus” approvato dal Consiglio dei ministri collidono con norme ancora in vigore della legge n.47 del 2017, che non sono state espressamente abrogate, e costituiscono il presupposto per prassi di polizia che potrebbero violare nella sostanza i principi di garanzia previsti, come “superiore interesse del minore”, anche in favore dei minori stranieri non accompagnati, dalle Convenzioni internazionali, dalle Direttive europee e dall’art.117 della Costituzione che le richiama.

Ancora una volta non rimane che prepararsi ad una forte mobilitazione ed all’avvio di una serie di vertenze legali per ristabilire i principi di garanzia imposti in uno Stato di diritto dal sistema gerarchico delle fonti normative e dai richiami costituzionali ed internazionali. Sarà anche necessario un costante monitoraggio delle strutture diverse nelle quali verranno confinati i minori stranieri non accompagnati, soprattutto quelli che saranno destinatari di un provvedimento di espulsione per l’asserita dichiarazione mendace in ordine all’età. Si dovrà infatti vigilare per impedire che vengano violati i divieti di respingimento ed espulsione stabiliti in favore dei minori dall’art. 19 del T.U. n.286/98, dalla normativa europea e dalle Convenzioni internazionali.

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