Il Consiglio
dei ministri ha varato la bozza di un Decreto legge che, tra le altre previsioni
di dubbia costituzionalità, prevede nuovi criteri per l’accertamento dell’età
dei minori stranieri non accompagnati, al fine dichiarato di espellere i “falsi
minori”. Una ennesima proiezione normativa di uno slogan elettorale che ha
permesso alle destre di vincere le ultime elezioni.
In base
all’art.5 del Decreto legge che adesso dovrebbe andare alla firma del
Presidente della Repubblica e quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, si
prevede che, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di
minori non accompagnati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal
Comune, essa è disposta dal Prefetto attraverso l’attivazione di strutture
temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA. In caso di momentanea
indisponibilità di strutture temporanee, il prefetto potrà disporre il
provvisorio inserimento del minore – che ad una prima analisi appaia di età
superiore ai sedici anni – per un periodo comunque non superiore a novanta
giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri e strutture per adulti
diversi da quelli riservati ai minori.
Sempre “in
caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati”, si aggiunge poi che
l’autorità di pubblica sicurezza potrà disporre già al momento della prima
identificazione, “lo svolgimento di rilievi antropometrici o
di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione
dell’età”, dando immediata comunicazione alla procura della Repubblica
presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne
autorizza anche “oralmente” l’esecuzione. Solo successivamente ma senza termini
precisi i provvedimenti verranno formalizzati per iscritto e notificati agli
interessati. Non ci sono previsioni specifiche in ordine alle modalità di
impugnazione, ma si può ritenere che al riguardo rimangano in vigore le
procedure vigenti in passato. Si potrà impugnare il verbale di
identificazione “davanti al Tribunale per la persona, la famiglia ed i
minorenni entro cinque giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile” e “quando è proposta
istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via
d’urgenza entro 5 giorni”. Si aggiunge poi che “ogni procedimento
amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è
sospeso fino alla decisione su tale istanza”.
Si “deroga”
così ai criteri di accertamento dell’età ed alla presunzione di minore età in
caso di dubbio, stabiliti dalla legge Zampa n.47 del 2027 e dal Decreto
legislativo b.142 del 2015 che ha recepito la direttiva UE sull’accoglienza
n.33 del 2013, secondo cui “l’accertamento socio-sanitario dell’età
deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio
multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in
presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive
possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e
psichica della persona”. Si ritorna in sostanza alla situazione
esistente fino al 2017 quando gli accertamenti sull’età dei minori stranieri
non accompagnati erano svolti
prevalentemente dalle autorità di polizia, magari sulla base del
semplice esame radiografico del polso, con errori ed abusi che erano stati
rilevati anche dalla Commissione
di inchiesta della Camera dei Deputati sui centri per stranieri. Ad
ogni visita ispettiva nei centri di detenzione per adulti le associazioni ed i
parlamentari rinvenivano minori stranieri ritenuti erroneamente adulti, mentre
erano vittime di tratta le minorenni. soprattutto nigeriane, ma anche i minori,
a cui le stesse organizzazioni dei trafficanti, per poterne disporne più
facilmente, suggerivano di dichiarare la maggiore età. Adesso saranno le stesse
autorità statali che faciliteranno, non i rimpatri, ma le reti criminali che
prosperano sul proibizionismo delle migrazioni e sulle identificazioni
sommarie.
Secondo il
decreto legge approvato dal governo, qualora l’età dichiarata dal minore
risulti mendace all’esito degli accertamenti, la condanna per il reato di false
dichiarazioni al pubblico ufficiale può essere sostituita dalla misura
amministrativa dell’espulsione dal territorio nazionale. Espulsione
che, prima di essere eseguita, potrebbe essere preceduta da un periodo di
detenzione amministrativa, non si comprende ancora in quali strutture. Sembra
però molto difficile che i provvedimenti di espulsione si possano tradurre nel
rimpatrio effettivo del minore che si suppone abbia mentito sulla dichiarazione
della propria età. Sarà ancora una volta una procedura che moltiplicherà i casi
di clandestinizzazione, anche in danno di soggetti particolarmente
vulnerabili.
Per la
Direttiva europea “rimpatri” 2008/115/CE, che pure ammette casi singoli di
rimpatrio quando sono rintracciate le famiglie di provenienza nei paesi di
origine, sono “persone vulnerabili»: i minori, i minori non
accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie
monoparentali con figli minori e le persone che hanno subìto tortura, stupri o
altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale .” Spesso
i minori stranieri sommano diverse cause di vulnerabilità che non sarà certo
facile provare nei pochi giorni previsti per la procedura di identificazione e
per gli eventuali ricorsi.
Il minore
deve essere informato, in una lingua che possa capire e con l’ausilio di un
mediatore culturale, tenendo conto del suo grado di maturità e di
alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante
l’ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere
sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di
tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di
sottoporsi a tali esami
Il minore
straniero non accompagnato ha comunque diritto di partecipare per mezzo di un
suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e
amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito, e a tale
fine va assicurata in tutte le fasi della procedura la presenza di un mediatore
culturale e di un difensore.
Secondo la vigente legge
n.47/2017 ,“L’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto
in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti
adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale,
utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta,
del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona. Non devono
essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato
psico-fisico della persona”
Adesso,
invece, l’accertamento dell’età viene rimesso esclusivamente alle autorità di
polizia nella fase di prima identificazione ed il controllo di garanzia
dell’autorità giudiziaria competente” si potrà svolgere nei casi di arrivi
massicci, dunque nella totalità dei casi, anche “su base verbale”, e nei
brevissimi tempi previsti dal Decreto legge non è accordato un diritto di
ricorso effettivo. La conferma giudiziaria scritta può arrivare infatti
successivamente, ma non si precisa in che termini.
I casi di
verifica dell’età rimangono dunque affidati alla polizia nei casi di
“particolare urgenza”, frutto di una valutazione discrezionale della stessa
autorità, e l’accertamento dell’età maggiore dopo la dichiarazione, ritenuta
mendace, di minore età può comportare una espulsione immediata di ragazzi tra
16 e 17 anni, in violazione del divieto di respingimento, stabilito in favore
dei minori dalle leggi nazionali e dal diritto dell’Unione Europea. E tutto
questo in un decreto che tratta di espulsioni di immigrati lungo-residenti
ritenuti socialmente pericolosi, di restrizioni in materia di domande reiterate
di protezione, e di aumento delle dotazioni organiche delle forze di polizia.
Sulla maggiore tutela delle donne immigrate in arrivo in Italia saranno le
prassi che confermeranno, o meno, le buone intenzioni (su questo punto) del
governo. Sempre che si trovino le risorse finanziarie necessarie.
Secondo
Giorgia Meloni “Rendiamo più veloci le espulsioni degli immigrati
irregolari pericolosi, introduciamo la piena tutela per tutte le donne e manteniamo
quella per i minori ma con le nuove regole non sarà più possibile mentire
sull’età reale”. Per il ministro
dell’interno Piantedosi, “non deroghiamo al regime di
tutela per i minori, quel regime non viene meno”, “viene previsto
che in caso di rilevante afflusso e indisponibilità di strutture, il prefetto
possa disporre la permanenza provvisoria per un periodo non superiore a 90
giorni nei Cara e nei Cas, ma questo non significa che viene meno il regime di
tutela e trattamento differenziato per il minore”
“Più
semplici” saranno soltanto gli errori e gli arbitri commessi dalle forze di
polizia ai danni dei minori stranieri non accompagnati. Le procedure “semplificate” di
riconoscimento dell’età vanno contro il principio del “migliore interesse del
minore”, sancito dalla legge n.47 del 2017 sulla base delle Convenzioni
internazionali. Se si
considerano le prassi effettivamente seguite dalle autorità di polizia in
passato, e presumibilmente in futuro, in base alle nuove
disposizioni, si tratta di previsioni normative che potrebbero risultare
incostituzionali per violazione degli articoli 13 (in tema di libertà
personale), 24 (in tema di diritti di difesa) e 117 della Costituzione
(riguardo il rispetto delle Convenzioni internazionali sottoscritte e
ratificate dall’Italia).
Secondo la Corte
di cassazione (Sentenza del 3 marzo 2020, n. 5936), “l’accertamento
dell’età non può essere considerato valido ove:
- a) faccia prevalere i risultati
degli accertamenti sanitari rispetto ai dati anagrafici certificati dal
passaporto o da altro documento di identità;
- b) determini la maggiore età
dell’interessato sulla base di un unico esame, ad es. la radiografia del
polso-mano, anziché su una procedura multidisciplinare consistente nello
svolgimento di un colloquio sociale, di una visita pediatrica auxologica e
di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un
mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all’origine
etnica e culturale dell’interessato;
- c) non specifichi il margine di
errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed
i conseguenti valori minimo e massimo attribuibile: la mancata indicazione
del margine di errore, infatti, impedisce di applicare il principio della
presunzione di minore età in caso di dubbio.
Per la Corte
di cassazione “nel procedimento finalizzato all’accertamento dell’età del
minore, là dove sussistano dubbi sull’età, quanto il minore non accompagnato
venga a dichiarare alle autorità preposte sulla propria età non vale quale
elemento per dichiarare del primo l’inattendibilità, ma è il presupposto stesso
per l’attivazione del procedimento là dove manchi un documento anagrafico“.
Adesso questo principio consolidato nella giurisprudenza viene capovolto, e si
affida alla polizia, dopo i primi sommari accertamenti, il potere di stabilire
il carattere mendace della dichiarazione del minore, con un controllo
giurisdizionale attenuato e ritardato, affidato anche oralmente alla Procura e
solo successivamente al Tribunale dei minorenni.
Come osserva
invece la Corte di Cassazione, “all’esito del procedimento finalizzato
all’accertamento della età del minore non accompagnato, il Tribunale per i
minorenni, giudice del merito competente, è chiamato ad avvalersi degli esiti
dell’esame multidisciplinare riservato al minore e quindi, anche,
dell’accertamento sanitario che contenga la specifica del margine di errore
insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate, e dei
conseguenti valori, minimo e massimo, attribuibili, all’età del minore.
Per la
stessa Corte, “Il margine di errore cristallizzato nell’accertamento
sanitario per gli estremi indicati non afferisce soltanto all’indagine medica,
ma guida, nei suoi esiti, anche l’accertamento demandato al giudice,
correlandosi al primo l’affermazione della regola presuntiva per la quale, ove
l’applicazione del margine di errore, in combinato con il range di età stimato
dai sanitari, non consenta di addivenire con certezza alla determinazione
dell’età, si presume nella persona esaminata quella minore”.
Le nuove
previsioni contenute nell’art.5 dell’ennesimo decreto legge “omnibus” approvato
dal Consiglio dei ministri collidono con norme ancora in vigore della legge
n.47 del 2017, che non sono state espressamente abrogate, e
costituiscono il presupposto per prassi di polizia che potrebbero violare nella
sostanza i principi di garanzia previsti, come “superiore interesse del
minore”, anche in favore dei minori stranieri non accompagnati, dalle
Convenzioni internazionali, dalle Direttive europee e dall’art.117 della
Costituzione che le richiama.
Ancora una
volta non rimane che prepararsi ad una forte mobilitazione ed
all’avvio di una serie di vertenze legali per ristabilire i
principi di garanzia imposti in uno Stato di diritto dal sistema gerarchico
delle fonti normative e dai richiami costituzionali ed internazionali. Sarà
anche necessario un costante monitoraggio delle strutture
diverse nelle quali verranno confinati i minori stranieri non accompagnati,
soprattutto quelli che saranno destinatari di un provvedimento di espulsione
per l’asserita dichiarazione mendace in ordine all’età. Si dovrà infatti
vigilare per impedire che vengano violati i divieti di respingimento ed
espulsione stabiliti in favore dei minori dall’art. 19 del T.U. n.286/98, dalla
normativa europea e dalle Convenzioni internazionali.
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