sabato 31 gennaio 2026

Polizie, violenza, impunità: oltre lo “scudo penale”? - Lorenzo Guadagnucci

 

C’è una regola non scritta – un principio di buon senso e di garanzia – che consiglia di sospendere dal servizio e di tenere lontano dalla “prima linea” funzionari e operatori delle forze di polizia o degli apparati di sicurezza sottoposti a indagini e processi, specie se per fattispecie particolarmente gravi. È una “regola” che ai vertici delle polizie italiane, e ai responsabili politici pro tempore, non piace granché, e infatti viene poco e male applicata, con evidente danno per l’immagine delle istituzioni e per la qualità delle relazioni fra queste e la cittadinanza.

Nei giorni scorsi il giornalista Nello Trocchia, sul quotidiano Il Domani, ha scritto che Antonio Fullone sta per essere nominato a capo del Dipartimento per la formazione degli agenti penitenziari: la pratica preparata dal sottosegretario Andrea Delmastro sarebbe sul tavolo del ministro Carlo Nordio e mancherebbe solo la sua firma prima dell’annuncio ufficiale. Fullone, ecco il problema, è imputato nel processo scaturito dai pestaggi avvenuti nell’aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e denunciati a suo tempo proprio da Trocchia sul Domani. È una vicenda terribile, documentata dalle immagini riprese dalle telecamere interne; decine di agenti sono sotto processo con l’accusa di tortura. Fullone all’epoca era Provveditore per le carceri della Campania e fu lui a ordinare la perquisizione straordinaria poi finita in pestaggio. All’epoca il dirigente fu sospeso e sostituito nell’incarico ma ora sembra pronto a rientrare nei ranghi e ad assumere un ruolo importante e delicato come la direzione di una scuola di formazione. Fullone, naturalmente, potrebbe essere innocente e magari sarà assolto – e Nordio potrebbe anche decidere altrimenti, visto che la nomina non è ufficiale – ma il tema resta: esiste o non esiste una questione di opportunità nelle nomine e nei ruoli, a fronte di inchieste e processi per gravi fatti storici? Non sarebbe necessario attendere la fine dei processi prima di procedere con la nomina degli imputati a nuovi incarichi a ruoli direttivi?

Il problema si pose con particolare rilievo all’epoca delle inchieste sugli abusi commessi durante il G8 di Genova: furono pestaggi, torture, falsi in atto pubblico. In quel caso i vertici delle polizie e dello Stato scelsero di non intervenire, di non sospendere nessuno, di non avviare procedimenti disciplinari, per quanto a caldo perfino Pippo Micalizio, l’esperto funzionario inviato dal capo della polizia del tempo, Gianni De Gennaro, per un’indagine interna sul caso Diaz, avesse consigliato per iscritto addirittura la destituzione, cioè il licenziamento, di alcuni dirigenti coinvolti nella violenta e disastrosa “perquisizione” nella scuola, chiusa processualmente nel 2012 con la condanna in via definitiva di una decina di imputati, fra i quali importanti dirigenti nazionali della polizia di Stato.

Il caso Diaz finì anche alla Corte europea per i diritti umani e l’Italia fu condannata per non avere punito in maniera adeguata i responsabili: la sentenza Cestaro del 2015 ricordava all’Italia, fra altre cose, la necessità, in casi così gravi, di sospendere i funzionari rinviati a giudizio e di destituirli in caso di condanna definitiva. L’Italia non fece né l’una né l’altra cosa: a inchieste e processi in corso tutti i funzionari di livello più alto erano stati anzi promossi a incarichi superiori, e dopo il 2012, nonostante la condanna in Cassazione, nessuno era stato destituito. Nemmeno la sentenza Cestaro indusse a un ripensamento e l’immagine della polizia di Stato non ne ha certo guadagnato; resta impressa nella mente dei più la sensazione che gli apparati di sicurezza affrontino con insofferenza la verifica di legalità della magistratura e il dovere civico di trasparenza verso la cittadinanza. Genova G8, vista la rilevanza dei processi e degli imputati, ha inevitabilmente fatto scuola, e anziché spingere le istituzioni a fare chiarezza sulle procedure da seguire e ad adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ha creato un precedente nel segno dell’opacità e dell’indifferenza per il rispetto del principio di opportunità.

Nel caso di Santa Maria Capua a Vetere, a onor del vero, le sospensioni dal servizio sono state numerose, ma non uniformi, e non chiaramente comunicate all’esterno, né si conoscono i criteri seguiti – se ce ne sono stati – per stabilirne la durata e l’esito finale. Turi Palidda, in un suo recente intervento (https://www.osservatoriorepressione.info/il-meccanismo-che-garantisce-limpunita-agli-agenti-di-polizia-in-italia/), ha ricostruito il sistema di norme vigenti in materia di procedimenti disciplinari nelle varie forze dell’ordine: è un sistema così farraginoso e contraddittorio da lasciare un ampio margine di discrezionalità ai vertici degli apparati e ai loro referenti politici. E non c’è da aspettarsi una riforma nella direzione della trasparenza e della chiarezza, tutt’altro: il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quando fu trasformato in legge il decreto sicurezza, promise ad agenti e sindacati delle forze di polizia un provvedimento speciale per introdurre nell’ordinamento una serie di norme, prima previste poi stralciate dal decreto, che erano state definite “scudo penale” per le forze di polizia. Né chiarezza e trasparenza, né principio di opportunità, dunque: c’è da aspettarsi, semmai, la formalizzazione di una protezione speciale e preventiva di agenti e funzionari sottoposti a indagini e processi.

Celiando un po’, potremmo dire che l’Italia non è (ancora?) uno Stato di polizia, ma certamente è uno Stato della polizia, nel quale non è il primo (cioè il potere politico) a dettare la regole alla seconda, bensì l’inverso.

da qui

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