Il disegno
di legge che ha ricevuto l’ok del governo in Consiglio dei ministri contiene
anche norme per impedire l’ingresso di navi nelle acque territoriali italiane.
“E’ inutile e per lo più illegittimo secondo la Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare”, spiega senza incertezze Giuseppe Cataldi,
ordinario di Diritto internazionale all’Università L’Orientale di Napoli e
presidente dell’Associazione internazionale del diritto del mare. Ma andiamo
con ordine. Ecco cosa dice il testo sul tavolo del Cdm: “Nei casi di minaccia
grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l’attraversamento del
limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con
delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Interno”.
Dove sta la novità? Fin qui non ce ne sono. Anzi, “l’articolo 19 della
Convenzione Onu sul diritto del mare, che è legge dello Stato perché l’Italia
l’ha ratificata, elenca già tassativamente i casi in cui il passaggio di una
nave può essere considerato “non inoffensivo” e dunque lo Stato può
ostacolarlo”, spiega il giurista. “Ma lo Stato non può aggiungere
arbitrariamente nuove eccezioni, specialmente se violano l’obbligo di soccorso
e la tutela dei diritti fondamentali”.
In base alla
Convenzione (art. 17) a nessuna nave può essere impedito il passaggio nelle
acque territoriali finché è “inoffensivo“, compresa la sosta quando
comporta, ad esempio, l’assistenza a persone in pericolo. L’articolo 19 dice
che “il passaggio è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace,
al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero”. Il passaggio è invece
pregiudizievole quando, nel mare territoriale, la nave è impegnata in attività
come l’uso della forza, spionaggio, propaganda, esercitazioni militari,
traffici illegali di persone o merci, pesca o ricerca non autorizzate,
inquinamento grave o interferenze con comunicazioni e impianti. Ma torniamo al
ddl del governo, che di minacce gravi ne prevede quattro: “il
rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul
territorio nazionale”; “la pressione migratoria eccezionale tale da
compromettere la gestione sicura dei confini”; “le emergenze sanitarie di
rilevanza internazionale”; “gli eventi internazionali di alto livello che
richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza”. Casi in cui il
governo può disporre l’interdizione per un massimo di “trenta giorni,
prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi“.
Secondo
Cataldi, a parte il rischio terrorismo già perfettamente contemplato dalla
Convenzione, il resto sarebbe illegittimo secondo la norma
ONU. Che, tra l’altro, va applicata secondo proporzionalità e necessità:
“Senza stabilire una discriminazione di diritto o di fatto tra le navi
straniere”. Quanto alle minacce ipotizzate dal governo, per le “emergenze
sanitarie” Cataldi osserva che bisognerebbe adottare identici provvedimenti per
aeroporti e confini terrestri, “altrimenti è discriminazione”. Per gli “eventi
internazionali di alto livello” parla di “ipotesi ridicola, assolutamente
incompatibile con la Convenzione”. Infine, nel caso della “pressione migratoria
eccezionale”, Cataldi ritiene “impossibile negare il passaggio inoffensivo”
soprattutto se si tratta di navi che hanno soccorso naufraghi in un’operazione
SAR (search and rescue) e chiedono il noto porto sicuro (place of
safety). “Queste hanno sempre il diritto di entrare in acque
internazionali“, spiega, chiarendo che tale ingresso non equivale a
decidere autonomamente dello sbarco. Di più: “Non si può determinare a priori
che per un mese tutte le navi delle Ong siano pericolose: la minaccia deve
essere specifica e provata per la singola imbarcazione, e la
presenza di persone salvate in mare non costituisce di per sé una minaccia”.
A proposito
di Ong, il ddl del governo aggiunge che “i migranti eventualmente a bordo di
imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi
terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha
stipulato appositi accordi o intese”. Ipotesi che però non avrebbe nulla
a che fare col passaggio in acque internazionali regolato dalla
Convenzione Onu. Nel coordinare un’operazione di soccorso, l’Italia potrebbe
decidere di assegnare – illegittimamente secondo Cataldi, che cita le
convenzioni internazionali in materia – un porto lontano, anche in un altro
Paese. Nondimeno, “l’imbarcazione ha sempre il diritto di entrare nelle acque
territoriali in base al diritto internazionale. E in caso di emergenza anche di
entrare in porto, come ribadito in diverse sentenze, come quella del caso di
Carola Rakete”. Ancora: “L’obbligo di soccorso prevale sulle norme interne
relative all’immigrazione: i naufraghi non possono essere considerati migranti
illegali nel momento in cui la nave comunica l’emergenza e richiede un “place
of safety””, ricorda Cataldi. Peraltro, aggiunge, “sono tutte cose già viste e
superate ai tempi in cui a tentare soluzioni identiche fu Matteo
Salvini col decreto Sicurezza bis (decreto-legge n. 53/2019), sempre
in virtù della pressione migratoria”. Il decreto fu poi modificato dal
governo Conte II che ricondusse la norma ai soli casi conformi
alla norme internazionali. Che, è bene ricordarlo, secondo l’articolo 117 della
Costituzione rappresentano un limite invalicabile per la legislazione
nazionale.
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