Un diritto di famiglia tra i più
avanzati e moderni.
Un risultato storico per Cuba (e non solo) è stato
l’esito del referendum popolare per l’approvazione del nuovo Codice della
Famiglia, un testo ampio e articolato, che rinnova complessivamente il quadro
del diritto familiare, della famiglia e dei rapporti tra i generi, e che
traguarda una serie di obiettivi politici e sociali di rilevante importanza.
Secondo quanto riportato dal Gramma, infatti, «il Consiglio elettorale
nazionale ha riferito, allo scoccare delle 08:00, alla televisione nazionale, i
risultati preliminari della votazione, a Cuba e all’estero, per il referendum
sul Codice della Famiglia. Su un totale di 8.447.467 elettori, 6.251.786 hanno
esercitato il diritto di voto, pari ad una affluenza al voto del 74,01%. Sono
state contate 5.892.705 schede valide, pari al 94,25% del totale. Di questi,
3.936.790 hanno votato SI, pari al 66,87% dei voti validi. I voti per il NO
hanno raggiunto 1.950.090, pari al 33,13%».
Un risultato di grande importanza, che conferma, con il supporto di oltre i due
terzi della popolazione cubana, l’entrata in vigore del nuovo Codice della
Famiglia, importante per diverse ragioni: costituisce una rappresentazione
estremamente vivida della capacità di innovazione e di avanzamento del sistema
sociale a Cuba, per l’ampliamento della sfera dei diritti che viene a definire
e per il carattere significativamente avanzato delle sue disposizioni;
rappresenta un fattore non solo di sviluppo, ma anche di partecipazione, a
giudicare dalle modalità stesse di elaborazione e di approvazione del testo,
dapprima sottoposto a una vasta campagna di massa di consultazione e revisione
(con l’organizzazione di un dibattito pubblico sui contenuti del Codice,
attraverso migliaia di assemblee, che, in alcuni casi, hanno rivisto,
modificato o migliorato interi articoli della legge), e poi sottoposto a
consultazione popolare ai fini della sua approvazione definitiva. Infine,
attesta un nodo teorico-politico di grande spessore, tanto più significativo
perché giunge da un Paese socialista, vale a dire l’inestricabile correlazione
tra diritti sociali e diritti civili, con lo spazio delle libertà personali e
affettive che insiste sullo spazio dell’inclusione sociale e della giustizia
sociale e che, in prospettiva, conferma il nesso teorico - giuridico e politico
- essenziale, della universalità e indivisibilità dei
diritti umani in tutte le loro generazioni (come diritti civili e politici;
come diritti economici, sociali e culturali; come diritti dei popoli e
dell’ambiente), nel senso di «tutti i diritti umani per tutti e per
tutte».
I principi cardine su cui si basa il Codice sono adesso accessibili per il
lettore italiano grazie alla traduzione curata dalla Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e redatta da Sergio Marinoni. Qui, in base al
fondamentale art. 2, «lo Stato riconosce la famiglia come cellula
fondamentale della società, la protegge e contribuisce alla sua integrazione,
al suo benessere, al suo sviluppo sociale, culturale, educativo e economico,
all’esercizio delle sue responsabilità, e crea le condizioni che garantiscono
l’adempimento delle sue funzioni come istituzione e gruppo sociale. Le diverse
forme di organizzazione delle famiglie, basate su relazioni di affetto, si
creano tra parenti, indipendentemente dalla natura della parentela, e tra
coniugi o partner affettivi». I principi di parità ed eguaglianza sono
confermati nel successivo art. 4, in particolare in relazione a «la piena
uguaglianza in materia di filiazione»; «la piena uguaglianza tra donne e
uomini, per l’equa distribuzione del tempo dedicato al lavoro domestico e di
cura tra tutti i componenti della famiglia, senza sovraccarichi per nessuno di
loro, e il rispetto del diritto delle coppie di decidere se, quanti e quando
avere figli, preservando in ogni caso il diritto delle donne di decidere sul
proprio corpo»; «il pieno sviluppo dei diritti sessuali e riproduttivi
nell’ambiente familiare, indipendentemente dal sesso, dal genere,
dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, dalla disabilità o da
qualsiasi altra circostanza personale; compreso il diritto all’informazione
scientifica sulla sessualità, sulla salute sessuale e sulla pianificazione
familiare, in ogni caso adeguata alla loro età».
Viene, chiaramente, garantito il superiore interesse del minore, quale (art.
7) «principio generale che informa il diritto di famiglia, di
osservanza obbligatoria e primordiale in tutte le azioni e le decisioni che li
riguardano, sia nella sfera privata sia nella sfera pubblica» e, di
conseguenza, in materia di separazione e affido (art. 6), indica che «le
bambine, i bambini e gli adolescenti non possono essere separati dalle loro
madri, dai loro padri e dalla loro famiglia, a meno che le autorità competenti
non lo stabiliscano in circostanze particolari, in conformità alla legge e alle
procedure stabilite, tenendo conto della necessità, dell’eccezionalità e della
temporaneità della misura e, in ogni momento, nel loro interesse superiore.
Tale separazione deve essere considerata strettamente necessaria in conseguenza
di un grave inadempimento o dell’impossibilità di esercitare le responsabilità
genitoriali, e sempre con l’obiettivo di proteggere i figli. Le decisioni
relative alla separazione devono essere considerate come misure di ultima
istanza e devono essere riviste periodicamente». Il Codice considera poi (art.
14) «questioni di protezione urgente» tutti i casi di discriminazione e di
violenza nella sfera familiare; stabilisce le fonti di parentela in tre
istituti (art. 17), «la filiazione, indipendentemente dalla sua origine o
dal modo in cui è stata determinata; il matrimonio; l’unione affettiva di fatto
registrata»; riconosce inoltre (art. 21) l’istituto della parentela socio-affettiva
in quanto «si basa sulla volontà e sul comportamento tra persone legate
affettivamente da un rapporto stabile e duraturo nel tempo che può giustificare
la filiazione».
Ancora nel senso del riconoscimento e dell’ampliamento dei diritti va poi
l’art. 50 che riconosce «fonti e tipi di filiazione», vale a dire «la
procreazione naturale, che dà luogo alla filiazione per sangue; l’atto
giuridico di adozione, che dà luogo alla filiazione adottiva; la volontà
espressa di costruire la maternità o la paternità delle persone che sono i
genitori attraverso l’uso di qualsiasi tecnica di riproduzione assistita, che
dà luogo alla filiazione assistita; e il riconoscimento dei legami
socio-affettivi filiali che si costruiscono a partire dal possesso dello status
di figlia o di figlio rispetto a madri e padri, che dà origine alla filiazione
socio-affettiva». Si riconosce poi (art. 56) che «in via eccezionale, una
persona può avere più di due vincoli di filiazione, sia per cause originarie o
sia per cause sopravvenute; qualunque sia la causa, il legame di filiazione si
instaura giuridicamente indipendentemente dal legame biologico o dalla
componente genetica delle persone coinvolte». Per questa fattispecie, sono
dettagliate (art. 57) le cause di multigenitorialità: a) i casi di filiazione
assistita in cui, oltre alla coppia, anche la terza persona che dona i gameti o
la portatrice gestazionale, che può o meno apportare l’ovulo, a seconda dei
casi, desidera assumere la maternità o la paternità, di comune accordo con la
prima; e qualsiasi altro caso in cui, sulla base del progetto di vita in
comune, sia previsto il concepimento di una figlia o di un figlio da parte di
più di due persone. In ogni caso, le persone che assumono questo progetto
di vita in comune per avere un figlio o una figlia con un altro partner, se
sono sposate o hanno costituito un’unione affettiva di fatto registrata, hanno
bisogno del consenso del rispettivo coniuge o partner affettivo di fatto in
relazione al quale non esiste la presunzione di filiazione di cui all’art. 66
del presente Codice».
Un Codice, in definitiva, tra i più moderni e avanzati, dove la qualità dei
legami affettivi e il superiore interesse del minore vengono ribaditi quali
principi chiave della norma.
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