Un atroce tentativo di distruggere l’urbanistica italiana.
Una
incredibile proposta di legge (formulata in un articolo unico, suddiviso in 9
commi), caratterizzata da una sua intrinseca illiceità avente come fine la
distruzione urbanistica dell’Italia, è stata approvata il 21 novembre 2024
dalla Camera dei Deputati, ed ora rischia il voto favorevole del Senato, che la
potrebbe trasformare in legge, favorendo i distruttori dell’ambiente naturale e
urbano del nostro Paese, e distruggendo i legittimi interessi del Popolo
sovrano.
Il comma 2 di questa proposta di legge
intende eliminare un caposaldo della tutela urbanistica: la sottoposizione
all’approvazione di un “piano particolareggiato” o
di “lottizzazione convenzionata” dei casi di
superamento dei limiti volumetrici o di altezza delle costruzioni edilizie,
mentre il comma 4 della stessa proposta sancisce che “costituiscono interventi
di ristrutturazione edilizia” (con tutti i benefici che ciò comporta), gli
interventi che consentono di realizzare, “all’interno del medesimo lotto,
organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche, funzionali e tipologiche, differenti da quelli originari”.
Dunque, come si accennava, una débâcle totale e
perenne del nostro ordinamento urbanistico, ai danni dell’ “ordine”,
dell’”armonia” e del “decoro” dei nostri Centri abitati.
Tutto in
palese contrasto con i “principi fondamentali” della nostra
Costituzione.
Innanzitutto è violato l’articolo 3 Cost., per vari motivi, e soprattutto “per illogicità manifesta”. Non può infatti
sfuggire che la legge proposta è totalmente priva dei caratteri della
“interpretazione autentica”. In effetti, non solo i contrasti giurisprudenziali
(presupposto per una legge di interpretazione autentica) ricordati nella
relazione di accompagnamento sono assolutamente insignificanti, ma, d’altro
canto, non si ravvisa in tutta la proposta di legge nessuna “disposizione” di
carattere realmente “interpretativo”, una disposizione cioè che privilegi una
tra le tante interpretazioni possibili, in modo che “coesistano” due norme: quella precedente e quella successiva che ne
chiarisca il significato.
Estremamente palese è poi la violazione
dell’articolo 9 Cost., che “tutela il paesaggio, il
patrimonio storico e artistico della Nazione, l’ambiente (naturale e urbano),
la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni”. Basti pensare che questa proposta di legge, consentendo di
costruire edifici di “altezza” e “volume” superiori a quelli degli “edifici
preesistenti e circostanti”, oppure edifici che presentano “sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche, anche
integralmente differenti da quelli originari”, rompe l’”ordine”, l’”armonia” e
il “decoro” dei Centri abitati, e crea un caos edilizio di immani proporzioni.
Un’altra palese violazione è quella dell’art. 42 Cost., il quale assegna alla “funzione sociale”
della proprietà privata, il compito di “assicurare” la salvaguardia della
“proprietà pubblica” della Collettività. Non è dubbio, infatti, che, nel nostro
caso, l’ “ordine”, l’ “armonia” e il “decoro” dei Centri abitati sono da considerare
“beni giuridici” in “proprietà pubblica” degli abitanti, e la loro salvaguardia
rientra tra i “limiti” che i proprietari
privati devono rispettare, per assicurare la “funzione sociale” della loro
proprietà.
Le “incostituzionalità” non finiscono qui.
Ma si può concludere rimarcando che si tratta di una proposta di legge che
viola in pieno anche l’articolo 41 Cost., il quale, è
vero, riconosce la “libera iniziativa economica privata”, ma impedisce che
questa sia in contrasto con “l’utilità sociale” del Popolo sovrano. Di peggio era difficile fare.
Nessun commento:
Posta un commento