martedì 17 dicembre 2024

Salva-Milano, era difficile fare peggio. Ecco tutti gli articoli costituzionali che la legge viola - Paolo Maddalena

Un atroce tentativo di distruggere l’urbanistica italiana.

Una incredibile proposta di legge (formulata in un articolo unico, suddiviso in 9 commi), caratterizzata da una sua intrinseca illiceità avente come fine la distruzione urbanistica dell’Italia, è stata approvata il 21 novembre 2024 dalla Camera dei Deputati, ed ora rischia il voto favorevole del Senato, che la potrebbe trasformare in legge, favorendo i distruttori dell’ambiente naturale e urbano del nostro Paese, e distruggendo i legittimi interessi del Popolo sovrano.

Il comma 2 di questa proposta di legge intende eliminare un caposaldo della tutela urbanistica: la sottoposizione all’approvazione di un “piano particolareggiato” o di “lottizzazione convenzionata” dei casi di superamento dei limiti volumetrici o di altezza delle costruzioni edilizie, mentre il comma 4 della stessa proposta sancisce che “costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia” (con tutti i benefici che ciò comporta), gli interventi che consentono di realizzare, “all’interno del medesimo lotto, organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche, differenti da quelli originari”. Dunque, come si accennava, una débâcle totale e perenne del nostro ordinamento urbanistico, ai danni dell’ “ordine”, dell’”armonia” e del “decoro” dei nostri Centri abitati.

Tutto in palese contrasto con i “principi fondamentali” della nostra Costituzione.

Innanzitutto è violato l’articolo 3 Cost., per vari motivi, e soprattutto “per illogicità manifesta”. Non può infatti sfuggire che la legge proposta è totalmente priva dei caratteri della “interpretazione autentica”. In effetti, non solo i contrasti giurisprudenziali (presupposto per una legge di interpretazione autentica) ricordati nella relazione di accompagnamento sono assolutamente insignificanti, ma, d’altro canto, non si ravvisa in tutta la proposta di legge nessuna “disposizione” di carattere realmente “interpretativo”, una disposizione cioè che privilegi una tra le tante interpretazioni possibili, in modo che “coesistano” due norme: quella precedente e quella successiva che ne chiarisca il significato.

Estremamente palese è poi la violazione dell’articolo 9 Cost., che “tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della Nazione, l’ambiente (naturale e urbano), la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. Basti pensare che questa proposta di legge, consentendo di costruire edifici di “altezza” e “volume” superiori a quelli degli “edifici preesistenti e circostanti”, oppure edifici che presentano “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche, anche integralmente differenti da quelli originari”, rompe l’”ordine”, l’”armonia” e il “decoro” dei Centri abitati, e crea un caos edilizio di immani proporzioni.

Un’altra palese violazione è quella dell’art. 42 Cost., il quale assegna alla “funzione sociale” della proprietà privata, il compito di “assicurare” la salvaguardia della “proprietà pubblica” della Collettività. Non è dubbio, infatti, che, nel nostro caso, l’ “ordine”, l’ “armonia” e il “decoro” dei Centri abitati sono da considerare “beni giuridici” in “proprietà pubblica” degli abitanti, e la loro salvaguardia rientra tra i “limiti” che i proprietari privati devono rispettare, per assicurare la “funzione sociale” della loro proprietà.

Le “incostituzionalità” non finiscono qui. Ma si può concludere rimarcando che si tratta di una proposta di legge che viola in pieno anche l’articolo 41 Cost., il quale, è vero, riconosce la “libera iniziativa economica privata”, ma impedisce che questa sia in contrasto con “l’utilità sociale” del Popolo sovrano. Di peggio era difficile fare.

da qui

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