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domenica 26 gennaio 2025

Leggeri fascismi – Alberto Capece

In Italia si discute il “decreto sicurezza” che tuttavia riguarda solo marginalmente i cittadini e la loro incolumità, bensì il milieu politico visto che essenzialmente  si prevedono pene e sanzioni contro le proteste di piazza, scudi legali per la polizia e persino aggravanti per chi si oppone alle grandi opere. Più chiaro di così non potrebbe essere: con il pretesto della sicurezza si tenta di reprimere il diritto di dire no al circuito politica – affari a cui si è ridotta la vita pubblica italiana ormai da parecchi decenni. E non basta l’articolo 31 stabilisce che gli atei italiani dovranno collaborare con i servizi segreti per controllare le opinioni di docenti e studenti. Ma questi sintomi sono presenti dovunque in Europa dove l’informazione – tanto per fare un esempio – trascura di riferire le gigantesche manifestazioni in Romania contro il golpe voluto (e pagato) da Bruxelles per annullare elezioni sgradite. Senza che la cosiddetta sinistra che grida contro il decreto sicurezza, dicendo che che ci porta  a uno stato di polizia, abbia nulla da dire. Sono solo parti in commedia recitata da un’ unica compagnia.

Altrove questo processo è ancora più avanti, per esempio in quella Germania dove persino le elezioni sono a rischio di rinvio a tempo indeterminato o di operazioni rumene annunciate da Breton: basti pensare che il vicepresidente dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha dichiarato che la critica ai media pubblici è un ” pericolo per la democrazia .” Mentre il Ministro degli Interni dal canto suo ha inviato un memorandum minaccioso a tutti gli ufficiali di polizia federale,  avvertendoli che l’appartenenza attiva a gruppi di “estrema destra” – ovvero l’Afd – potrebbe costituire una cattiva condotta professionale e giustificare il licenziamento. Entrambe le cose  sono totalmente illegali secondo la legge fondamentale, ancora in vigore in Germania e invece vengono dette da chi dovrebbe difenderla. In aggiunta a queste scandalose forme di repressione delle idee,  l’ufficio statale per la protezione della Costituzione di Hessen, ha formato una divisione organizzativa” per “analizzare le informazioni e coordinare le misure” in merito alle opinioni che si accumulano sulle piattaforme dei social media.” E in specifico si tentano di colpire le manifestazioni pro Palestina.

Si tratta  degli stessi argomenti  tossici e profondamente disonesti che sentiamo dal 2016, quando Trump fu accusato di essere un agente di Putin. Le opinioni politiche scomode  vengono ricostruite come “fake news mirate”, “manipolazione” e “disinformazione” provenienti da altri Paesi e attualmente dalla triade   Putin-Musk-Zuckerberg. In questo modo si cerca di privare i cittadini del diritto alla libera espressione sotto la copertura del mantenimento della “coesione sociale” e della difesa della “nostra democrazia”. Questi dementi che sentono avvicinarsi la fine non vorrebbero altro che chiudere l’intera Internet, che è un’enorme spina nel fianco, specie dopo che alcuni social si sono sottratti alla censura. Non è un caso se sia fascismo che nazismo iniziarono il loro percorso proprio dal controllo delle fonti informative: allora si trattava di reprimere le opinioni contro lo Stato che peraltro coincideva con il partito unico, oggi invece si parla di disinformazione che in realtà non significa un bel nulla, visto che nessuno ha in mano la verità. La stessa sovrapposizione tra governi e Stato sembra ora essere di nuovo all’ordine del giorno. E in questo senso significa essenzialmente proteggere le menzogne sistematiche del mainstream, in mano a pochissime mani fidate, dall’analisi dei fatti.

Per esempio quando Zelensky su ordine dell’amministrazione Biden ha chiuso il gasdotto dal quale arrivava l’ultimo rivolo di energia verso l’Europa, giornaloni e televisioni hanno detto che la Russia aveva chiuso i rubinetti. E quando è stato troppo difficile nascondere la realtà perché lo stesso Zelensky si è vantato di tale operazione, si è inneggiato a un atto che danneggiava la cattiva Russia anche se  naturalmente aumentava i prezzi per i cittadini. Peccato che per la Russia si tratta di una perdita perdite assolutamente marginale e trascurabile, mentre i raddoppio delle bollette in Austria colpisce in pieno i ceti popolari.

Adesso per lo  meno abbiamo una conoscenza di prima mano su come i fascismi europei si sono affermati.

da qui




martedì 17 dicembre 2024

Cittadini stranieri e oppositori politici, poi studenti, detenuti, raver, famiglie arcobaleno. Sono gli obiettivi colpiti, spesso per decreto, da due anni di provvedimenti liberticidi. Norme che precedono il ddl sicurezza 1236 (ex 1660)

 


di Giansandro MerliEleonora MartiniLuciana Cimino

 

 da il manifesto

 

Non solo il ddl 1660, quello che l’associazione Antigone ha definito «il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana» e contro cui oggi a Roma protestano movimenti, associazioni e partiti. I due anni di governo delle destre sono lastricati di provvedimenti liberticidi che limitano i diritti e colpiscono il dissenso. Eccole qui, le «leggi melonissime».

DECRETO RAVE
Il «divieto di tekno» viene firmato il 31 ottobre 2022, appena nove giorni dopo il giuramento del governo al Quirinale. Il pretesto è una festa non autorizzata in corso in un capannone abbandonato alle porte di Modena su cui si è concentrata l’attenzione mediatica. Mentre i partecipanti stanno ancora ballando l’esecutivo emana il dl anti-rave. Dentro c’è il primo nuovo reato partorito dalla maggioranza: articolo 633 bis c.p., «Invasione di terreni o edifici pubblici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica». Chi organizza o promuove un raduno illegale musicale in cui circolano stupefacenti rischia tra tre e sei anni di carcere, multe pesanti e la confisca dell’impianto. Pene così alte permettono l’uso delle intercettazioni preventive. Dall’entrata in vigore della norma non registrano altri grandi teknival, ovvero feste gratuite di più giorni realizzate occupando spazi abbandonati e sparando musica elettronica. I rave continuano, ma a grandezza ridotta. In diverse parti di Italia le cronache segnalano interruzioni e sequestri.

DECRETO ANTI-ONG
Il 2023 comincia con una misura bandiera del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Ha la data del 2 gennaio, il titolo di «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori» e un unico oggetto: le navi ong. La misura introduce sette violazioni sulla cui base possono scattare fermo e multa. In caso di reiterazione le sanzioni crescono di livello: con la terza scatta la confisca del mezzo di soccorso. Alla legge il governo associa una nuova gestione delle richieste di sbarco avanzate dalle organizzazioni umanitarie. Non più i porti chiusi di Salvini o le lunghe attese al largo di Lamorgese: lo scalo è assegnato subito dopo il primo salvataggio, ma lontanissimo. Le navi sono costrette a traversate di centinaia di chilometri con pochi naufraghi a bordo. Intanto le autorità portuali dispongono un fermo dietro l’altro, unicamente sulla base dei resoconti della sedicente «guardia costiera» libica. A ogni sanzione scatta un ricorso. In fase cautelare, quando arriva il pronunciamento, le ong ottengono sospensioni e revoche dei sequestri. Nel merito i giudici danno loro ragione quasi sempre. A ottobre scorso il tribunale di Brindisi solleva una questione di legittimità costituzionale: sul decreto si esprimerà la Consulta. In ogni caso nel 2023 le ong salvano 14mila migranti sui 153mila sbarcati: il 9% del totale. Nel 2024, invece, 11.500 su 64mila: il 18%.

FAMIGLIE OMOGENITORIALI
Mentre viene discusso il Regolamento Ue che chiede agli Stati membri di riconoscere i diritti alle famiglie omogenitoriali, il ministro dell’Interno Piantedosi richiama all’ordine l’amministrazione mandando una circolare (datata 19 gennaio 2023) in cui invita i prefetti a opporsi all’iscrizione anagrafica dei figli di queste coppie. Da allora, di mese in mese, a casa di molte famiglie arcobaleno arrivano delle «notifiche». Avvisano che «non possono essere iscritte in un certificato di nascita due persone dello stesso sesso». Il genitore non biologico va cancellato. Molti sindaci interrompono le registrazioni e la procura di Padova chiede di annullare gli atti di nascita di 37 bambini salvo poi accogliere la questione di incostituzionalità sollevata dai genitori. Il 10 marzo il prefetto di Milano obbliga il Comune a interrompere il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali. Alcuni sindaci si ribellano continuando a registrare i bambini.

DECRETO CUTRO
Dopo i grandi naufragi di Lampedusa dell’ottobre 2013 il governo Letta aveva dato il via alla missione di ricerca e soccorso Mare Nostrum, che ha salvato oltre 100mila migranti. Dopo il naufragio di Steccato di Cutro, che all’alba del 26 febbraio 2023 è costato la vita a un centinaio di persone, il governo Meloni ha varato un dl che, convertito in legge, stabilisce: l’ampliamento dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) e l’aumento del periodo di detenzione amministrativa; l’esclusione dei richiedenti asilo dal Sistema di accoglienza e integrazione (ex Sprar); la creazione di strutture di accoglienza provvisorie con prestazioni inferiori; una stretta sulla conversione dei permessi di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati; la limitazione dei permessi di soggiorno speciali per protezione, cure mediche o calamità; la semplificazione della revoca di accoglienza e status di rifugiato; l’inasprimento delle pene per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Soprattutto, introduce un nuovo reato per «dare la caccia agli scafisti in tutto il globo terracqueo», come dichiara la premier Meloni. Articolo 12 bis del Testo unico sull’immigrazione: «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina», pene tra 20 e 30 anni. La legge rende anche possibile trattenere i richiedenti asilo provenienti dai Paesi sicuri durante le «procedure accelerate di frontiera» di esame della domanda d’asilo. È il seme da cui dovrebbero sbocciare i centri in Albania.

DECRETO CAIVANO
È una delle misure più simboliche dell’uso spudorato della decretazione d’urgenza da parte del governo Meloni, approvata a colpi di fiducia nel settembre 2023, al fine di inseguire gli umori popolari dopo i drammatici fatti di cronaca avvenuti in provincia di Napoli, al Parco Verde di Caivano (9 persone arrestate, di cui 7 minorenni, per lo stupro di due cuginette di 10 e 12 anni). Il decreto, al netto dei progetti di rigenerazione urbana anti-degrado, si fonda su un’azione esclusivamente punitiva: pene fino a due anni per i genitori che non rispettano l’obbligo di istruzione dei figli; minorenni imputabili e sanzionabili già dai 14 anni, quando diventano potenziali destinatari del provvedimento di allontanamento «Daspo urbano»; aumento delle pene per il porto abusivo d’armi e per reati di lieve entità in materia di stupefacenti. Diventa più facile per i minorenni accusati di spaccio o porto d’armi finire nelle cosiddette «carceri minorili», anziché nelle comunità, e si tenta di agevolare il passaggio degli over 21 dagli Istituti penali per minori (Ipm) alle carceri per adulti. Secondo Antigone, dopo un anno di applicazione del decreto Caivano il numero di detenuti negli Ipm è aumentato di circa il 50%.

DDL ECO-VANDALI
Sulla carta è una legge voluta dall’ex ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano per punire chi deturpa i beni culturali. Nei fatti serve a criminalizzare le organizzazioni ambientaliste e in particolare le proteste di Ultima Generazione ed Extinction Rebellion. Il disegno di legge, approvato a gennaio 2024, punisce con multe da 10mila a 60mila euro e la reclusione fino a cinque anni le manifestazioni non violente. A marzo l’Onu bacchetta l’Italia per questa norma e vari paesi Ue per una «risposta sproporzionata alla disobbedienza civile pacifica e la preoccupante tendenza a restringere il campo della protesta legale».

PROTOCOLLO ALBANIA, LA RATIFICA
A febbraio 2024 il parlamento vota la legge di ratifica del protocollo Roma-Tirana. L’obiettivo è deportare ogni anno oltre Adriatico fino a tremila richiedenti asilo provenienti dai Paesi sicuri, facendogli svolgere dietro le sbarre dei centri, spesa stimata tra 650 milioni e un miliardo, le procedure d’asilo. Il progetto va a sbattere contro le decisioni dei giudici che non convalidano in due round la detenzione dei 18 migranti che finora hanno varcato la soglia della struttura di Gjader. È attesa in questi giorni la sentenza della Cassazione sui ricorsi del Viminale, ma probabilmente la partita si deciderà la prossima primavera davanti alla Corte di giustizia Ue.

DDL NORDIO
In vigore dall’agosto 2024, il disegno di legge per la riforma della giustizia presentato dal ministro Carlo Nordio e preteso da Forza Italia (mentre la Lega premeva per l’Autonomia differenziata e Fdi per il premierato) interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale, sull’ordinamento giudiziario e su quello militare. Tra le principali norme: abolizione del reato di abuso d’ufficio; modifica della disciplina sulle intercettazioni con limitazione dei poteri di pubblicazione; modifica del reato di traffico di influenze illecite con restringimento del campo di applicazione e innalzamento lieve della pena minima; nuova composizione collegiale del gip; divieto per il pm di presentare appello contro le sentenze di proscioglimento emesse in relazione a reati di «contenuta gravità».

DECRETO CARCERI
Tramutato in legge ad agosto 2024, e sbandierato dal ministro Nordio come soluzione ai problemi del sovraffollamento penitenziario e alla piaga dei suicidi in cella, per la Lega è l’ennesimo «svuota carceri». Né l’uno né l’altro perché il decreto in vigore dal 5 luglio non ha minimamente intaccato l’eccesso di presenze negli istituti penitenziari italiani giunto ormai alle 16 mila unità (62.400 detenuti in 47mila posti disponibili): un record che non si registrava dal 2013, l’anno della condanna europea per trattamenti inumani e degradanti. Il provvedimento stabilisce l’assunzione di mille agenti di polizia penitenziaria (500 nel 2025 e 500 nel 2026); autorizza lo scorrimento delle graduatorie per i funzionari; interviene sulle indennità dei dirigenti e dei medici; prevede un commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria (nominato Marco Doglio che ha a disposizione 36 milioni di euro per ricavare nuove carceri dalla ristrutturazione di vecchi edifici); istituisce un albo di comunità adibite alla detenzione domiciliare. E inserisce il nuovo reato contro la pubblica amministrazione, quello di indebita destinazione di denaro o cose mobili, per compensare parzialmente l’abolizione dell’abuso d’ufficio contenuta nel ddl Nordio. In favore dell’«umanizzazione» della detenzione solo un leggero incremento delle telefonate concesse ai reclusi e il calcolo immediato delle detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata. Per effetto del decreto le persone in regime di 41 bis non possono accedere alla giustizia riparativa.

REATO UNIVERSALE DI GPA
È forse la legge più paradossale del governo Meloni, descritta come un «inapplicabile obbrobrio giuridico»: l’Italia si inventa di definire reato ciò che per altri 65 Paesi democratici del mondo reato non è, mentre in alcuni Stati è addirittura un diritto. Ovvero la gestazione per altri (Gpa). Intervenendo sulla Fecondazione medicalmente assistita normata dalla legge 40/2004, già fatta a pezzi da Consulta e corti internazionali che ne hanno depotenziato di molto il carattere liberticida, la «proposta Varchi» approvata in via definitiva dal Senato il 16 ottobre scorso vieta ai cittadini italiani il ricorso alla maternità surrogata anche se ottenuta in un Paese dove essa è legale e legalizzata, o semplicemente accettata. Dunque di «universale», al di là della voluta confusione lessicale, nella legge non c’è proprio nulla. Tranne un pregiudizio tutto italiano. Che colpisce in particolare le coppie omosessuali maschili, le più «intercettabili» alle frontiere, quelle che in Italia non possono adottare un minore come accade in altri 39 Paesi del mondo. Da ricordare però che è eterosessuale la maggior parte delle persone che intraprende viaggi della speranza in Paesi come Olanda, Grecia, Portogallo, Gran Bretagna, Usa e Canada per avere un figlio grazie alla volontaria gestazione di una madre surrogata, che sia a pagamento o per solidarietà. Per molti giuristi il reato è inapplicabile perché viola vari principi costituzionali. E infatti, riferisce l’associazione Coscioni, «la Cassazione ha già archiviato le poche inchieste aperte sulle coppie che hanno usato la Gpa nei Paesi dove è legale e che sono state sospettate di aver iniziato l’iter in Italia».

LEGGE ANTI-STUDENTI
Il ministro all’Istruzione (e merito) Giuseppe Valditara aveva esordito parlando della necessità di «umiliare gli studenti». Le polemiche non lo hanno scoraggiato e la legge di riforma della condotta approvata a ottobre di quest’anno ne è la prova. Torna il voto sulla disciplina, con un’insufficienza si viene rimandati a settembre con obbligo di recupero e il voto incide sulla valutazione finale all’esame di maturità. Gli studenti sospesi per un massimo di due giorni devono svolgere attività di recupero e presentare un elaborato. Per sospensioni superiori ai due giorni, invece, gli alunni sono coinvolti in attività presso strutture scelte dal MiM. Sono introdotte multe da 500 a 10 mila euro per le aggressioni a docenti e personale scolastico. Facile intuire che, a parte il tema delle violenze, i principali destinatari di conseguenze gravi sono gli studenti che protestano per la scuola pubblica. La riforma del ministro leghista corrisponde all’idea di educazione autoritaria della destra: più che formare cittadini, vuole reprimere il dissenso.

DL FLUSSI
Oltre agli interventi sulle procedure per l’ingresso regolare di lavoratori migranti e quelli a tutela delle vittime di caporalato, dentro questa norma cresciuta a dismisura nel passaggio in Commissione c’è davvero di tutto. È stata convertita in legge il 10 dicembre. Le ong sono di nuovo sotto attacco: ostacoli agli aerei che monitorano il Mediterraneo e, soprattutto, semplificazione della confisca delle navi già prevista dal decreto Piantedosi. Diventa possibile accedere ai dispositivi elettronici dei migranti alla ricerca dei dati per identificarli. In risposta al flop albanese il governo sposta la competenza sulle convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo dalle sezioni specializzate in immigrazione alle Corti d’appello, sperando di avere maggiore fortuna. È l’«emendamento Musk», visto che proprio l’uomo più ricco del mondo aveva detto ai giudici del tribunale di Roma che hanno liberato i richiedenti dai centri in Albania di «andare via». La legge rende più difficili i ricongiungimenti familiari e include, come emendamento, la nuova lista dei Paesi sicuri. Un manifesto «melonissimo» delle politiche migratorie del governo.

da qui

martedì 26 novembre 2024

DDL Sicurezza, il manuale della repressione - Anna Cortimiglia

 

Analisi del Ddl 1660: così con la scusa della sicurezza si colpiscono (ancora) il dissenso e le forme di vita non compatibili

(da Jacobin Italia)

Il 18 settembre, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge n. 1660, ormai conosciuto come «Decreto Sicurezza». Il testo, proposto congiuntamente dai Ministri dell’Interno, della Giustizia e della Difesa, deve adesso passare al Senato per l’approvazione in via definitiva.

Il disegno di legge è, nel suo contenuto, un insieme eterogeneo di interventi normativi che incidono sul codice penale, sul cosiddetto codice Antimafia e su numerose leggi speciali. Ma non è solo questo: il testo può essere inteso come un insieme – da questo punto di vista, molto omogeneo – di messaggi nei confronti di una serie di destinatari. Analizzeremo uno per volta, dunque, gli interlocutori cui si fa riferimento e le norme che li riguardano: i manifestanti, le forze dell’ordine, le persone private della libertà personale, le persone migranti e, infine, gli autori (ma soprattutto le autrici) di reati minori contro il patrimonio.

La prima considerazione tecnica, che vale per tutti gli interventi in questione, è che si è davanti a un complessivo progetto di quello che dai penalisti è chiamato «diritto penale d’autore»: se il diritto penale moderno dovrebbe essere caratterizzato dalla sua natura di diritto penale «del fatto», dunque sanzionare più o meno gravemente delle condotte in ragione della loro concreta offensività, si intende per diritto penale «dell’autore» un sistema in cui ha rilevanza preponderante chi commette un fatto, e non quanto questo fatto risulti dannoso o pericoloso. Ancor più eloquentemente, si parla dunque di diritto penale del nemico.

(Ancora) la criminalizzazione del dissenso

Un primo insieme di norme è quello che si rivolge agli attivisti, soprattutto agli attivisti per il clima. In realtà, questi ultimi erano già stati oggetto di un’iniziativa legislativa ad hoc il cosiddetto «decreto eco-vandali» del gennaio 2024, che aveva inasprito le sanzioni per i reati di imbrattamento e danneggiamento e previsto nuove sanzioni amministrative pecuniarie.con il nuovo disegno di legge si prosegue lungo la via già tracciata dalle precedenti innovazioni normative, sancendo un aggravamento di pena nel caso in cui il reato di danneggiamento sia commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico con violenza alla persona o minaccia. Il reato di imbrattamento, in pratica, è ormai tutto dedicato agli attivisti di Ultima Generazione: un’aggravante, inserita dal citato decreto «eco-vandali», è volta a punire più severamente le pratiche di protesta nei musei («se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali»), quella di nuovo conio fa invece riferimento alle condotte di deturpamento o imbrattamento commesse «su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche» con la finalità di «ledere l’onore, il prestigio o il decoro» dell’istituzione alla quale appartengono. Leggasi: gli imbrattamenti dimostrativi dei palazzi del Governo e del Parlamento portati avanti negli ultimi anni. In quest’ultimo caso, si applicherà la pena della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro.

Un altro esempio di diritto penale d’autore è rappresentato dall’introduzione del reato di blocco stradale o ferroviario, che punisce a titolo di illecito penale (e non più con la sola sanzione amministrativa) chiunque «impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo». La pena è significativamente aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite, a dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, del fatto che il fenomeno che si intende sanzionare è quello delle mobilitazioni collettive di protesta: tanto che la norma è stata battezzata dai movimenti come «norma Anti-Gandhi».

Ultimo messaggio ai manifestanti: in virtù di un emendamento approvato nel corso della discussione parlamentare, viene prevista un’ulteriore circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e altri simili illeciti se il fatto è commesso «al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica». Evidente, in questo caso, il riferimento ai movimenti No Tav e alle proteste che si prefigurano contro la costruzione del Ponte sullo Stretto.

Se, da un lato, il Governo rimarca chiaramente il proprio posizionamento verso gli attivisti e le attiviste per il clima e contro le grandi opere (si segnala anche, a completamento del quadro, un emendamento proposto dalla Lega che mirava espressamente a criminalizzare gli scioperi, emendamento non approvato forse perché troppo scopertamente anticostituzionale),  dall’altro, altrettanto chiaramente, si intende rafforzare la tutela delle forze dell’ordine (una tutela articolata perlopiù nei termini di nuove e più gravi sanzioni penali, più che, ad esempio, di miglioramento delle condizioni di lavoro). Con la modifica dell’art. 583-quater del codice penale, si introduce la nuova fattispecie di reato di «lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni»; in secondo luogo, le modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale introducono una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso «nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza», peraltro prevedendo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla predetta aggravante.

Come già segnalato da più parti, ad esempio nel parere reso alla Camera da Asgi e Antigone, queste norme creano un sottoinsieme inedito all’interno della categoria dei pubblici ufficiali, composto solo da agenti di polizia. In questo modo, un atto di violenza contro un agente di polizia è punito più severamente rispetto a quello commesso contro qualsiasi altro pubblico ufficiale, come, ad esempio, un magistrato.

Sorvegliare e punire

Per quanto sicuramente gravi nelle intenzioni scopertamente liberticide, le norme previste dal decreto sicurezza sul dissenso e sulla libertà di manifestazione hanno un effetto più propagandistico che repressivo se paragonate alle norme previste nei confronti di altri soggetti. È forse il caso di decolonizzare lo sguardo sul decreto sicurezza: non sono gli attivisti l’epicentro di questo provvedimento normativo. La criminalizzazione del dissenso è solo un tassello della teoria dello Stato e della società che si vuole rendere concreta con un disegno di legge che, ancora una volta, alla sua approvazione esplicherà gli effetti più distruttivi nei confronti dei soggetti più deboli ed emarginati.

Veniamo, dunque, al messaggio che il Governo intende dare alle persone recluse nelle carceri del paese. Con l’obiettivo del «rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari», il disegno di legge prevede anzitutto una nuova aggravante del reato di «istigazione a disobbedire alle leggi» di cui all’art. 415 del codice penale., se questo è commesso all’interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; si prevede, poi, l’inserimento nel codice penale di un nuovo delitto di «rivolta all’interno di un istituto penitenziario». (art. 415-bis).

Vale la pena analizzare nel dettaglio il testo proposto. Ai sensi del nuovo 415 bis,«chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, partecipa a una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni» (la pena va invece da 2 a 8 anni per i promotori e organizzatori della rivolta). Il legislatore precisa, poi, cosa si intende per resistenza all’esecuzione degli ordini: «costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza». Con una definizione involuta, che ben poco definisce, si sancisce l’equiparazione tra gli atti di violenza e di minaccia e la mera disobbedienza, se questa crea in qualche modo scompiglio rispetto al mantenimento dell’ordine.

Si tratta di disposizioni che hanno un significato chiaro, in un contesto come quello odierno: da un lato, si intende criminalizzare ogni tentativo di mobilitazione interna rispetto alle condizioni critiche nelle quali versano le carceri, con un tasso di sovraffollamento strutturale (del 131% rispetto alla capienza consentita) e un altissimo numero di eventi suicidari, 69 nel solo anno 2024, cui si aggiungono 17 morti «per cause da accertare», come evidenziato negli ultimi rapporti del Garante Nazionale (dati aggiornati al 23 settembre 2024).  Dall’altro, si riducono gli eventi rivoltosi a mere questioni di «ordine e sicurezza», rispetto alle quali ci si colloca sempre e comunque dalla parte delle Forze dell’Ordine coinvolte. Non c’è spazio, in questo schema, per la voce delle persone detenute: sorvegliate, silenziate, se necessario punite.

L’iniziativa governativa si colloca, tralaltro, in un momento in cui sono in corso numerosi procedimenti penali, alcuni in fase di indagine e altri già in fase più avanzata, per torture e pestaggi nelle carceri italianeCuneoTorinoBiellaIvrea, persino l’istituto minorile Cesare Beccaria di Milano, nonché per la nota vicenda di Santa Maria Capua Vetere, dove rispetto ai fatti avvenuti nel 2020 (documentati dai video di sorveglianza pubblicati dal giornale online Domani) sono oggi a processo 103 persone.

Questo posizionamento non stupisce, considerato che un gruppo di deputati di Fratelli d’Italia, tra cui Delmastro Delle Vedove, oggi sottosegretario alla Giustizia, il 15 giugno 2020 per gli stessi fatti presentava un’interpellanza parlamentare proponendo «il conferimento dell’encomio solenne al corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere».

Non è tutto. La norma sulla rivolta carceraria prosegue prevedendo sanzioni fino a dodici anni «se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima» e fino a 18 anni se, ancora quale conseguenza non voluta, dalle rivolte deriva la morte di taluno. La norma apre scenari punitivi di grande incertezza: morte o lesioni sembrano essere imputati a promotori e partecipanti della rivolta come eventi collegati alle condotte dei rivoltosi solo materialmente – si parla, tecnicamente, di «reati aggravati dall’evento», quindi di ipotesi di responsabilità in assenza di dolo o colpa, sanzionate in questo caso con pene gravissime. Potenzialmente, si potrebbero dunque imputare ai detenuti in rivolta – ricomprendendo, lo si ricorda, in tale nozione anche chi compie atti di resistenza passiva, come uno sciopero della fame – eventi rispetto ai quali non hanno avuto controllo alcuno: non si può non pensare alle 14 morti avvenute dopo le rivolte nelle carceri di Rieti, Bologna e Modena nel marzo del 2020 in circostanze che risultano, ad oggi, ancora misteriose.

Per rimarcare il messaggio di vicinanza alle Forze dell’Ordine si va ancora oltre proponendo il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute (10.000 euro per ciascuna fase del procedimento) da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, Forze armate e Vigili del Fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto. Questo, lo si ripete, nello stesso periodo storico in cui pendono innanzi ai Tribunali di mezza Italia procedimenti per pestaggi cruenti, umiliazioni e abusi di potere nei confronti dei detenuti.

Infine, ancora nel nome della «tutela del personale delle forze di polizia», si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare – senza licenza e fuori servizio – alcune tipologie di armi (arma lunga da fuoco, rivoltella e pistola di qualsiasi misura, bastoni animati con lama di lunghezza inferiore a 65 cm).

Migranti e altri nemici

Tra gli obiettivi del decreto sicurezza non possono mancare, coerentemente con gli orientamenti sinora espressi dal Governo Meloni, le persone migranti in Italia.

Il nuovo reato di «rivolta carceraria» è infatti introdotto, con una disposizione del tutto omologa, anche per chi promuove, organizza, dirige una rivolta non solo nei Cpr, centri di permanenza per i rimpatri, ma persino presso i centri che fanno parte del sistema di accoglienza.

La differenza tra queste strutture, forse, non è nota ai più, ma può essere riassunta in questo modo. I centri di permanenza per i rimpatri sono «strutture di detenzione amministrativa», ossia centri nei quali vengono trattenuti, per un tempo massimo di tre mesi prorogabile fino a diciotto mesi, stranieri che non sono in possesso di un regolare titolo di soggiorno nella prospettiva dell’espulsione dal paese. Dall’altro lato, i centri governativi e i Cas (centri di accoglienza straordinaria) sono le strutture entro le quali viene data accoglienza ai richiedenti protezione internazionale privi di mezzi di sostentamento; infine, i centri del cosiddetto «Sai», sistema accoglienza e integrazione, sono strutture all’interno delle quali sono accolte alcune categorie di richiedenti asilo in situazioni di vulnerabilità (ad esempio, i richiedenti che fanno ingresso attraverso i corridoi umanitari) e i soggetti già titolari dello status di rifugiato o altra forma di protezione internazionale.

Questa puntualizzazione è indispensabile per far luce sulla portata ideologica della nuova norma penale. Si equiparano alle carceri i Cpr, strutture in effetti para-detentive, benché permettano la detenzione senza che sia accertato alcun reato, dove più volte sono state denunciate, anche dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, le condizioni critiche nelle quali le persone migranti sono trattenute. Ma non solo. Si equipara espressamente a una forma di detenzione anche il sistema dell’accoglienza, persino nei confronti delle persone cui è già stato riconosciuto lo status di rifugiato (ossia, per il quale è stato accertato il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica): lo si riconosce come un sistema in cui, sostanzialmente, si intende creare un rapporto non di cura, di accoglienza o integrazione, ma di sorveglianza. Dove al richiedente protezione internazionale, e persino al soggetto rispetto al quale la protezione è già stata riconosciuta, è chiesta la piena obbedienza rispetto agli ordini impartiti.

A completamento di questo quadro, il decreto prevede una modifica del codice delle comunicazioni elettroniche sancendo che, per la conclusione di un contratto di telefonia mobile, al cliente cittadino di un paese fuori dall’Unione europea sia richiesto a fini di identificazione un documento che attesti il regolare soggiorno in Italia, nello specifico, un valido permesso di soggiorno. Non si vede altra ratio di questa norma diversa dall’accanimento nei confronti delle persone straniere in Italia. Il legislatore, infatti, non può non sapere che, anche avendone il diritto in presenza di tutti i presupposti di legge, prima che le Questure italiane rilascino un permesso di soggiorno o persino ne accertino il rinnovo possono passare anni, a causa dei lunghissimi tempi burocratici: tanto che è stato necessario esplicitare normativamente, ad alcuni fini, l’equiparazione tra il permesso vero e proprio e la semplice «ricevuta» della richiesta del medesimo, onde evitare, ad esempio, che nelle more del rinnovo la persona straniera non possa validamente stipulare un contratto di lavoro.

C’è di più: anche per la sola richiesta di un permesso la Questura competente, ad oggi, chiede un recapito telefonico e un indirizzo email presso il quale fornire tutte le comunicazioni riguardo alla pratica. Non è chiaro come si dovrebbe risolvere, nella prassi, questo vero e proprio cortocircuito: serve un permesso di soggiorno per avere un telefono, un telefono per avere un permesso di soggiorno. Di fatto, si privano le persone migranti di un mezzo essenziale per comunicare con il paese d’origine ma anche per prendere contatti con associazioni o con i propri legali. Peraltro, privando anche di un mezzo diretto per ricevere le comunicazioni dalla stessa Questura, si rischia di creare ulteriori fonti di irregolarità a causa di appuntamenti mancati, istanze di integrazione documentale senza risposta, e così via.

Parallelamente, si sanzionano eventuali iniziative di solidarietà che si pongano in contrasto con la norma in questione: è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede Sim non adempiano a tale obbligo di identificazione. Per i singoli che vogliano interporsi, acquistando per altri, si ipotizza velatamente la possibilità che si configuri il reato di sostituzione di persona (articolo 494 del codice penale).

Non dovrebbe passare inosservata, proprio contestualmente alla grande mobilitazione per il raggiungimento delle 500.000 firme a sostegno del Referendum per dimezzare i tempi necessari per la richiesta della cittadinanza italiana, la modifica delle norme sulla revoca della cittadinanza. Il decreto, infatti, interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per gravi reati, introdotte nel 2018 estendendo da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca. La revoca può essere disposta soltanto quando la cittadinanza italiana sia acquisita non alla nascita – iure sanguinis – ma in un momento successivo, per naturalizzazione o per matrimonio. Insomma: il legislatore ammetteva già nel 2018 che non tutti i cittadini italiani sono uguali. Se nasci «non italiano», non diventerai mai italiano quanto gli altri: se condannato, la cittadinanza (come fosse un dono ricevuto) potrà essere revocata persino 10 anni dopo la sentenza di condanna.

Occupazioni abitative: norme «Anti-Salis»

Rimangono da analizzare, a questo punto, le norme che vengono ricomprese tra le «Disposizioni in materia di sicurezza urbana».

In nome della sicurezza urbana, si introduce tra i delitti contro il patrimonio il reato di «occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui». Tale norma, giornalisticamente rinominata «norma Anti-Salis», a voler dirne bene è inutile, a voler essere obiettivi è giuridicamente incomprensibile, perché si sovrappone ad almeno altre tre norme già esistenti. Gli articoli 633 e 634 del codice penale prevedono già i reati di «invasione di terreni o edifici» e «turbativa violenta del possesso di cose immobili», che puniscono le medesime condotte; con il cosiddetto. «decreto rave» del 2022  si era introdotto anche l’art. 633 bis, che punisce l’«invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica». Adesso si propone di punire con la reclusione da due a sette anni la condotta di chi si «appropria dell’immobile destinato al domicilio altrui con violenza, minaccia o artifizi o raggiri» ovvero la condotta di chi, con violenza o minaccia, ne impedisca il rientro. L’unica differenza rispetto alle fattispecie già esistenti sta nel trattamento sanzionatorio, grave al di là di ogni principio di proporzione (il massimo di 7 anni è più alto di quello previsto, ad esempio, per l’omicidio colposo).

Torna il tema del diritto penale dell’autore: si crea un’esigenza punitiva tramite l’individuazione di un nemico (in questo caso, lo spunto sono le dichiarazioni dell’europarlamentare Salis, che, dopo gli attacchi della stampa, aveva ribadito la sua vicinanza ai movimenti milanesi per il diritto alla casa) e si appronta una facile soluzione. Non a caso, la nuova norma incriminatrice si rivolge sia agli occupanti sia a chi «si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile» (potenzialmente, gli attivisti), equiparati a chi «riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione».

Che l’iniziativa sia destinata più a un nemico immaginario che a un pericolo sociale in atto è dimostrato anche dalla nuova «procedura di rilascio coattivo e di reintegrazione nel possesso ad opera della polizia giudiziaria», che può procedere allo sgombero previa autorizzazione del pubblico ministero e successiva convalida da parte del giudice nel caso in cui l’immobile occupato «sia l’unica abitazione effettiva del denunciante». Si prefigura, dunque, una situazione in cui un qualsiasi cittadino torna dalle vacanze in casa propria – unica abitazione effettiva – e la trova occupata da altri. Un fenomeno che non solo non è statisticamente rilevante, ma che di certo non è l’attività di occupazione di immobili rivendicata da Salis e dai movimenti per la casa in Italia, che si rivolgono invece alle case sfitte dell’edilizia popolare. Chi ha mai fatto ingresso in un’aula di Tribunale sa che, nei procedimenti per occupazione, la parte civile costituita è sempre l’ente per l’edilizia pubblica del luogo, non privati cittadini espulsi da casa propria.

Attenzione Pickpocket

Per comprendere chi sono i destinatari dell’ultimo insieme di norme sulla «sicurezza urbana» che andremo a descrivere serve fare un passo indietro e mettere a parte il lettore di un fenomeno social e del correlato dibattito pubblico.

Negli scorsi anni è diventata virale la voce cantilenante di una donna italiana che avverte, perlopiù nei pressi delle stazioni ferroviarie e delle metro, della presenza di «borseggiatrici»: il mantra «attenzione borseggiatrici, attenzione pickpocket» è diventato un meme, rilanciato su Instagram e Tik Tok come sottofondo dei più svariati contenuti video. La voce appartiene a Monica Poli, consigliera di municipio a Venezia con la Lega e membro di un gruppo di residenti che si fa chiamare Cittadini Non Distratti, impegnato a scovare e segnalare con video-gogna sui social i presunti responsabili di borseggi ai danni dei turisti che visitano la città. Non sfuggono i contorni vagamente razzisti di queste e altre pratiche da vigilantes privati: nella maggior parte dei video non si mostrano i borseggi ma si additano le borseggiatrici, quindi perlopiù si mostra la presenza di donne straniere che prima facie sembrano borseggiatrici (Poli ha dichiarato al New York Times di riconoscerle con il suo sesto senso).

Il tema delle borseggiatrici nelle stazioni, anche sulla scia di queste iniziative, è dunque entrato nel dibattito pubblico come l’ennesima problematica di sicurezza e decoro, suscitando un allarme sociale a cui il Governo intende porre rimedio con numerose norme ad hoc.

Anzitutto, si introduce nell’articolo 61 del codice penale, tra le cosiddette «aggravanti comuni», che possono dunque accedere a qualsiasi altro delitto, la nuova circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto «nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all’interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri». E ancora, si stabilisce che, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici la concessione della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata all’osservanza del divieto di accesso, imposto dal giudice, a luoghi o aree specificamente individuate. Se il divieto di accesso non è osservato, il giudice revoca la sospensione condizionale della pena. Al tempo stesso, viene aggiunta la possibilità per il Questore di disporre la misura di prevenzione del divieto di accesso (il cosiddetto Daspo urbano) alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico anche a soggetti condannati in via non definitiva o anche solo denunciati per reati contro la persona o il patrimonio. In sintesi: si forniscono numerosi strumenti per cacciare dalle stazioni e dai mezzi di trasporto pubblici i responsabili di atti di microcriminalità urbana. Una violenza sproporzionata che colpirà, com’è ovvio, chi è ai margini delle metropoli italiane.

Infine, sempre in nome della sicurezza urbana, è ancora alle «borseggiatrici» che ci si rivolge con la modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale, che fino a oggi rendono obbligatorio il rinvio dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore a un anno. Una norma di civiltà per la tutela delle donne e dei neonati, i cui interessi però, all’approvazione del decreto, potranno soccombere dinanzi all’immane pericolo sociale dei furti in metropolitana. Il rinvio dell’esecuzione sarebbe meramente facoltativo: si precisa però, come metro di giudizio, che l’esecuzione non è rinviabile se sussiste «il rischio di eccezionale rilevanza di commissione di ulteriori delitti». Da notare come l’eccezionale rilevanza si riferisca al «rischio», e non alla gravità dei delitti.

Che venga approvato o meno in via definitiva, potremo ricordare questo provvedimento come il testamento di questo esecutivo, la più completa rappresentazione del suo posizionamento per i contemporanei e per i posteri. La compiuta manifestazione di quale idea di sicurezza, e per chi, si intende portare avanti.

https://www.osservatoriorepressione.info/ddl-sicurezza-manuale-della-repressione/

sabato 5 ottobre 2024

Un provvedimento diabolico - Claudio Tosi

Il ddl sicurezza considera violenza il dissenso. Che nessuno disturbi il manovratore. Il testo in discussione fruga perfino tra le parole della tradizione pacifista e nonviolenta di Capitini e Dolci per inventare reati. Forse questo ddl 1660 avrebbe dovuto avere un numero leggermente diverso, il 1666, richiamando così il proprio intento diabolico. Non sappiamo se la disapprovazione sociale diffusa che lo ha accolto basterà per fermare l’iter legislativo, ma non era scontata. Il diavolo fa le pentole ma…


Se la vita di una norma si potesse predire dall’accoglimento del pubblico, il dissenso diffuso e composto che sta ricevendo in tutta Italia il disegno di legge (ddl) Sicurezza 1660 farebbe ben sperare in un suo pronto ritiro. Purtroppo però la tradizione di certe correnti del pensiero occidentale sui concetti di colpa e di punizione, l’ossessione a riportare tutta la vita all’interno di regole da rispettare e colpevoli da punire, ci mette in guardia dall’essere ottimisti. Il DDL sulla “sicurezza” è infatti da intendersi come provvedimento necessario non a colpire la criminalità organizzata, né a generare sicurezza sociale e civica, ma a garantire la punibilità di fattispecie di colpevoli fin qui impensate e impensabili.

Con un lessico distopico si usano parole fin qui rintracciabili solo nella tradizione della lotta pacifista e nonviolenta dei Gandhi, Capitini e Dolci, abbinate a reati e pene punite con la reclusione. Fare atti pacifici di “resistenza passiva” è, secondo questa norma, punibile con due anni di carcere; occupare spazi pubblici altrettanto, “stare” diventa di per sé espressione di dissenso e il corpo stesso dei manifestanti si trasforma di fatto in “corpo del reato” tanto da far rinominare il provvedimento norma “anti Gandhi” dal Movimento nonviolento che ricorda in un suo comunicato ai senatori della repubblica, inviato prima della discussione del ddl, che “La disobbedienza civile, la non collaborazione, l’azione diretta nonviolenta, lo sciopero, il boicottaggio, l’obiezione di coscienza, sono immensamente più forti e puri di qualsiasi decreto”. Pensiamo a cosa furono gli scioperi al contrario di Dolci per immaginare la creatività costruttiva del dissenso e paragoniamolo all’omologazione che si cerca di imporre qui.

Secondo l’OSCE, l’Organizzazione intergovernativa per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, il DDL 1660 introduce 24 nuovi reati che hanno il potenziale di “minare i principi fondamentali del diritto penale e dello stato di diritto del nostro paese”. La descrizione dei reati è peraltro vaga e priva di fattispecie puntuali, tanto da aumentare a dismisura l’area dell’arbitrio su quello che può essere imputato come reato. Il ddl 1660 individua addirittura reati dimostrati viaggiando nel tempo, con salti temporali come la “flagranza differita” che permette di imputare accuse con la sola prova di “presenza” in una manifestazione.

Il ddl 1660 prepara e consolida il terreno della presunzione di colpevolezza. Un semplice sit-in diventa punibile con il carcere, quello che si criminalizza non è l’atto violento (che non serve più) ma è considerato violenza lo stesso dissenso. Il risultato da cui l’Osce mette in guardia è proprio che, con i contenuti e la formulazione del ddl, si persegua l’intento di “scoraggiare l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte degli individui”. Ma di nuovo pensiamo alla competenza, alla passione e alla capacità di dialogo e interlocuzione con le amministrazioni che esprimono le azioni dirette per il clima, le proteste dei e per i migranti, la resistenza dei No Tav e dintorni… criminalizzarle non mette in crisi l’idea stessa di “governo”? O in realtà è di Palazzo che si parla e allora l’intento è semplicemente azzittire chi “disturba il manovratore” e, come evidenzia Saviano su Fan page, si tratta di un atto di “democratura” e il teorema che sottende l’intero provvedimento è l’equiparazione tra chi Manifesta, che viene dichiarato Fuorilegge e può finire Prigioniero.

 

Il 21 settembre, nella sempre illuminante trasmissione di Radio 3 “Uomini e Profeti” Felice Cimatti ha intervistato la filosofa Arianna Brunori in occasione dell’uscita del suo libro Imputazione e colpa – L’invenzione della volontà (Ed. Quodlibet). Nella sua riflessione, che ha spaziato nella storia della filosofia e delle religioni con grande profondità e interesse, Brunori ha messo in luce come, da Aristotele a Kant, l’etica si sia sottomessa al diritto. Soprattutto in occidente, si argomentava, la necessità di dare giustificazione alle condanne della legge ha costruito un’idea della volontà, del libero arbitrio dell’uomo, tale per cui se si infrange la legge lo si fa per perseguire il male. Presupporre la volontà di scelta diventa così uno strumento non dell’emancipazione umana, ma della sua costrizione dentro l’universo della regola, che tutto include e tutto conforma e che sempre, infallibilmente, punisce i peccatori. Dal tardo medioevo, argomenta Brunori in dialogo con Cimatti, si assiste a un ampliamento del concetto di colpa che include anche i gesti involontari, ampliando il catalogo dei peccati fin ai primi moti della sessualità (sogni erotici, polluzioni notturne) che, se sono volontari, sono quindi legittimamente punibili.

Sarà che per noi del mondo della partecipazione e della solidarietà l’accezione del concetto di volontà è completamente diversa. Per noi muoversi “volontariamente” è l’espressione della partecipazione, della collaborazione e del prendersi responsabilità per il bene comune, ritrovarci criminali perché si interloquisce con il Palazzo ci sembra uno schiaffo a tutte quelle forze che quotidianamente lottano perché la Repubblica renda concreto il dettato Costituzionale di ridurre le disuguaglianze tra i cittadini, di costruire un piano di pari dignità tra tutti gli esseri viventi. Ma non sembra questo il modo di confrontarsi che muove il ddl 1660. Che si iscrive invece in questo enorme dispositivo di potere, in cui tutta la vita umana viene riassunta nella regola e sottoposta alla punizione, denunciando l’impianto medioevale che caratterizza le scelte dell’attuale governo. E allora lasciateci dire che forse questo ddl 1660 avrebbe dovuto avere un numero leggermente diverso, il 1666, richiamando così il proprio intento diabolico.

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Il 5 ottobre la piazza chiama. Perché è necessario rispondere - Patrizia Cecconi

La Comunità palestinese di Roma e del Lazio, emanazione dell’Autorità nazionale palestinese di Ramallah, coerentemente con il comportamento della polizia alle dipendenze dell’Anp in Cisgiordania, che nel rispetto degli accordi di Oslo garantisce la sicurezza di Israele in caso di manifestazioni contro l’occupazione, si dichiara in sintonia con la Prefettura romana e ne accetta il divieto alla manifestazione nazionale del 5 ottobre contro il genocidio e per il rispetto dei diritti umani.


Per rendere più chiara la sua posizione, il rappresentante della Comunità di Roma e del Lazio dichiara a tv, radio e altri mezzi d’informazione che lui e i membri della sua Comunità non parteciperanno  alla manifestazione indetta  per fermare la mano assassina di Israele in tutto il Medio Oriente. La Tv e alcuni organi di stampa stanno dando grande rilievo a questa decisione. Il “divide et impera” è il grande alleato di Israele, ma anche del nostro Governo che, grazie al compiacente Parlamento della Repubblica - nata dalla Resistenza, è bene ricordarlo - sta trasformando l’Italia in uno stato di polizia. Ultimo passo l’approvazione del ddl 1660.


Il 5 ottobre, col divieto di manifestare che molti di noi non rispetteranno nella piena consapevolezza del diritto alla libertà di espressione costituzionalmente garantito, forse vedremo la prima forma di applicazione delle liberticide norme contenute nel citato ddl 1660. Ma andare in piazza il 5 ottobre, in forma assolutamente pacifica e altrettanto determinata è necessario ed ha un valore doppio: quello di chiedere che cessino i massacri di vite e di diritti di cui è responsabile Israele assistito dai suoi complici, e quello di riaffermare il diritto alle garanzie di una Costituzione sempre più calpestata ma che abbiamo il diritto e il dovere di difendere.

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giovedì 3 ottobre 2024

La nonviolenza è più forte del decreto. Il Movimento Nonviolento scrive al Senato prima del voto sul decreto anti-Gandhi

 – Al Presidente del Senato

– Ai Senatori e alle Senatrici di tutti i gruppi parlamentari

– Ai Senatori a vita

 

Egregi membri del Senato della Repubblica,

ci rivolgiamo a Voi che siete chiamati a discutere e votare il Ddl 1660 proveniente dalla Camera, il cosiddetto “Decreto Sicurezza” o peggio “anti-Gandhi”.

Noi rappresentiamo il Movimento Nonviolento (fondato nel 1962 dal filosofo Aldo Capitini) che storicamente si ispira, nei valori e nella pratica, alla nonviolenza gandhiana, appunto.

Siamo stati obiettori di coscienza al servizio militare, affrontando processi e carcere per affermare un principio inalienabile di coscienza, riconosciuto poi dalla Legge che ha accolto le nostre ragioni morali, istituendo il servizio civile alternativo.

Abbiamo sostenuto denunce e processi per “istigazione” per aver promosso e attuato la Campagna di obiezione di coscienza alle spese militari, l’obiezione fiscale, per cui abbiamo subito pignoramenti e sanzioni amministrative. Ma non ci siamo fermati, fino ad ottenere il riconoscimento con Sentenze della Corte Costituzionale, perché abbiamo preferito “pagare per la pace, anziché per la guerra”.

Siamo stati arrestati e processati per aver fermato, con blocchi ferroviari, treni che trasportavano armi nei teatri di guerra. Poi abbiamo ottenuto assoluzioni piene per aver agito per alti valori morali.

Abbiamo praticato la disobbedienza civile per impedire l’installazione dei missili a Comiso, che poi sono stati ritirati. Abbiamo bloccato l’entrata nella basi militari dove erano depositate armi nucleari. Abbiamo manifestato pacificamente davanti a tribunali e carceri militari, anche quando era vietato, salvo poi veder riconosciuto il nostro diritto democratico a farlo.

Abbiamo marciato nei territori militarizzati, violando il divieto di entrare nelle servitù militari.

Abbiamo bloccato il traffico ferroviario e stradale per protestare contro l’installazione delle centrali nucleari, che poi un referendum popolare ha eliminato, dandoci ragione.

 

Vi abbiamo raccontato brevemente la nostra storia, che è anche pratica attuale, per dirVi che nessun decreto fermerà mai la forza della nonviolenza che, come diceva Gandhi, è la forza più potente a disposizione dell’umanità (più potente della bomba atomica, perché l’atomica ha una forza distruttiva, mentre la nonviolenza ha una forza creatrice).

Il Decreto che Vi accingete a votare ha un carattere solo repressivo, aumentando le pene e introducendo nuovi reati: dimostra che chi l’ha concepito è mosso dalla paura. I regimi basati sulla paura, la violenza, lo stato di polizia, alla fine sono sempre crollati sotto la spinta dei popoli che si liberano. La storia di Gandhi e della nonviolenza lo sta a dimostrare.

Sappiate che mai nessuna legge, mai nessun carcere, ha fermato la forza attiva e liberatrice della nonviolenza dei forti. La disobbedienza civile, la non collaborazione, l’azione diretta nonviolenta, lo sciopero, il boicottaggio, l’obiezione di coscienza, sono immensamente più forti e puri di qualsiasi Decreto.

Vi auguriamo di votare in piena coscienza. Ed ora, buon voto a Voi.

Movimento Nonviolento


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mercoledì 25 settembre 2024

Migranti, poveri, disobbedienti: per il Governo tutti criminali - da Esecutivo di Magistratura democratica

 


Il messaggio del Ddl sicurezza è chiaro: legge e ordine, chi protesta, chi è marginale, chi non pratica ginnastica d’obbedienza domani rischierà ben più di ieri. Pur nella consapevolezza del carattere articolato dell’intervento normativo, rileviamo che il Ddl 1660 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario) di iniziativa governativa, esprime una “visione” dei rapporti tra autorità e consociati fortemente orientata al versante dell’autorità, coltivando l’ambizione di risolvere – con l’inasprimento di pene, l’introduzione di nuovi reati, l’ampliamento dei poteri degli apparati di pubblica sicurezza – problemi sociali che probabilmente potrebbero trovare più efficaci risposte senza usare per forza la leva penale. Colpisce, nel complesso, la tendenza a introdurre nuove incriminazioni e, in linea generale, a introdurre inasprimenti sanzionatori. Una linea di tendenza che però non assicura affatto risultati concreti sul piano della prevenzione dei fenomeni criminali.

Preoccupa, in secondo luogo, la costruzione di nuove fattispecie penali (o l’introduzione di aggravanti) che perseguono l’obiettivo di sanzionare in modo deteriore gli autori di reato che hanno commesso fatti nel corso di manifestazioni pubbliche o di iniziative di protesta contro la realizzazione di c.d. grandi opere. A ciò si aggiunge l’ampliamento del catalogo di misure di prevenzione atipiche, con attribuzione del potere al Questore di vietare a determinate categorie di persone l’accesso ai luoghi ove si realizzano le c.d. grandi opere. Si tratta di previsioni che intendono disegnare un “tipo d’autore” veicolando nel discorso pubblico l’idea che la pubblica manifestazione di protesta è in sé un fatto da stigmatizzare.

Espressione della over-criminalization per “tipo di autore” sono anche la previsione o l’inasprimento delle misure repressive nei confronti di chi occupa case, di chi fa blocchi stradali (anche non violenti), di chi adotta iniziative di protesta particolarmente appariscenti (si allude alle norme che intendono aggravare il trattamento sanzionatorio rispetto a fenomeni di protesta come quelli posti in essere dal movimento Ultima generazione). Novità che lasciano perplessi sia in ordine alla proporzionalità della risposta sanzionatoria (che si vuole inasprire) sia sotto il profilo della selezione dei fatti cui attribuire disvalore penale (si pensi ai blocchi stradali non violenti).

Sempre nel solco dell’ampliamento dei poteri attribuiti all’autorità di pubblica sicurezza di incidere direttamente sulla libertà personale meriterebbe una seria riflessione l’ampliamento delle ipotesi di possibilità di arresto in c.d. flagranza differita, posto che essa rischia di porsi in frizione con le garanzie scolpite nell’art. 13 della Costituzione.

Come espressione di una logica penale principalmente repressiva e muscolare si segnalano, ancora, le norme in materia penitenziaria: gli interventi che potenzialmente renderanno possibile l’ingresso in carcere di bambini di età inferiore a tre anni (o la forzata rescissione dei legami con la madre); l’introduzione del reato di rivolta penitenziaria (che incrimina anche atti di resistenza passiva all’esecuzione di ordini, senza nemmeno avere la cura di specificare che tali ordini debbono essere almeno legittimi…); l’introduzione di ulteriori ipotesi di ostatività o di automatismi che rendono più arduo l’accesso a benefici penitenziari.

Per contro – e rispondendo alle attese elettorali che alimentano il consenso di forze ampiamente rappresentate in Parlamento – si introducono numerose disposizioni che intendono offrire uno statuto privilegiato agli operatori del settore della sicurezza pubblica: il porto d’armi senza licenza (che ha l’effetto potenziale di aumentare il numero di armi in circolazione); l’introduzione di fattispecie incriminatrici ad hoc (con possibilità di arresto in flagranza differita); l’introduzione della possibilità di avere sostegno economico in caso di sottoposizione a procedimenti penali in conseguenza di fatti connessi all’esercizio della funzione rivestita (a differenza della generale platea dei dipendenti pubblici). Il Ddl interviene anche sulla questione migratoria. E lo fa – ancora una volta – con interventi normativi che intendono rendere più difficile il soccorso (si allude agli interventi di modifica al codice della navigazione, che possono introdurre ulteriori ostacoli alle attività delle Ong impegnate nei soccorsi in mare) e più difficile la vita dei migranti, una volta giunti sulle rive italiane.

Anche se il nome giornalistico del provvedimento, scelto dalla maggioranza di governo, richiama la “sicurezza”, molte delle disposizioni di questo decreto non solo non giovano alla sicurezza pubblica ma anzi rendono le città meno sicure per tutti. È certamente il caso della disposizione che modifica il codice delle comunicazioni elettroniche, obbligando gli esercenti commerciali che vendono SIM a richiedere il permesso di soggiorno a persone straniere come condizione per procedere all’acquisto. Una vera e propria disposizione anti-migranti, che limita la possibilità di acquistare e possedere beni nei confronti di una categoria di cittadini stigmatizzata in base all’etnia, così riportando alla memoria i tempi più bui del secolo scorso.

Ma non è solo questo. Prendersi carico della sensazione di insicurezza che viene percepita, soprattutto nei grandi centri urbani, a seguito dei ricorrenti episodi di violenza che hanno per protagonisti migranti che vivono in strada, soprattutto nelle zone delle stazioni, senza nessun accesso alle reti della società, significa, come il semplice buon senso dovrebbe chiarire a chiunque, dotarsi un sistema sociale di presa in carico di queste persone: identificarle innanzitutto, visitarle per capire se hanno problemi fisici o psichici che richiedano interventi immediati, allocarle in centri dove abbiano almeno un letto e un pasto garantito e soprattutto toglierle immediatamente dalla strada, dove l’unico sbocco di sopravvivenza è la criminalità, che infatti spesso li sfrutta coinvolgendoli nel consumo e nel piccolo spaccio di stupefacenti, così aggravando le loro problematiche psichiche e personali e incrementando la possibilità di condotte violente. Questo ci rende tutti più insicuri. Rispondere con pene sempre più severe non aiuta certo le vittime di quei reati, che intanto li hanno subiti e continueranno a subirli in misura sempre maggiore, se i migranti non regolari vengono deliberatamente spinti a delinquere da disposizioni come questa.

Non vediamo poi cosa c’entrino con la sicurezza dei cittadini le tante norme del decreto che criminalizzano il dissenso verso le politiche di governo, come quella che introduce il reato di “blocco stradale”, chiaramente rivolta alle associazioni ambientaliste, o quella che introduce un’ulteriore circostanza aggravante dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica, anch’essa chiaramente rivolta alle manifestazioni contro la realizzazione di grandi opere come la TAV o il Ponte sullo Stretto, manifestazioni che peraltro vedono spesso un’ampia partecipazione delle comunità cittadine locali. L’unica “messa in sicurezza”, in questo caso, è quella delle politiche di governo, che usa il grimaldello del diritto penale per disincentivare e reprimere il dissenso, proprio da parte chi lamenta sempre la presunta “politicizzazione della giustizia”. Il Ddl 1660 – oggetto della libera discussione in Parlamento – sembra dunque usare la leva penale per disegnare simbolicamente un nuovo assetto dei rapporti tra Autorità e consociati, veicolando un chiaro messaggio: legge e ordine, chi protesta, chi è marginale, chi non pratica ginnastica d’obbedienza domani rischierà ben più di ieri. “La maggior parte delle sue disposizioni (come sostiene l’OCSE nel parere reso il 27 maggio 2024) ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello stato di diritto”.

Non ci sembra che il Ddl, così come è formulato, sia un messaggio coerente con le esigenze del sistema penale e penitenziario, né con la proclamata necessità di costruire un sistema penale liberale e informato al garantismo.

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domenica 22 settembre 2024

Controcanto al ddl sicurezza, elogio del conflitto - Alessandra Algostino

 

Il disegno di legge 1660 approvato alla camera punta a negare il conflitto. Hanno deciso di sopprimere qualsiasi dissenso, che sia per le devastazioni ambientali e climatiche, che sia portato avanti da chi è schiacciato dalla povertà o da chi protegge la libertà di movimento. Si illudono di poter eliminare il conflitto, ciò che da sempre apre crepe nella storia scritta dall’alto. E la cui gestione resta anche la più importante antitesi alla guerra

 

Il disegno di legge (n.1660) “Piantedosi” è l’ennesimo provvedimento in materia di sicurezza, espressione della fascinazione per il populismo penale e la criminalizzazione di dissenzienti, poveri e migranti, che ha attratto nel corso degli anni in modo multipartisan le forze politiche. È un canto delle sirene irresistibile per gli amanti delle soluzioni autoritarie come per i patrocinatori delle agende neoliberiste: consente di archiviare le politiche sociali, delegittimando, espellendo e punendo la marginalità sociale come la contestazione politica. Un connubio perfetto per un neoliberismo, la cui aggressività e competitività contempla la normalizzazione della guerra, per una società dominata dal TINA (There is no alternative) e da logiche identitarie dicotomiche, e una destra (in)-culturalmente intollerante a limiti e critiche.

La divergenza politica e sociale, gli eccedenti, sono dunque i nemici; tanti gli effetti collaterali utili: il conflitto sociale non esiste e non ha titolo di esistere; le radici delle diseguaglianze sociali e della devastazione ambientale sono oggetto di un transfert che le addossa a chi le subisce e a chi le contesta; si crea uno stato di permanente emergenza e distrazione. Il nuovo provvedimento è emblematico in tal senso. Due esempi: le difficoltà abitative sono “risolte” con l’inasprimento delle pene per le occupazioni, indicando i movimenti per il diritto all’abitare come i colpevoli della situazione; le condizioni disumane in carcere e nei CPR scompaiono perché rese invisibili dall’impossibilità di mettere in atto qualsiasi tentativo di chi vi è rinchiuso di farsi sentire.

È un modus operandi, che, ancor prima degli specifici profili di incostituzionalità delle singole misure, è contro il progetto della Costituzione, che si propone, muovendo dalla consapevolezza dell’esistenza delle diseguaglianze esistenti, di rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’emancipazione personale e sociale, mentre la sostituzione dello stato sociale con lo stato penale occulta, trasfigura e strumentalizza gli ostacoli.

Su il manifesto il disegno di legge è stato analizzato e criticato nella sua ratio e nelle sue disposizioni, vorrei ancora insistere su un punto. Il fil noir che lo attraversa è la negazione del conflitto, represso e surrogato con la figura del nemico; non è inutile allora ricordare qual è il senso del riconoscimento del conflitto. Il conflitto consente l’espressione dei subalterni, degli oppressi, delle vite di scarto (Bauman), dei dannati della terra (Fanon), ne riconosce l’esistenza e la legittimazione a lottare per la propria dignità e autodeterminazione. Il conflitto, dunque, produce riconoscimento, inclusione ed emancipazione. È emancipazione in sé e veicola emancipazione. Il conflitto è il motore che anima la dialettica della storia. La storia è «storia di lotta di classi», «di oppressori e oppressi», che «sono sempre stati in contrasto fra di loro, hanno sostenuto una lotta ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese» (Marx); «sono in ogni repubblica due umori diversi, quello del popolo e quello de’ grandi», «tutte le leggi che si fanno in favore della libertà, nascano dalla disunione loro» (Machiavelli). Il conflitto è un elemento dinamico, che veicola trasformazione. Chi avversa il conflitto tende a mantenere lo status quo, le relazioni di dominio e di diseguaglianza esistenti. È attraverso i conflitti che nascono i diritti, si esercitano e si preservano.

Il conflitto è anche il fondamento della democrazia; insieme ad una visione all’insegna della complessità, rende vivo il pluralismo; con la mobilitazione e l’attivismo che reca con sé sconfigge l’apatia, l’indifferenza, la passività, favorendo la partecipazione, che della democrazia è il cuore.

Preciso: il conflitto si pone in antitesi alla guerra. Si situa nell’orizzonte della complessità e della differenza, del riconoscimento reciproco, della discussione e della convivenza, mentre la guerra tende alla semplificazione identitaria, a una artificiale e coartata omogeneità, alla delegittimazione del nemico, e, in definitiva, alla sua eliminazione.

Il disegno di legge Piantedosi mira a negare il conflitto e si situa nello spazio della guerra contro il dissenso, i poveri, i migranti. L’orizzonte della trasformazione è sostituito dalla repressione; l’immaginazione e la pratica del cambiamento soffocati a colpi di reati; la democrazia diviene un mero simulacro che copre una gestione autoritaria e blinda un modello economico-sociale strutturalmente diseguale.

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