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domenica 28 dicembre 2025

Il caso dell’imam Shahin non è un’eccezione. La politica delle espulsioni e il ruolo dei Cpr - Erasmo Sossich

 

Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin viene fermato dalla polizia la mattina del 24 novembre 2025, mentre accompagna i figli a scuola. In poche ore da Torino viene portato nel Cpr di Caltanissetta, dove rimane detenuto in attesa di essere espulso in Egitto, suo paese d’origine. In quanto oppositore del regime di al-Sisi, in caso di deportazione rischia di essere detenuto, torturato, ucciso. Dopo tre settimane, la mattina del 15 dicembre, viene liberato su disposizione della Corte d’Appello del tribunale di Torino, che accoglie il ricorso presentato contro la sua detenzione. Il peggio sembra quindi alle spalle, ma il suo caso non è ancora concluso. Inoltre, quanto avvenuto a Shahin non è un caso isolato, ma indice di una profonda trasformazione nella politica delle espulsioni.

Mohammed Shahin ha quarantasei anni, ventuno dei quali passati in Italia. Qui si è sposato, ha avuto due figli e ha ottenuto un permesso di soggiorno di lungo periodo, ma non la cittadinanza. È l’imam della moschea Omar Ibn al-Khattab, situata nel cuore del quartiere di San Salvario a Torino, nota per la promozione di iniziative di dialogo inter-religioso e la cooperazione con la società civile; negli ultimi due anni è stato una presenza costante nel movimento cittadino in solidarietà con la Palestina, facendo propria una prassi non-violenta e sostenendo il dialogo con le istituzioni. Ciò ha fatto di Shahin una figura pubblica e trasversale, nota in città e altrove, come testimoniato dalla campagna per la sua immediata liberazione, che ha visto mobilitarsi movimenti sociali, parte del mondo dell’università e dell’associazionismo ma anche personalità politiche e religiose. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a proteggerlo: per il governo, Shahin rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale, e pertanto deve essere espulso dal paese.

Il decreto di espulsione è stato firmato dal ministro dell’interno Piantedosi in persona. Il decreto segue un’interrogazione parlamentare promossa da Augusta Montaruli, deputata torinese di Fratelli d’Italia, nella quale si chiedeva l’allontanamento dell’imam in virtù della sua pericolosità. Secondo Montaruli questa sarebbe evidenziata da alcune affermazioni in cui avrebbe giustificato gli eventi del 7 ottobre 2023. Stando alla Corte d’Appello di Torino, che il 28 novembre ha convalidato il trattenimento dell’imam nel Cpr di Caltanissetta, tali frasi possono esasperare tensioni sociali, al punto da costituire una minaccia per la sicurezza della società italiana. “La tutela della libertà di manifestazione del pensiero – scrive la giudice Maria Cristina Pagano nel provvedimento citato dal Manifesto – ha sempre un limite non derogabile nell’esigenza che attraverso il suo esercizio non vengano sacrificati beni anch’essi voluti garantire dalla Costituzione e che tale deve ritenersi il mantenimento dell’ordine pubblico”. E poco importa se la procura torinese avesse già decretato, in seguito a una segnalazione diretta da parte della Digos, che le parole dell’imam non costituissero una violazione del Codice penale, archiviando  il caso. Oltre a ciò, a riprova della sua pericolosità, viene citata la sua partecipazione a un blocco stradale, avvenuto nel corso di una manifestazione in solidarietà alla Palestina, il 17 maggio 2025; vengono sottolineati i suoi rapporti con Gabriele Ibrahim Delnevo, ventitreenne genovese morto da “foreign fighter” in Siria, ed Elmahdi Halili, condannato più volte per reati legati al terrorismo di matrice islamica. Tuttavia, i “rapporti” contestati si limitano a un controllo occasionale di polizia nel 2012 durante il quale Shahin si trovava assieme a Delnevo, e a un’intercettazione telefonica del 2018, contestuale alle indagini su Elmahdi, in cui quest’ultimo suggeriva a un conoscente di recarsi alla moschea di Omar. Infine, va sottolineato che, almeno in un primo momento, i fascicoli relativi ai reati citati nel decreto di espulsione erano stati fatti passare per secretati, “in quanto concernente documentazione classificata come riservata”. Così si legge nel decreto, e così è stato ribadito dalla giudice della Corte  D’Appello nelle motivazioni sulle quali basa la decisione di non liberare l’imam. In virtù degli accordi tra Italia ed Egitto, cui l’Italia attribuisce lo status di “paese sicuro”, le deportazioni verso l’Egitto sono ormai una prassi consolidata e ben documentata: ogni mese parte da Roma, con scalo a Palermo, un volo charter scortato dalle forze di polizia e diretto al Cairo.

Nei giorni successivi gli avvocati di Shahin, Fairus Ahmed Jama e Gianluca Vitale, hanno presentato diversi ricorsi, e il 15 dicembre la Corte d’Appello di Torino ha accolto il ricorso presentato contro il trattenimento. Nelle prime ore del pomeriggio Shahin è stato quindi liberato. Stando all’ordinanza che ne ha disposto la liberazione, firmata dal consigliere Ludovico Morello, la nuova decisione segue l’acquisizione di nuovi importanti elementi da parte della corte. Innanzitutto, i procedimenti penali citati nel decreto di espulsione non risultano essere secretati. Al contrario, il procedimento relativo alle frasi proferite era stato archiviato, e dall’esame degli atti relativi al blocco stradale emerge una condotta non connotata da alcuna violenza o da altri fattori indicativi di pericolosità. La Corte sottolinea inoltre che le parole pronunciate il 9 ottobre, condivisibili o meno, sono espressione di pensiero e non possono essere ritenute elemento fondante il giudizio di pericolosità. In secondo luogo, viene riconosciuto il “concreto e attivo impegno del trattenuto in ordine alla salvaguardia dei valori su cui si fonda l’ordinamento dello Stato italiano”. In terzo luogo, si rileva che i contatti con i soggetti condannati per apologia di terrorismo sono isolati e datati. In quarto luogo, viene sottolineato che Shahin vive in Italia da oltre vent’anni, durante i quali si perfettamente inserito nel tessuto sociale del paese. In definitiva, non ci sono elementi per affermare che Shahin sia attualmente pericoloso. Ciononostante, le prossime settimane vedranno rapidamente succedersi diverse udienze: una al Tar del Lazio per la sospensione del decreto di espulsione (22 dicembre); una alla Corte di Cassazione sul trattenimento (9 gennaio); una al Tar Piemonte contro la revoca della carta di soggiorno (14 gennaio). Resta ancora ignota la data dell’udienza del ricorso al tribunale di Caltanisetta, contro il rigetto della domanda di protezione internazionale, presentata da Shahin subito dopo l’inizio della detenzione.

PER RAGIONI DI SICUREZZA
La possibilità che il ministro degli interni disponga l’espulsione amministrativa di uno straniero per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza è presente nell’ordinamento italiano da molto tempo. Se prima del ventennio numerose leggi, regi decreti e regolamenti lasciavano ampia discrezionalità all’autorità amministrativa, a partire dal 1931 l’espulsione degli stranieri viene regolata dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 150), tutt’ora in parte vigente. Sebbene il tema non sia affrontato nella prima riforma organica in materia di immigrazione, la legge Foschi (legge 30 dicembre 1986, n. 943), la questione delle espulsioni viene nuovamente affrontata dalla legge Martelli (legge 28 febbraio 1990, n. 39), che a distanza di anni verrà utilizzata come base per il Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Questo rimane a oggi lo strumento normativo fondamentale sull’argomento, per quanto soggetto a diversi “aggiustamenti”, come la legge Bossi-Fini del 2002 (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e  il decreto Pisanu (decreto legge 27 luglio 2005, n. 144), che ha definito le  norme  in  materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo.

A oggi la questione dell’espulsione amministrativa “per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” rimane quindi regolata al comma 1 nell’articolo 13 del Testo Unico sull’immigrazione, lo stesso articolo che al comma 2 regola la disposizione dei “normali” decreti di espulsione da parte dei prefetti nei confronti degli stranieri privi di regolare permesso di soggiorno. L’ultimo intervento al riguardo sono state le Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale (decreto legge ottobre 2023, n. 133), che però si limita a precisare le modalità dell’espulsione nel caso di stranieri dotati di permesso di soggiorno di lungo periodo (articolo 9). Nonostante il succedersi delle norme, le motivazioni che permettono il ricorso al decreto di espulsione per ragioni di sicurezza rimangono però estremamente generiche, il ricorso alla misura ampiamente discrezionale, e molto complicate le possibilità di difesa. Infine, essendoci in ballo la sicurezza nazionale, i fascicoli relativi ai reati su cui sono basati i decreti possono essere secretati.

Se nel corso del secondo Novecento le espulsioni motivate per ragioni di sicurezza sono state utilizzate soprattutto per allontanare soggetti coinvolti in attività di spionaggio o legati alla criminalità organizzata, nel corso degli anni Duemila queste sono spesso state associate al terrorismo di matrice islamica. Secondo una ricostruzione fatta dal Post, tra il 2004 e il 2014 il governo ha promosso una media di quattordici espulsioni all’anno. Dal 2014 al 2017 sono state quarantaquattro all’anno, per arrivare a cento nel 2018, settantuno nel 2019 e sessantuno tra luglio 2021 e agosto 2022. Stando all’ultimo rapporto pubblicato dal Viminale, sono 203 le persone rimpatriate per motivi di sicurezza da ottobre 2022 a luglio 2025, su un totale di 1.755 rimpatri tra gennaio 2023 e luglio 2025. Sebbene i periodi cui si riferiscono i dati sulle espulsioni per pubblica sicurezza e le espulsioni totali non collimino del tutto, è chiaro che si tratta di una crescita esponenziale. Questi numeri sono  sintomatici di una nuova funzione assunta dalla macchina delle espulsioni: nel nome della sicurezza, i Cpr stanno venendo sistematicamente utilizzati per detenere ed espellere oppositori politici.

Nel contesto italiano alcune vicende simili a quella di Shahin hanno goduto di attenzione mediatica. Il più noto è probabilmente il caso di Seif Bensouibat, l’insegnante algerino accusato di aver espresso supporto ad Hamas in una chat privata, al quale, nel febbraio del 2024, è stato revocato lo status di rifugiato. Dopo aver rischiato l’espulsione dal Cpr di Ponte Galeria, lo status di Seif è stato però nuovamente riconosciuto nel novembre 2024. Zulfiqar Khan, cittadino pachistano da quasi trent’anni in Italia e imam di un centro islamico di Bologna, è stato invece espulso nell’ottobre 2024 dopo essere stato indagato per istigazione a delinquere per le sue posizioni su Israele.

La detenzione di soggetti ritenuti pericolosi all’interno dei Cpr non è però sempre conseguenza di un decreto di espulsione per ragioni di sicurezza, come reso evidente dal caso di Halili Elmahdi, la stessa persona le cui intercettazioni sono stata utilizzate per giustificare la detenzione di Shahin. Cittadino italiano di origini marocchine, Elmahdi è stato condannato più volte per reati legati al terrorismo di matrice islamica, la prima volta appena ventenne. Nel 2023 viene privato della cittadinanza, una misura resa possibile dal decreto sicurezza varato da Salvini nel 2018 con il supporto dell’allora capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi  (decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113), e una volta finito di scontare la sua seconda condanna viene trattenuto in un Cpr, nonostante sia nato e cresciuto in Italia, allo scopo di venire espulso in Marocco. Sebbene il rimpatrio non sia stato eseguito, al momento del rilascio Elmahdi entra in una condizione di estrema marginalità, vivendo da senzatetto nelle strade di Torino, per venire nuovamente arrestato per associazione terroristica internazionale nel maggio 2024 e infine liberato nel luglio 2025, una volta escluso il reato di terrorismo.

L’aumento delle detenzioni nei Cpr per ragioni di sicurezza procede parallelo all’aumento dei cittadini stranieri detenuti nelle più classiche prigioni per reati politici. Emblematici il caso del palestinese Anan Yaeesh, detenuto nel carcere dell’Aquila da gennaio e a rischio di estradizione verso Israele, ma anche quelli di Alì Irar e Mansour Doghmosh, tutti incarcerati in Italia con accuse di terrorismo (270 bis del codice penale), in seguito a mandati di cattura italo-israeliani. Molto  grave  anche il caso di Tarek, condannato a quattro anni per resistenza aggravata dopo essere stato arrestato a Roma durante una manifestazione in solidarietà alla Palestina, il 5 ottobre 2024.

Guardando al contesto internazionale, ma limitando l’analisi ai casi che hanno ottenuto un certo grado di visibilità mediatica, negli ultimi due anni ci sono stati numerosi casi di espulsioni giustificate per ragioni di sicurezza. A New York, oltre settanta studenti della Columbia University coinvolti nel movimento in solidarietà alla Palestina sono stati oggetto di un ampio insieme di provvedimenti, tra cui diversi tentativi di allontanamento, come nei casi di Mahmoud Khalil, arrestato nel marzo 2025, di Ranjani Srinivasan, cui è stato revocato il suo visto, e di Lequaa Kordia, studentessa palestinese originaria di West Bank, arrestata per un visto scaduto. A Berlino, ad aprile 2025, i cittadini europei Shane O’Brien, Roberta Murray e Kasia Wlaszczyk e lo statunitense Cooper Longbottom hanno ricevuto un’ordinanza di espulsione per paventate minacce alla sicurezza, anche nel loro caso motivate della loro partecipazione al movimento di solidarietà alla Palestina. Il 14 maggio 2024, ad Atene, la polizia greca ha arrestato ventotto persone durante lo sgombero della facoltà di Giurisprudenza, occupata in solidarietà con la Palestina: nove attivisti internazionali, tra cui due cittadine italiane, sono stati prima trasferiti all’interno di un centro di detenzione e dopo una reclusione di alcune settimane sono stati tutti liberati e attendono ancora oggi la conclusione dei procedimenti a proprio carico. Solo uno di loro, dopo essere stato nuovamente arrestato l’estate successiva, verrà infine espulso.

La pratica dell’espulsione per motivi di sicurezza non è tuttavia limitata a coloro che hanno espresso solidarietà con la causa palestinese, ma è utilizzata anche per colpire i rifugiati politici. È il caso di Baris Erkus, rifugiato politico curdo in Grecia da otto anni dopo aver lasciato la Turchia, il cui status di protezione internazionale è in corso di riesame, oppure, sempre in fuga dalla Turchia, di Abdulrahman AlBakr al-Khalidi, attivista saudita per i diritti umani in detenzione amministrativa da quattro anni nella vicina Bulgaria, segnando il cupo record della più lunga detenzione amministrativa in Europa.

Già in esilio in Turchia dal 2013, Abdulrahaman era stato nuovamente costretto a lasciare il paese dove aveva trovato rifugio dopo il rapimento del suo amico e collaboratore Jamal Khashoggi, assassinato all’interno del consolato saudita di Istanbul nell’ottobre 2018. Dopo quattro anni di detenzione, il fascicolo che proverebbe la sua pericolosità rimane ancora secretato.

Infine, l’8 dicembre 2025 il Consiglio dell’Unione europea ha siglato un nuovo accordo al fine di standardizzare la politica delle espulsioni per i cosiddetti “cittadini di paesi terzi”, prevedendo “misure speciali per le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza”. In linea con il nuovo Patto sulle Migrazioni e l’Asilo, operativo da giugno 2026, l’Unione arricchisce il diritto comunitario con le “buone pratiche” sperimentate dai propri paesi membri.

CONCLUSIONI
Questa rapida panoramica mette in evidenza due elementi. In primo luogo, sembra che i provvedimenti di espulsione prendano di mira alternativamente cittadini provenienti dal sud globale o cittadini occidentali che abbiano preso parte ai movimenti in solidarietà alla Palestina. L’impressione è che questi abbiano oltrepassato un limite invalicabile, superato il quale i privilegi accordati dalla condizione di cittadini occidentali vengono revocati. In secondo luogo, buona parte dei casi che hanno ottenuto una qualche visibilità mediatica riguardano studenti universitari o cittadini occidentali, fornendo un’immagine distorta di un processo che – in assenza di dati ufficiali, eccetto quelli relativi al caso italiano – possiamo ipotizzare interessi in larga parte stranieri in condizione di marginalità.

Per quanto riguarda l’Italia possiamo invece osservare la configurazione di due binari, l’uno amministrativo e l’altro penale, dei quali gli organi repressivi possono servirsi quando intendono procedere alla detenzione o all’espulsione di coloro che sono etichettati come una minaccia per la sicurezza, propria o dei propri alleati. Ciò che appare evidente è che ovunque i centri di detenzione amministrativa stanno assumendo sempre più la funzione di campi di concentramento per oppositori politici, mettendo nelle stesse celle presunti militanti jihadisti, attivisti per i diritti umani, ex combattenti, professori, figure religiose, attivisti pro-pal.

Quel che è successo a Shahin non è un’eccezione. L’evento eccezionale, piuttosto, è che opinione pubblica, media e movimenti si siano accorti di quanto accaduto. Se questo isolamento si è rotto lo dobbiamo alla forza della solidarietà nata in seno al movimento per la Palestina, che ha portato per la prima volta migliaia di cittadini italiani a mobilitarsi in difesa di un imam a dispetto dell’accusa di fiancheggiamento al terrorismo. Non c’è dubbio che senza la rumorosa campagna per la sua immediata liberazione, e senza la difesa di due legali esperti e immediatamente disponibili, la vicenda di Shahin sarebbe potuta evolvere molto diversamente. La mossa di Piantedosi non va quindi letta come un evento isolato. Arbitrarietà, forzature e complicità tra apparati esecutivi e amministrativi sono la regola. Il risultato della partita che rimane da giocare, in ambito giudiziario, dipende in larga misura dalla possibilità di mobilitare risorse e solidarietà su cui non molti stranieri possono contare. L’eccezione è la regola, lo è sempre stata, nel governo “dell’emergenza migranti”. Dentro lo stato democratico, vive un altro stato: lo stato degli stranieri e dei senza cittadinanza, fatto di leggi e burocrazie autonome, di prassi arbitrarie e di spazi al di fuori del diritto, retti dalla legge della forza. Lo si trova alle frontiere, dentro le mura dei Cpr, negli uffici immigrazione e nelle “zone rosse” pattugliate da polizia e militari che fanno pendere ogni giorno sui cittadini stranieri la minaccia dell’espulsione e il ricatto dei documenti. Lo si trova nelle campagne, dove il bracciantato migrante vive nella segregazione, e nell’economia sommersa delle metropoli e dei distretti industriali. Questo stato di cittadini senza cittadinanza, su cui sempre volteggia il sospetto, è la colonia. Quella colonia che ha convissuto e continua a convivere con i regimi liberali, spesso usando la democrazia stessa come legittimazione del progetto coloniale. Un nuovo regime di apartheid si sta consolidando, ai confini d’Europa e al loro interno, e ovunque i centri di detenzione ed espulsione assumono sempre più la funzione di campi di prigionia per quei cittadini senza cittadinanza che osano dimostrare il proprio dissenso.

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martedì 9 dicembre 2025

L’imam Mohamed Shahin, noi, il maccartismo - Livio Pepino

Mohamed Shahin è l’imam della moschea di San Salvario a Torino. Residente in Italia dal 2004, è (anzi era, come si vedrà) titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, ha moglie e due figli minorenni, è incensurato, è protagonista del dialogo interreligioso nel capoluogo piemontese, partecipa attivamente alla vita politica della città impegnandosi nella diffusione dei valori della Costituzione nella comunità musulmana e facendo della moschea un luogo aperto e di confronto. Sino a qualche anno fa è stato anche docente di “Lingua Araba” alla Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino. È tra i più autorevoli animatori delle manifestazioni cittadine contro il genocidio palestinese, punto di riferimento del movimento pro Pal.

Il 24 novembre scorso, mentre porta i figli a scuola, viene fermato da operatori di polizia e tradotto in Questura, dove gli è notificato un decreto di espulsione verso l’Egitto emesso dal ministro dell’interno “per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato” (con paralleli decreti di revoca del permesso di soggiorno e di accompagnamento alla frontiera). Nell’udienza di convalida dell’accompagnamento davanti al giudice di pace presenta richiesta di protezione internazionale, perché l’Egitto, considerate le sue prese di posizione contro il regime, non è per lui un paese “sicuro” (come non lo è stato, tra gli altri, per Giulio Regeni e di Patrick Zaki…). La richiesta sospende momentaneamente l’esecuzione dell’espulsione ma il questore, senza indicarne le ragioni, ne dispone il trattenimento, anziché nel CPR di Torino (città dove ci sono i suoi familiari e i suoi difensori), in quello di Caltanissetta, all’altro capo della penisola. Il trattenimento è convalidato dalla Corte d’appello di Torino e la richiesta di asilo è respinta, con inusitata rapidità, dalla Commissione territoriale di Siracusa. L’esecuzione dell’espulsione, ancora sospesa a causa dei ricorsi giurisdizionali proposti (che, peraltro, non hanno un effetto sospensivo automatico), è sempre in agguato e potrebbe intervenire a breve. E ciò nonostante una protesta corale che vede in primo piano esponenti di diverse chiese (tra cui il vescovo di Pinerolo), dell’associazionismo cittadino (a cominciare dall’Anpi e dalla Cgil), della società civile e del territorio di riferimento oltre che, evidentemente, dei movimenti di sostegno alla causa palestinese.

Ma che cosa ha fatto Shahin, di quali reati si è macchiato per incorrere in questo trattamento? L’espulsione è stata disposta, come si è detto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Testo unico sull’immigrazione che la prevede “per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”. Ma quali siano questi motivi non è indicato nel decreto, che ne afferma apoditticamente la pericolosità, in considerazione del suo “percorso di radicalizzazione religiosa”, di “una ideologia fondamentalista di chiara matrice antisemita” e del suo ruolo di rilevo “in ambienti dell’Islam Radicale”. Di ciò, peraltro, non è fornito alcun serio riscontro. Il provvedimento, infatti, si limita a contestare a Shahin di avere incontrato due persone successivamente coinvolte in percorsi di estremizzazione (incontri, peraltro, intervenuti nel 2012 e nel 2018 – sic! – e ritenuti, allora, insignificanti), di avere partecipato a un blocco stradale durante una manifestazione per la Palestina e di avere, in un analogo contesto, svolto un intervento nel quale la dichiarazione di non essere favorevole alla violenza si accompagnava all’affermazione che “quanto successo il 7 ottobre” non è un atto di terrorismo ma di resistenza (almeno stando a una trascrizione dell’intervento in verità assai confusa e caratterizzata da evidenti errori). Il rilievo dei primi elementi come indici di una condotta lesiva della sicurezza dello Stato è all’evidenza nullo, ma egualmente inconferente è il terzo elemento ché, anche nell’interpretazione più radicale (e nient’affatto univoca) delle dichiarazioni in questione, intese come disconoscimento di un crimine di inaudita gravità, l’affermazione contestata è – e resta – un’opinione, per di più priva di ogni valenza istigatoria.

La conclusione è obbligata: il decreto di espulsione del ministro è un gesto di pura repressione del dissenso finalizzato a indebolire e criminalizzare il movimento di solidarietà al popolo palestinese. In una democrazia – lo abbiamo scritto infinite volte (https://volerelaluna.it/controcanto/2025/11/11/liberta-vigilata/) – le idee si confrontano, si discutono e, se del caso, si contestano ma non possono essere il presupposto per interventi repressivi di qualunque natura (in particolare amministrativa o giudiziaria). Ed è superfluo precisare che la libertà di parola è a tutela delle minoranze e del pensiero critico ché la maggioranza e il pensiero dominante non ne hanno, per definizione, bisogno. L’articolo 21 della Costituzione è chiaro: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. La libertà di parola e di espressione del pensiero non può, dunque, essere sottoposta a limiti se non quelli previsti dal diritto penale. Pretendere di contrastarla con strumenti amministrativi e, addirittura, con un provvedimento di espulsione è fuori dal sistema costituzionale. Ed è un segnale dei tempi bui in cui viviamo che ciò sia ignorato non solo dal ministro, ma anche dalla Corte d’appello di Torino che, nel decreto di convalida del trattenimento di Shahin, si spinge a indicare come inaccettabile “la possibilità che le parole e la loro diffusione creino disordine e instabilità“. Sono proprio queste le parole tutelate dalla Carta fondamentale, non certo quelle a sostegno dell’ordine costituito e della stabilità del sistema. La libertà di espressione del pensiero infatti, ieri come oggi, serve – come è stato scritto da un illustre penalista – “a rendere libero l’eretico, l’anticonformista, il radicale minoritario: tutti coloro che, quando la maggioranza era liberissima di pregare Iddio e osannare il Re, andavano sul rogo o in prigione tra l’indifferenza o il compiacimento dei più”.

Ad essere sotto attacco, in questa vicenda, è ovviamente la libertà dell’imam torinese, ma, con essa, anche i diritti di tutti, già fortemente compressi con l’ultimo “decreto sicurezza”, confluito nella legge n. 80/2025 (https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2025/05/02/237-professori-di-diritto-pubblico-il-decreto-sicurezza-viola-la-costituzione/ ). C’è, peraltro, un ulteriore elemento specifico che riguarda la questione palestinese. Il sostegno alla causa della popolazione di Gaza e della Cisgiordania è guardato con sfavore e, talora, represso duramente nell’intero Occidente, dagli Stati Uniti all’Inghilterra e alla Germania. Ciò accade anche in Italia, mediante evidenti discriminazioni culturali e provvedimenti amministrativi come l’espulsione di Mohamed Shahin, e rischia di essere ulteriormente incentivato con interventi legislativi oggetto di proposte di diversa provenienza che non solo prevedono l’adozione, a tutti gli effetti, della controversa definizione operativa di antisemitismo approvata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2025/07/25/antisemitismo-e-dintorni-vietato-pensare/) – disegno di legge n. 1722/Senato, d’iniziativa del sen. Delrio e altri – ma addirittura si spingono a introdurre la criminalizzazione delle “manifestazioni di antisionismo” e della “negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele” (disegno di legge n. 1627/S d’iniziativa del senatore Gasparri). Difficile non vedere in questo insieme di provvedimenti e proposte i segnali di un nuovo maccartismo, particolarmente pericoloso per la sua connessione con i venti di guerra che soffiano nel mondo.

La matrice è chiara e la si ritrova, per esempio, in una sorta di catechismo del fascismo “ad uso delle scuole e del popolo” edito dalla Libreria del Littorio nei primi anni del regime in cui si legge, tra l’altro, che “il concetto di libertà non può essere assoluto” e che “il concetto di Stato fascista urta contro il vecchio concetto di libertà, per cui un cittadino può tutto, perfino cospirare contro lo Stato, vilipendere le istituzioni e negare la Patria”. Il seguito è noto.

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giovedì 27 novembre 2025

Perché l’espulsione dell’Imam di Torino per le parole contro il genocidio a Gaza non è un caso isolato - Dalia Ismail


Questo non è sicurezza: è razzializzazione del dissenso. È un avvertimento politico a un’intera comunità: il diritto di parola non vale uguale per tutti

Mohamed Shahin, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo a Torino, è stato prelevato e trasferito in un Centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento arriva settimane dopo le sue parole pronunciate durante una manifestazione pro Palestina del 9 ottobre, quando aveva definito l’attacco del 7 ottobre 2023 come una reazione ad anni di occupazione. Una dichiarazione che rientra nel campo della libertà di espressione politica – piaccia o no – è bastata per trasformarlo nel bersaglio di un’operazione mediatica e istituzionale culminata nella revoca del suo permesso di soggiorno di lungo periodo e in un ordine di espulsione.

Shahin vive in Italia da oltre vent’anni. È egiziano e, in quanto oppositore del regime di Al-Sisi, sarebbe in pericolo reale e immediato se rimandato in Egitto. Nonostante questo, e nonostante abbia presentato una nuova domanda di asilo tramite il modello C3 – che per legge sospende ogni espulsione fino alla decisione della Commissione – la magistratura ha comunque convalidato il rimpatrio, aggirando una procedura che normalmente tutela chi chiede protezione internazionale. Un atto punitivo insomma.

Come ricorda il movimento Torino per Gaza, Shahin paga una sola colpa: essersi esposto pubblicamente, e senza pause, denunciando il genocidio in corso a Gaza e sostenendo la causa palestinese. Una posizione politica e morale trasformata in motivo di espulsione. Un uomo musulmano che prende parola sulla Palestina è trattato come un problema di sicurezza, non come un soggetto avente diritto alla libertà di espressione, garantito a chiunque altro.

E questo caso non è affatto isolato. Negli ultimi due anni è emersa una tendenza sistematica: uomini arabi, musulmani e palestinesi vengono sorvegliati, puniti e criminalizzati in modo sproporzionato rispetto ai fatti contestati. Il trattamento riservato ad Ahmad Salem, 24 anni, ne è un esempio lampante. Arrivato in Italia per chiedere protezione internazionale, è finito nella sezione di alta sicurezza del carcere di Rossano Calabro. Durante la procedura di asilo gli è stato sequestrato il telefono e parti di suoi interventi pubblici – slogan, appelli alla mobilitazione civile per la Palestina, contenuti politici – sono stati etichettati come “terrorismo”. Frammenti decontestualizzati sono bastati per trasformare l’espressione del dissenso palestinese in un reato. Il tutto mentre tre giovani palestinesi – Anan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Doghmosh – sono accusati di “terrorismo” sulla base del volere di Israele, con Yaeesh ancora detenuto da oltre un anno. Anche qui emerge lo stesso schema: presunzione di colpevolezza, sovrastima del rischio, accettazione acritica delle narrative israeliane e criminalizzazione automatica del profilo palestinese.

A questo si aggiunge quanto accaduto a Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia. Fermato all’aeroporto di Linate, è stato denunciato per “istigazione alla violenza” e colpito da un foglio di via che gli vieta di entrare a Milano per un anno. Provvedimento già applicato in passato, sempre in correlazione alla sua attività pubblica in solidarietà al popolo palestinese. Hannoun definisce l’operazione “un atto di aggressione”: “Mi dispiace di questo atto di aggressione nei miei confronti, mentre il nostro governo è complice diretto del genocidio a Gaza, dove fornisce armi per sterminare i gazawi. (…) All’uscita dell’aeromobile gli agenti della polizia mi hanno identificato e mi hanno portato in ufficio a Linate per darmi due notifiche. La prima era l’allontanamento dalla città per un anno, l’altra una denuncia per istigazione alla violenza”.

Anche qui si ripete lo stesso schema: l’attivismo palestinese e musulmano viene decontes­tualizzato, punito e represso con l’espulsione fisica dal territorio, con l’isolamento; ogni parola è un potenziale reato, ogni presenza pubblica trattata come un problema di sicurezza nazionale. Non è un caso: è parte di una strategia che colpisce sempre gli stessi corpi, gli stessi accenti, le stesse identità.

Un’ulteriore conferma arriva dal caso dell’imam di Bologna Zulfiqar Khan, allontanato dall’Italia l’anno scorso attraverso un decreto immediato del Ministero dell’Interno basato su una selezione di sermoni, frasi e contenuti religiosi interpretati come indicatori di pericolosità. Un uomo residente in Italia da decenni, privato del permesso di soggiorno ed espulso senza garanzie adeguate e senza un vero processo. Anche qui, un dissenso o un linguaggio religioso che non piace è stato sufficiente per attivare la macchina dell’espulsione.

Mettendo insieme questi casi, emerge una dinamica chiara: quando il soggetto è un uomo musulmano o palestinese che denuncia il genocidio di Gaza o critica la politica occidentale in Medio Oriente, lo Stato interviene con misure eccezionali ed eccessive – fogli di via, espulsioni, revoche del permesso di soggiorno – accuse sproporzionate e criminalizzazione delle opinioni. È una strategia che colpisce sempre le stesse identità, incoraggiata da un clima politico che normalizza l’idea islamofobica del musulmano “pericoloso” e “radicale”.

Questo non è sicurezza: è razzializzazione del dissenso. È islamofobia istituzionale normalizzata. È un avvertimento politico a un’intera comunità: il diritto di parola non vale uguale per tutti. E chi parla contro un genocidio, soprattutto se coinvolto direttamente, rischia, in questo Paese, di essere trattato come se fosse lui il pericolo.

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