Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite approvò e
proclamò la Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, il cui testo completo è
stampato nelle pagine seguenti. Dopo
questa solenne deliberazione,
l'Assemblea delle Nazioni Unite diede
istruzioni al Segretario Generale di
provvedere a diffondere ampiamente
questa Dichiarazione e, a tal fine, di
pubblicarne e distribuirne il testo
non soltanto nelle cinque lingue ufficiali
dell'Organizzazione internazionale, ma
anche in quante altre lingue fosse
possibile usando ogni mezzo a sua
disposizione. Il testo ufficiale della
Dichiarazione è disponibile nelle
lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè
cinese, francese, inglese, russo e
spagnolo.
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DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e
il disprezzo dei diritti umani hanno
portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità, e che
l'avvento di un mondo in cui gli
esseri umani godano della libertà di parola e di
credo e della libertà dal timore e dal
bisogno è stato proclamato come la più
alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i
diritti umani siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che
l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima
istanza, alla ribellione contro la
tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto la
loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona
umana, nell'uguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un
miglior tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli Stati membri si
sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei
diritti umani e delle libertà
fondamentali;
Considerato che una concezione comune
di questi diritti e di questa libertà è
della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale
dei diritti umani come ideale comune da
raggiungersi da tutti i popoli e da
tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed
ogni organo della società, avendo
costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste
libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i
popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti
alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i
diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre
stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o
del territorio cui una persona appartiene,
sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo,
o soggetto a qualsiasi limitazione di
sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto
in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere
sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudeli, inumani o
degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni
luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela
da parte della legge. Tutti hanno diritto
ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino i
diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in
posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti
e dei suoi doveri, nonché della fondatezza
di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato
è presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie necessarie per la
sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato
per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia
stato perpetuato, non
costituisse reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari
essere inflitta alcuna pena superiore
a quella applicabile al momento in cui
il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia,
nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a
lesione del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di
lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di
cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere
invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non
politici o per azioni contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare
cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno
il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione
di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e
all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e
dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad
avere una proprietà sua personale o in
comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua
proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione; tale
diritto include la libertà di cambiare
di religione o di credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune,
e sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto
e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e
idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far
parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di
accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale
volontà deve essere espressa
attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed
eguale, ed a voto segreto, o
secondo una procedura equivalente di
libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della
società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione
attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in
rapporto con l'organizzazione e le risorse di
ogni Stato, dei diritti economici,
sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della
sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al
lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza
discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha
diritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui
stesso e alla sua famiglia una
esistenza conforme alla dignità umana
ed integrata, se necessario, da
altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di
fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed
allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di
lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un
tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della
sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione, al
vestiario, all'abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali
necessari; ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia,
invalidità, vedovanza, vecchiaia o in
altro caso di perdita di mezzi di
sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno
diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o
fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del
merito.
2. L'istruzione deve essere
indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto
dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire
l'opera delle Nazioni Unite per il
mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di
priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di
prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e
di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla
protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine
sociale e internazionale nel quale i diritti
e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso
la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e
delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle
limitazioni che sono stabilite dalla legge
per assicurare il riconoscimento e il
rispetto dei diritti e delle libertà
degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in
una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non
possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e
principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi
Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto
mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e
delle libertà in essa enunciati.
La mia professoressa di storia alle scuole medie, per lei era una missione, ci fece studiare l'una e l'altra (la nostra di costituzione). Ci disse che solo così avremmo capito il senso e il cuore dell'educazione civica. Fu una straordinaria parentesi. Poi quelle cose non le ho viste "da mai". Consuete, invece, quelle del tuo post precedente. Ma leggerle, leggerti è una gran cosa.
RispondiEliminami ricordo, c'era una volta l'educazione civica, era funzionale a una scuola che doveva formare cittadini.
Eliminaoggi siamo alla deriva, scientifica e studiata, e quasi tutti sono saliti sopra a quello che credevano uno yacht, salvo accorgersi col tempo che è un barcone da scafisti.
gran paragone!
Eliminaricordo che anni fa, in tema di educazione civica e degrado, un importante quotidiano nazionale evidenziò come di fronte all'aumentare delle violenze giovanili un governo aveva deciso di raddoppiare le ore settimanali di educazione civica.
era il governo di Zapatero...
nel Mondo di Mezzo non serve educazione, cultura, educazione civica, sarà un massacro, temo...
Eliminaalmeno fosse tutti contro tutti, è che i bastardi (sono gentile) si (ri)conoscono, fanno gruppo, tutti gli altri, spero la maggioranza, sembra non capiscano, aspettano...
L'educazione civica è stata abolita. Ma io la faccio lo stesso, magari sacrificando grammatica: i miei alunni di terza media non se ne vanno senza conoscere e commentare questo testo fondamentale della convivenza umana.
RispondiEliminasi studiano e approfondiscono tutte le guerre, questo documento no, forse gli manca il 'fascino' del sangue :(
EliminaHai ragione: spesso mi chiedo quanta responsabilità abbiamo noi docenti di Storia nella percezione che hanno i ragazzi delle vicende umane ...
RispondiEliminai ragazzi sono spugne che assorbono tutto, prima arrivavano con spazi ancora da poter riempire, da un po', prima la tv, poi internet (nel senso di facebook et similia), poi i telefonini arrivano a scuola come spugne che hanno già assorbito il massimo, e anche più, per la scuola non c'è partita :(
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