L’azione della Global Sumud Flotilla è legittima. Con questo documento come ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e Comma 2–Lavoro è Dignità vogliamo fornire chiarezza sulle norme del diritto internazionale applicabili e sulle responsabilità derivanti dalla loro violazione, anche alla luce di affermazioni contrarie al diritto internazionale espresse da esponenti del Governo italiano.
Mentre la
Global Sumud Flotilla ha ripreso la navigazione per portare viveri e medicinali
indispensabili a Gaza, dopo essersi dovuta fermare per riparare i danni causati
dall’attacco israeliano subito in acque internazionali, che ha messo a
repentaglio la sicurezza della navigazione e degli equipaggi, le Associazioni
ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e Comma 2–Lavoro è Dignità ritengono
indispensabile dare il proprio contributo facendo chiarezza sulle norme del
diritto internazionale applicabili, e sulle responsabilità di chi quelle norme
viola. E ciò soprattutto alla luce di una serie di affermazioni contrarie al
diritto internazionale espresse anche da esponenti del Governo italiano.
Innanzitutto,
è necessario ribadire che l’azione della Global Sumud Flotilla è perfettamente
conforme al diritto internazionale e non sta violando alcuna norma. E ciò né
con riferimento all’attuale navigazione in acque internazionali, né nel
prosieguo della propria rotta fino alle coste di Gaza.
Costituiscono
invece palese violazione del diritto internazionale l’attacco armato alle
imbarcazioni della Sumud Flotilla, il blocco navale israeliano al largo di Gaza
con l’isolamento della striscia e la conseguente carestia che ha colpito la
popolazione civile, il considerare come israeliane le acque antistanti la costa
di Gaza.
Con
riferimento alla qualificazione giuridica delle acque antistanti Gaza va
infatti ribadito che i limiti di quelle acque non segnano i confini di Israele
né acque territoriali israeliane, bensì palestinesi, e ciò indipendentemente
dalla scelta politica di riconoscere o meno lo Stato di Palestina.
Il diritto
internazionale impone, infatti, che non si possano riconoscere effetti
giuridici ad annessioni territoriali illecite, di conseguenza è illecito
qualsiasi riconoscimento di sovranità territoriale israeliana sul mare
antistante Gaza.
L’occupazione
e l’annessione di territori palestinesi da parte di Israele è illecita, come da
ultimo affermato dalla Corte internazionale di giustizia (International
Court of Justice, Legal Consequences arising from the Policies and
Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East
Jerusalem, Avisory Opinion,
19 July 2024), che ha ribadito come «Israele non abbia diritto alla
sovranità su alcuna parte del Territorio palestinese occupato e non possa
esercitarvi poteri sovrani in virtù della sua occupazione» (§ 254). In
conseguenza di ciò la Corte non solo ha affermato l’obbligo di Israele di «mettere
fine alla sua presenza illecita nel più breve tempo possibile» (§ 267), ma
ha anche affermato per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, e quindi
ovviamente anche per lo Stato Italiano, l’obbligo di non riconoscere in alcun
modo la presenza illecita di Israele nei Territori Palestinesi e di non
attribuire alcuna conseguenza giuridica alla situazione creata da Israele con
l’occupazione illecita; inoltre tutti gli Stati devono «vigilare affinché
sia posto fine a ogni ostacolo all’esercizio del diritto del popolo palestinese
all’autodeterminazione derivante dalla presenza illecita di Israele nel
Territorio palestinese occupato» (§§ 278, 279). Facendo seguito
a tali conclusioni l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione
del 13 settembre 2024 (A/ES-10/L.31/Rev.1) ha imposto ad Israele un
termine massimo di 12 mesi (scaduti quindi il 13 settembre 2025) per cessare
l’occupazione illecita, ribadendo il divieto per tutti gli Stati di riconoscere
effetti legali all’occupazione.
Ne consegue
che come non è territorio israeliano Gaza, non sono israeliane le acque
antistanti le sue coste, e qualsiasi affermazione di segno diverso da parte
dei rappresentanti dello Stato italiano costituisce violazione dell’obbligo di
non riconoscimento della situazione.
ASGI,
GIURISTI DEMOCRATICI e COMMA 2 ricordano, peraltro, che la definizione dei
confini degli spazi marini e la disciplina dell’esercizio di poteri sovrani in
mare è contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare
(UNCLOS), ratificata sia dall’Italia sia dallo Stato di Palestina e
che quindi vincola entrambe le parti.
Con
riferimento all’intenzione dichiarata dalla Global Sumud Flotilla di portare
gli aiuti fino a Gaza nonostante il blocco navale istituito da Israele sin dal
2009, va precisato che anche in questo caso l’azione della Flotila risulta
conforme al diritto internazionale, e quindi perfettamente lecita, mentre costituisce
violazione del diritto internazionale e illecito uso della forza ogni attacco
alle navi della Flotilla messo in atto dallo Stato di Israele. Anche senza
voler indagare sulla illegittimità sin dall’inizio di questo blocco navale, il
blocco infatti è sicuramente illecito e non può essere forzatamente mantenuto
nei confronti di navi che portino aiuti umanitari nella situazione in cui versa
attualmente la popolazione di Gaza. Il diritto internazionale
umanitario impone infatti alle parti in conflitto di garantire un adeguato
approvvigionamento di viveri e altri beni necessari per popolazione civile di
territori occupati (si vedano gli artt. 23 e 55 della Quarta
Convenzione di Ginevra sulla protezione della popolazione civile nei conflitti
armati, e, per quanto riguarda l’esistenza di una norma consuetudinaria di
eguale contenuto anche con riferimento ai conflitti armati non
internazionali l’ampio e universalmente riconosciuto studio
pubblicato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa). È
quindi palesemente illegittimo un blocco navale la cui finalità, o anche solo
il cui effetto, sia privare di cibo e altri beni di prima necessità una
popolazione civile non adeguatamente approvvigionata in altro modo.
Tanto più
illegittimo risulta ovviamente un blocco che, come quello di cui qui si tratta,
costituisce strumento di una generalizzata campagna volta a colpire la
popolazione civile e che costituisce crimine contro l’umanità e crimine di
guerra, fino ad essere strumento della attuale campagna genocidaria.
ASGI,
GIURISTI DEMOCRATICI e COMMA 2 ricordano che tutte le ordinanze sulle misure
provvisorie emanata dalla Corte Internazionale di Giustizia nell’ambito della
controversia relativa all’Applicazione della Convenzione per la prevenzione e
la repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza (International
Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), ordinanza del 26 gennaio 2024, ordinanza del 28 marzo 2024, ordinanza del 24 maggio 2024) impongono ad
Israele precise misure di prevenzione del genocidio, tra cui l’assicurare
l’arrivo di beni di prima necessità per la popolazione di Gaza. Il contino
aggravarsi della situazione e le esplicite dichiarazioni di rappresentanti
dello Stato di Israele provano la palese volontà dello Stato di non dare alcun
seguito alle ordinanze, in violazione non solo del diritto internazionale
sostanziale ad esse sotteso ma anche degli obblighi derivanti dall’accettazione
della giurisdizione della Corte.
Alla luce di
quanto precede ASGI, GIURISTI DEMOCRATICI e COMMA 2 ribadiscono l’illiceità di
qualsiasi attacco alle navi della Global Sumud Flotilla e la legittimità
internazionale di azioni in protezione messe in atto da navi militari italiane
poste a salvaguardia delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla battenti
bandiera italiana. Anche qualora tali azioni comportassero l’uso della
forza, come per esempio abbattere i droni preposti all’attacco, l’uso della
forza necessario a proteggere le imbarcazioni italiane e i membri degli
equipaggi sarebbe internazionalmente lecito. Tali azioni di protezione
risultano inoltre doverose in considerazione del fatto che tutte le persone a
bordo di navi battenti bandiera italiana sono sottoposte alla giurisdizione
italiana ai sensi dei trattati sui diritti umani ratificati dall’Italia e che
impongono allo Stato di adottare, con dovuta diligenza, tutte le misure
necessarie per proteggere la vita umana. Uno spogliarsi dell’obbligo di
protezione da parte dello Stato italiano, a fronte dell’evidente estremo
pericolo nel quale sarebbero poste in caso di un attacco in mare, lo renderebbe
quindi responsabile della violazione di tali convenzioni.
Associazione
per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
Giuristi Democratici
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